Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47312 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47312 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ASTI
nei confronti di:
CENA GIUSEPPE N. IL 22/09/1972
avverso la sentenza n. 2627/2013 GIP TRIBUNALE di ASTI, del
11/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/septite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/01/2015

Ritenuto in fatto

Il Procuratore della Repubblica di Asti ha chiesto l’emissione di decreto penale di condanna nei
confronti di Cena Giuseppe per il il reato di cui all’art. 256 co 1 d.lvo 152/2006 perché, senza
l’iscrizione nell’albo gestori ambientali richiesta dall’art. 212 stesso decreto, effettuava attività di
raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi.

Il Gip del Tribunale di Asti non accoglieva la richiesta e, con sentenza in data 19.11.2003 ,
assolveva l’imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Il Giudice, dopo aver premesso che la condotta incriminata era riconducibile all’esercizio di attività
di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante, ha ritenuto che tale modalità era incompatibile
con l’esercizio in forma professionale di detta attività, richiamando a tale proposito l’art. 266
comma V cit d.lvo secondo il quale” le disposizione dell’art. 189,190, 193,212 non si applicano
alle attività di raccolta dei rifiuti effettuata dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività
medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio, ed
evidenziando che la ratio della norma è quella di circoscrivere l’obbligo di iscrizione nel registro
gestori ambientali previsto dall’art. 212 d.lvo 152/06 ( e di conseguenza di circoscrivere l’ambito
dei controlli, degli adempimenti e delle sanzioni penali prevista dalla normativa sui rifiuti) a
coloro che esercitano tale attività in forma imprenditoriale, con esclusione dei soggetti che la
svolgono in misura ridotta, su piccola scala, limitandosi a raccogliere modeste quantità di oggetti
abbandonati per la strada o loro consegnati dai privati.
Dunque, ad avviso del giudice, l’attività posta in essere dall’imputato può essere ricondotta
nell’ambito applicativo del richiamato art. 266 co 5, con esclusione della configurabilità del reato
contestato.
Avverso la sentenza di proscioglimento del Gip del Tribunale di Asti ha proposto ricorso per
Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale. Ha evidenziato in proposito l’erronea interpretazione da parte del GIP delle norme in
materia, difforme peraltro dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui,
in mancanza di titolo legittimante l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante,
sussiste il reato contestato.

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Ritenuto in diritto

Va innanzitutto rilevato che l’art. 266 co V d.lvo 152/06 riproduce pedissequamente il testo del
previgente art. 58 co 7 quater del d.lvo 22/1997, introdotto dalla legge 426/98, che regolava la
materia prima dell’entrata in vigore del d.lvo 152/2006. All’epoca dell’entrata in vigore del citato

