Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47306 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47306 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARISI CIRO N. IL 05/01/1950
nei confronti di:
TELEGRAFO GAETANO N. IL 27/09/1943
GIANGREGORIO MASSIMO N. IL 20/09/1964
avverso la sentenza n. 4145/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TARANTO, del 28/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
—late/sentite le conclusioni del PG Dott. ,p4_,
f

UdliedifensortAvv.;

1.52,44 ‘vi4.–Z–“–P-e–42–“4″”4”< e4 .4/ L.9 f'e "—t "I (R. e__, tce/1-1_, at,, Data Udienza: 18/11/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 28 ottobre 2014 il G.u.p. presso il Tribunale di Taranto ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Telegrafo Gaetano e Giangregorio Massimo in ordine al reato di calunnia loro in concorso ascritto, perché il fatto non sussiste, ed in ordine al delitto di diffamazione, perché non punibile. Si contestava agli imputati di avere offeso la reputazione dell'avv. Ciro Parísi e di averlo calunniato, per avere affermato, in un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, procedimento (il Giangregorio), che il predetto difensore aveva trattenuto per sé gli importi di alcune cambiali, che non aveva mai restituito all'opponente, così accusandolo ingiustamente del delitto di cui all'art. 646 c.p. . 2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Parisi, che ha dedotto tre motivi di doglianza. 2.1. Vizi motivazionali, per contraddittorietà e manifesta illogicità, poiché l'atto di opposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal G.u.p. nell'impugnata decisione, era stato impostato prevalentemente sulla volontà di offendere l'avv. Parisi, anzichè sulla contestazione in diritto delle ragioni per cui gli importi richiesti, così come liquidati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, non dovevano essere corrisposti. Entrambi gli imputati, infatti, hanno taciuto l'esistenza di un accordo intervenuto con il Telegrafo (in forza del quale il Parisi aveva trattenuto quegli importi per un'attività di recupero crediti relativa ad altre prestazioni professionali svolte in favore del suo cliente, e non per le attività professionali oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo), mentre era stato solo il Parisi a fornire al P.M. la prova che quelle somme erano il frutto di un esplicito accordo tra le parti. 2.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica dei reati ed al capo d'imputazione formulato dal P.M., per non essere stato considerato: a) il fatto che tutto il contenuto dell'atto di opposizione integrava la fattispecie di reato di cui all'art. 595, comma 2, c.p.; b) il fatto che gli imputati avevano in realtà travalicato lo scopo dell'atto, introducendovi circostanze non veritiere (l'indebito trattenimento degli importi; in realtà riconducibili ad altra attività professionale), che non potevano ricondursi all'applicazione della scriminante di cui all'art. 598 c.p.; c) il fatto che il Parisi veniva in tal modo esplicitamente accusato di indebita appropriazione di somme di denaro del proprio cliente (reato perseguibile d'ufficio ex art. 61, n. 11, c.p.). 2.3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, in quanto emessa in violazione dei 1 l'uno in qualità di privato interessato (il Telegrafo) e l'altro quale suo difensore in quel limiti fissati dal codice di rito per la valutazione riservata al G.u.p. in sede di udienza preliminare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni qui di seguito illustrate. 2. Deve in primo luogo ribadirsi, alla luce di un pacifico insegnamento 27/08/2014, Rv. 260248), che il giudice dell'udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, deve esprimere una valutazione prognostica in ordine alla "connpletabilità degli atti di indagine" e alla "inutilità del dibattimento", anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell'innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale. La pronuncia di non luogo a procedere, infatti, deve essere esclusa ogni qual volta ci si trovi in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni suscettibili di futuri sviluppi, e dunque processualmente "aperte", con la conseguenza che il giudizio di innocenza deve rispondere non già ad una valutazione di merito, e nel merito del