Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47307 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47307 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALIERO EMANUELE N. IL 08/01/1976
avverso l’ordinanza n. 54/2015 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
05/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
-let.te/sentite le conclusioni del PG Dott.
A/47 1/
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 5 giugno 2015 il Tribunale del riesame di Genova
ha rigettato l’istanza di riesame presentata nell’interesse di Faliero Emanuele avverso il
decreto di sequestro preventivo emesso il 15 maggio 2015 dal G.i.p. presso il Tribunale di
Genova ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 12-sexies I. n. 356/92, avente per
oggetto beni mobili registrati e denaro in relazione al procedimento penale per il reato di
cui agli artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309/90, commesso nel luglio 2014 in concorso con altri

2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
del Faliero, che ha dedotto un motivo unico di doglianza incentrato su vizi di violazione di
legge ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per non avere il
Tribunale del riesame tenuto conto degli elementi documentali addotti dalla difesa, che
attestavano l’origine lecita del danaro utilizzato o reperito per i diversi acquisti
dell’indagato e dei suoi congiunti (ossia la convivente e la madre).
Si contestano, pertanto, le risposte fornite nell’ordinanza impugnata per quel che
attiene: a) al denaro posto in sequestro (parte del quale gli era stata restituita in
precedenza da parte di un’altra Autorità giudiziaria);

b) ad una autovettura “Polo”

intestata alla convivente (per il cui acquisto venne data in permuta la precedente
autovettura del Faliero, mentre la maggior somma utilizzata risaliva ad un bene di cui egli
aveva la legittima disponibilità sin dal 2007); c) ad un furgone “Fiat Scudo”, al cui
acquisto ha provveduto invece la madre dell’indagato, sulla base dei documentati bonifici
bancari prodotti in atti, che attestavano la disponibilità di autonome e risalenti fonti di
reddito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I profili di doglianza in ricorso prospettati sono inammissibili poiché non tengono
conto del quadro di principii più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Suprema
Corte (Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Rv. 239692; Sez. 6, n. 6589
del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Rv. 254893), secondo cui il ricorso per cassazione
contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo
per violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli “errores in
iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante, ovvero
privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a
rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

2. Nel caso di specie, tuttavia, non ricorre alcuna ipotesi di violazione di legge, né,
tanto meno, di apparenza della motivazione, avendo il Tribunale del riesame
specificamente esaminato e disatteso i rilievi difensivi in ordine ai vari beni sottoposti a

1

indagati.

sequestro, richiamando gli esiti degli accertamenti investigativi (v. pagg. 2-5) e
congruamente argomentando in merito al complesso delle circostanze di fatto (quali, ad
es., l’assoluta insufficienza dei redditi, peraltro dichiarati solo negli anni 2008-2010,
anche solo a far fronte alle quotidiane esigenze di sostentamento) ritenute sintomatiche
della manifesta sproporzione tra i redditi del Faliero e del suo nucleo familiare e le rilevate
disponibilità patrimoniali, consistenti nel possesso di significative somme di danaro
contante e nella titolarità di beni mobili registrati, per evidenziare, poi, con lineari
sequenze motivazionali, sia le ragioni dell’illecita provenienza del compendio oggetto della

reddituale e patrimoniale, a superare la presunzione relativa di illecita accumulazione
patrimoniale di cui all’art. 12-sexies della I. n. 356/1992 (da ultimo, v. Sez. 5, n. 3682 del
12/01/2011, dep. 01/02/2011, Rv. 249711; Sez. 2, n. 29554 del 17/06/2015, dep.
10/07/2015, Rv. 264147).
In definitiva, a fronte di un motivato apprezzamento dei dati offerti dalle emergenze
investigative, rispettoso dei canoni valutativi stabiliti da questa Suprema Corte ed esposto
attraverso cadenze argomentative chiare ed immuni da vizi logico-giuridici

ictu °culi

percepibili, il ricorrente ha opposto, sotto la formale veste della violazione di legge, una
diversa o alternativa lettura delle risultanze offerte dagli atti processuali, limitandosi ad
esporre questioni in punto di fatto il cui vaglio delibativo evidentemente esula dai confini
propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo
quantificare nella misura di euro millecinquecento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lì, 18 novembre 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

misura cautelare reale che l’assenza di qualsiasi giustificazione allo stato idonea, sul piano

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