art. 58 co 7 quater del d.lvo 22/1997, vigeva l’art. 121 TULPS che prevedeva un registro speciale
per gli esercenti mestieri girovaghi, fra i quali era ricompresa l’attività di commercio in forma
ambulante; di conseguenza il titolo abilitativo richiesto dall’art. 58 co 7 quater per gli esercenti la
raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante era individuato nell’iscrizione nell’apposito registro
previsto dall’art 121 TULPS. Nonostante l’abrogazione di detta norma ad opera del dpr 311/2001,
è rimasta immutata, prima nell’art. 58 co 7 quater d.lvo 22/1997, cit, poi nell’art. 266 co 5 d.lvo
152/2006, che lo ha sostituito, riproducendone il contenuto, la previsione di un titolo abilitativo
come condizione per l’esercizio in forma itinerante della raccolta e trasporto rifiuti; la ragione del
perdurare di tale previsione anche dopo l’abolizione dello speciale registro mestieri girovaghi
previsto dall’abrogato art. 121 TULPS è stata ricercata in una svista del legislatore e nel
conseguente difetto di coordinamento fra le norme in esame. Da tale ricostruzione il GIP ha tratto
la conclusione che, in conseguenza dell’abrogazione del titolo cui faceva riferimento prima l’art. 58
co 7 quater dlvo 22/97, poi l’art. 266 cov d.lvo 152/06 (l’art. 121 TULPS, norma istitutiva del
registro degli esercenti mestieri girovaghi), la raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, deve
ritenersi liberalizzata nel senso che non solo è sottratta alla disciplina di cui all’art. 156 cit d.lvo
ovvero alla iscrizione nell’albo gestori ambientali, prevista solo per l’attività di gestione dei rifiuti
in forma organizzata ed imprenditoriale, ma non necessitg,di alcuna autorizzazione.
E vero che l’art. 266 co V d.lvo 152/06 fa riferimento ai “soggetti abilitati”, il che porta a ritenere
comunque necessario un titolo autorizzatorio, ma, a seguito dell’abrogazione della norma del
Testo Unico di Pubblica Sicurezza istitutiva del registro degli esercenti girovaghi, si è posto il
problema di individuare sia il titolo.
Diverse sono le conclusioni che traggono il PM e il GIP di fronte alla constatata assenza (a
seguito dell’intervenuta abrogazione della norma istitutiva del registro dei mestieri girovaghi del
TULPS) di una norma che preveda un’abilitazione allo svolgimento delle attività di raccolta e
trasporto in forma ambulante: mentre il GIP ritiene che sia intervenuta una liberalizzazione di tale
attività, non più soggetta ad autorizzazione, il PM ricorrente ritiene che, in mancanza di un titolo
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abilitativo, non possa trovare applicazione l’art. 266 co 5 d.lvo 152/06 in quanto esso fa appunto
riferimento ai “soggetti abilitati”, con la conseguenza che l’attività in esame debba ritenersi ancora
sottoposta al regime autorizzatorio previsto dall’art. 212 d.lvo 152/06 ovvero l’iscrizione all’albo
gestori ambientali;
Si tratta di individuare quale sia il titolo che occorre, non potendo4 esso ravvisarSi nell’iscrizione
nell’albo gestori ambientali, posto che l’art. 266 co 5 divo 152/06 escludevi’ obbligo di iscrizione
nel registro gestori ambientali previsto dall’art. 212 d.lvo 152/06 proprio le attività di raccolta e

trasporto rifiuti esercitate in forma ambulante, dunque prive di quei caratteri di professionalità
imprenditorialità richiesti perché l’attività sia sottoposta al regime autorizzatorio.
A tal riguardo si osserva che questa Corte ha interpretato l’art. 266 co 5 cit divo nel senso che
l’attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti esercitata in modo ambulante non prevede l’iscrizione
all’albo dei gestori ambientali con conseguente esclusione del reato di illecito trasporto, a
condizione, però, che tale attività sia munita di un titolo abilitativo disciplinato dalle leggi statali in
quanto la normativa sui rifiuti non prevede specifici istituti di abilitazione all’attività di raccolta e
trasporto in forma itinerante. Ha ritenuto questa Corte che poichè la disciplina generale sui rifiuti
non contempla, se non nella disposizione in esame, l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma
ambulante e considerato che la deroga opera limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del
commercio dei soggetti autorizzati (evidentemente allo svolgimento di tale ultima attività,
poiché,altrimenti, se ci si riferisse ai rifiuti, i titoli abilitanti sarebbero quelli oggetto di deroga), è
alla disciplina sul commercio attualmente in vigore che deve farsi riferimento (Cass .
n. 29992 del 24/06/2014 Cc. (dep. 09/07/2014 ) Rv. 260266).
Dunque tale attività richiede comunque un titolo abilitativo, individuato nella autorizzazione ai
sensi del d.lgs 31.3.1998 n. 114 per l’esercizio di attività commerciali, ed è inoltre richiesto che il
soggetto che la esercita, oltre alla acquisizione del titolo per l’esercizio dell’attività commerciale in
forma ambulante, deve trattare rifiuti che formano oggetto del suo commercio.
Quindi l’interpretazione della normativa vigente, alla luce della giurisprudenza della Suprema
Corte, non consente di pervenire alla conclusione della liberalizzazione dell’attività in esame nel
senso che non è richiesta alcuna forma di autorizzazione, con conseguente esclusione della
configurabilità del reato contestato. E difatti, pur con le variabili contenute nelle diverse pronunce
di questa Suprema Corte sull’argomento, è indubbio che, secondo la giurisprudenza legittimità,
coloro che intendono svolgere un’attività di raccolta e trasporto in forma ambulante, pur non
essendo tenuti all’iscrizione nell’albo gestori ambientali, devono comunque munirsi di un titolo
legittimante in assenza del quale sussiste il reato contestato proprio perché, venendo meno la
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deroga prevista dall’art. 266 co 5 cit divo, subordinata al possesso del titolo abilitativo (laddove fa
riferimento ai “soggetti abilitati”), per la mancanza del titolo stesso cui è condizionato il regime
derogatorio dell’esonero dall’obbligo di iscrizione ddl’albo gestori ambientali, scatta la regola
generale dall’obbligo di iscrizione nell’albo suddetto.
In definitiva l’interpretazione corretta e conforme alle pronunce della Suprema Corte è quella
secondo cui la disciplina derogatoria di cui all’art. 266 co 5, consistente nell’esclusione dell’obbligo
di iscrizione nell’albo gestori ambientali, non opera per coloro che svolgono l’attività di raccolta e

