Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47315 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47315 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEFEROVIC SONIA N. IL 01/01/1970
avverso la sentenza n. 747/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
06/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 10/11/2015
I
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputata per il delitto di rapina,
essendo stata minima la limitazione della facoltà di movimento e mancando effettiva violenza.
Il motivo è inammissibile siccome generico, dal momento che non svolge specifiche censure nei
confronti delle argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha affermato che l’imputata
aveva spinto l’anziana persona offesa contro il muro bloccandola.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
10/11/2015
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
DAVIGO PIERCAMILLO
MATILDE CAMMINO
La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 06/05/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 21/01/2010, nei
confronti di SEFEROVIC SONIA in relazione al reato di cui all’art. 628 cod. pen.