Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47314 del 18/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47314 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OUETTAR SAMIR N. IL 14/10/1973
AZZAM ABDRABIH N. IL 14/05/1983
avverso la sentenza n. 13918/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BERGAMO, del 15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 18/09/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Bergamo -giudice per le indagini preliminari- applicava
agli imputati la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per plurimi reati
di cui all’art. 73 dpr 309/90;

decisione, osservando, quanto a Ouettar, che il Giudice aveva effettuato una erronea
qualificazione giuridica del fatto e, quanto a Azzam, che la sentenza mancava in più
punti di motivazione;
-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano con riferimento a entrambi i ricorrenti,
manifestamente infondati, atteso che la pena risulta applicata su richiesta congiunta
delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e di merito
per il patteggiamento e la disamina, esposta in modo specifico, di non ricorrenza delle
condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P;
– Rilevato che la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al
versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile; i ricorsi e
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.500,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18-9-2013.

-Rilevato che gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione avverso la

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