trasporto in forma ambulante senza un titolo abilitativo, in quanto la diversa interpretazione posta
dal GIP a fondamento della sentenza impugnata, oltre che contraria alla giurisprudenza di
legittimità, finisce con svuotare di contenuto lo stesso art. 266 co 5 che prevede il regime
derogatorio rispetto all’iscrizione nell’albo gestori ambientali proprio sul presupposto che
l’esercente l’attività in forma ambulante sia munito di abilitazione.
Quindi ai fini della responsabilità penale occorre accertare un duplice presupposto: il rilascio di
titolo abilitativoi che presuppone il possesso di determinati requisiti per l’esercizio di attività di
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commercio—re che l’attività sia circoscritta comunque ai soli rifiuti che formano oggetto del
commercio del soggetto abilitato. Ove non si verifichi tale duplice presupposto, non può trovare
applicazione la disciplina derogatoria e pertanto l’esonero dall’osservanza della regola generale
dell’iscrizione nell’albo, con la conseguenza, che in difetto di ciò, non può pervenirsi ad una
sentenza di proscioglimento in quanto sussistono i presupposti del reato.
Da ciò discende che è demandata al giudice del merito, trattandosi di accertamento in fatto, la
verifica dell’esistenza e validità del titolo abilitante al commercio e la riconducibilità del rifiuto
raccolto o trasportato all’attività autorizzata.
In tale senso si è espressa questa Corte la quale, con la sentenza, terza sezione penale,
n. 29992 del 24/06/2014 Cc. (dep. 09/07/2014) Rv. 260266, ha enunciato il seguente principio: “la
condotta sanzionata dall’art. 256, comma 1 d.lgs. 152106 è riferibile a chiunque svolga, in assenza
del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli
208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo
secondario consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo
esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità;la
deroga prevista dall’art. 266, comma 5 d.lgs. 152106 per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il
soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma
ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall’altro, che si tratti di rifiuti che formano
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oggetto del suo commercio”. (conformi Sez. 3,

n. 269 del 10/12/2014 dep. 08/01/2015

Rv. 261959,Sez. 3, n. 39774 del 02/05/2013 Ud. (dep. 25/09/2013 ) Rv. 257590
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al tribunale di Asti per nuovo esame
alla stregua del principio di diritto sopra riportato.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata al tribunale di Asti.

Così deciso in Roma il 7.1.2015

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