Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47315 del 18/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47315 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO PIETRO N. IL 08/07/1989
avverso la sentenza n. 7097/2008 TRIBUNALE di NAPOLI, del
06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Data Udienza: 18/09/2013
Russo Pietro ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, del 6
dicembre 2012, con la quale è stato riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente
ed è stato condannato alla pena di 2.000,00 euro di ammenda.
Converto l’appello in ricorso per cassazione, non essendo la sentenza impugnata
appellabile, gli atti sono stati trasmessi a questa Corte per la decisione del gravame.
Ha dedotto l’imputato: a) Violazione di legge, non avendo il giudice del merito
riconosciuto l’esimente dello stato di necessità; b) vizio di motivazione della sentenza
impugnata con riguardo alla valutazione, ritenuta contraddittoria, delle risultanze processuali
da parte dello stesso giudice; c) Violazione dell’art. 163 cod. pen., in relazione alla mancata
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Considerato in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che, in realtà, il giudice del
merito ha esaminato le giustificazioni proposte dall’imputato ed ha ritenuto, dopo attenta
ricostruzione dei fatti, che non potesse riconoscersi la sussistenza, nel caso di specie,
dell’invocata esimente dello stato di necessità, indicando le ragioni della propria decisione,
accompagnata da motivazione del tutto coerente sotto il profilo logico, e dunque non
censurabile nella sede di legittimità.
E’ da aggiungersi, d’altra parte, che il ricorrente, con i due primi motivi, pur formalmente
denunciando i vizi di violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata, si
limita a proporre niente altro che una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti,
evidentemente non consentita in questa, sede in considerazione della congruità e coerenza
dell’iter argomentativo che caratterizza la motivazione stessa.
Quanto alla censura, dedotta con il terzo motivo, concernente la mancata concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena, osserva la Corte che non risulta che il
riconoscimento dello stesso sia stato richiesto al giudice del merito.
Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una
somma che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013.
Ritenuto in fatto.