Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47308 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47308 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUETTO ROSA N. IL 21/04/1950
avverso l’ordinanza n. 54/2015 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
05/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
4ette/sentite le conclusioni del PG Dott. P),, Z_p L o
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42-

A

Uditi difensor Avv.;

-/à

/

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 5 giugno 2015 il Tribunale del riesame di Genova
ha rigettato l’istanza di riesame presentata nell’interesse di Buetto Rosa avverso il decreto
di sequestro preventivo emesso il 15 maggio 2015 dal G.i.p. presso il Tribunale di Genova
ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 12-sexies I. n. 356/92, avente per oggetto beni
mobili registrati e denaro in relazione al procedimento penale instaurato nei confronti del
figlio, Faliero Emanuele, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309/90,

2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di
Rosa Buetto, che ha dedotto un motivo unico di doglianza incentrato su vizi di violazione
di legge ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per non avere il
Tribunale del riesame tenuto conto degli elementi documentali addotti dalla difesa, che
attestavano l’origine lecita del danaro utilizzato o reperito per

i

diversi acquisti

dell’indagato e dei suoi congiunti (ossia la convivente e la stessa Rosa Buetto, madre del
Faliero, che non risulta essere indagata per alcuna ipotesi di reato).
Si contestano, pertanto, le risposte fornite nell’ordinanza impugnata per quel che
attiene al sequestro di un furgone “Fiat Scudo”, al cui acquisto ha direttamente
provveduto la ricorrente, che ne è l’effettiva proprietaria sulla base dei documentati
bonifici bancari prodotti in atti, che attestavano la disponibilità da parte sua di autonome
e risalenti fonti di reddito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I profili di doglianza in ricorso prospettati sono inammissibili poiché non tengono
conto del quadro di principii più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Suprema
Corte (Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Rv. 239692; Sez. 6, n. 6589
del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Rv. 254893), secondo cui il ricorso per cassazione
contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo
per violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli “errores in
iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante, ovvero
privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a
rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

2. Nel caso di specie, tuttavia, non ricorre alcuna ipotesi di violazione di legge, né,
tanto meno, di apparenza della motivazione, avendo il Tribunale del riesame
specificamente esaminato e disatteso i rilievi difensivi in ordine ai beni sottoposti a
sequestro, richiamando gli esiti degli accertamenti investigativi (v. pagg. 2-5) e
congruamente argomentando in merito al complesso delle circostanze di fatto (quali, ad
es., l’assoluta insufficienza dei redditi del Faliero, peraltro dichiarati solo negli anni 2008-

i

commesso nel luglio 2014 in concorso con altri indagati.

2010, l’impiego di rilevanti disponibilità reddituali non dichiarate e di sospetta illecita
provenienza, l’inesistenza di redditi in capo alla Buetto) ritenute sintomatiche della
manifesta sproporzione tra i redditi del Faliero e del suo nucleo familiare e le rilevate
disponibilità patrimoniali, consistenti nel possesso di significative somme di denaro
contante e nella titolarità di beni mobili registrati, per evidenziare, poi, con lineari
sequenze motivazionali, sia le ragioni dell’illecita provenienza del compendio oggetto della
misura cautelare reale che l’assenza di qualsiasi giustificazione allo stato idonea, sul piano
reddituale e patrimoniale, a superare la presunzione relativa di illecita accumulazione
12-sexies della I. n. 356/1992 (v. Sez. 5, n. 3682 del

12/01/2011, dep. 01/02/2011, Rv. 249711; v., inoltre, Sez. 2, n. 29554 del 17/06/2015,
dep. 10/07/2015, Rv. 264147).
In definitiva, a fronte di un motivato apprezzamento dei dati offerti dalle emergenze
investigative, rispettoso dei canoni valutativi stabiliti da questa Suprema Corte ed esposto
attraverso cadenze argomentative chiare ed immuni da vizi logico-giuridici

ictu ocull

percepibili, la ricorrente ha opposto, sotto la formale veste della violazione di legge, una
diversa o alternativa lettura delle risultanze offerte dagli atti processuali, limitandosi ad
esporre questioni in punto di fatto il cui vaglio delibativo evidentemente esula dai confini
propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo
quantificare nella misura di euro millecinquecento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lì, 18 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Pr idente

patrimoniale di cui all’art.

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