procedimento, ma a finalità di tipo processuale correlate alla prevedibile impossibilità di un diverso esito della fase dibattimentale rispetto a quella preprocessuale (Sez. 6, n. 6765 del 24/01/2014, dep. 12/02/2014, Rv. 258806). È, insomma, il criterio della inutilità o superfluità del dibattimento a guidare l'esercizio dei poteri decisori del G.U.P. e non il criterio della valutazione, di tipo sostanziale e propria della fase del merito, della innocenza o colpevolezza. In caso contrario, invero, si rischierebbe di violare la regola del giudice naturale precostituito per legge e della individuazione della sede, altrettanto naturale, in cui tale giudizio deve essere espresso, finendo, in ultima analisi, con il pregiudicare l'intera legalità dell'accertamento. La valutazione della prova, infatti, nella misura in cui avvenga in maniera esorbitante dai limiti propri dell'udienza preliminare, viene sottratta al giudice naturale (il giudice del dibattimento), che è il solo deputato ad operare valutazioni decisorie nell'ambito di una dialettica dibattimentale formatasi attraverso il pieno contraddittorio e nel rispetto di una evoluzione del processo che tenga conto dell'esigenza di una formazione progressiva della prova: se il G.u.p., di fatto, viene ad espandere a dismisura i suoi poteri decisori, agisce al di fuori dei limiti giurisdizionali, finendo, oltretutto, con il comprimere non solo il diritto alla prova da parte del P.M., ma anche i diritti della difesa e delle eventuali altre parti processuali, in quanto si arroga prerogative che non gli competono, svincolate come sono dalla prospettiva della utilità dibattimentale (v., in motivazione, Sez. 3, n. 39401 del 21/03/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256848). J 2 giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 36210 del 26/06/2014, dep. Sotto altro, ma connesso profilo, deve poi rilevarsi che il Giudice di legittimità ha il compito di verificare se il Giudice dell'udienza preliminare abbia fatto un corretto esercizio del suo potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi della fase processuale, ossia con riferimento alla possibilità per il giudizio dibattimentale di offrire elementi di prova ulteriori, ovvero di consentire un'acquisizione metodologicamente più affidabile, perché effettuata nel pieno contraddittorio delle partì, di elementi in precedenza assunti unilateralmente, in tal guisa pervenendo alla delineazione di un quadro storico-fattuale basato su risultati conoscitivi che permettano di accettare con chiarezza la vicenda condanna (Sez. 6, n. 20207 del 26/04/2012, dep. 25/05/2012, Rv. 252719). Solo se tale verifica abbia offerto esiti sicuramente negativi, nel senso che se ne possa arguire la superfluità, ovvero l'inutilità del passaggio alla successiva fase dibattimentale, e di tanto il Giudice dell'udienza preliminare abbia dato contezza attraverso un percorso argomentativo congruamente articolato e logicamente coerente, alla Corte di Cassazione resterebbe preclusa ogni possibilità di censura della decisione adottata e, tanto meno, la rilettura dei dati informativi acquisiti durante le indagini, anche se eventualmente integrati nel corso dell'udienza preliminare. 3. Orbene, muovendo da tali premesse, deve rilevarsi come la motivazione della sentenza impugnata risulti obiettivamente carente nella prospettiva della formulazione del giudizio prognostico che deve qualificare l'esercizio dei correlativi poteri decisori da parte del G.u.p.: sulla base di un generico apprezzamento della vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda il G.u.p. ha richiamato la documentazione prodotta dalle parti, senza tuttavia precisarne adeguatamente il contenuto e l'incidenza probatoria sui fatti oggetto del tema d'accusa, e senza chiarirne specificamente la relazione con il tenore dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e con la portata del precedente accordo che tra le parti sarebbe intervenuto, per poi affermare, in modo assertivo e senza esplicitare con puntuale sviluppo critico-argomentativo le ragioni giustificative della ritenuta esclusione dell'intento calunnioso, l'assenza di rilievo penale delle contestazioni al riguardo formulate dal P.M.. Né, infine, ha costituito oggetto di congruo vaglio delibativo il dato rappresentato dall'utilizzo, da parte dei denuncianti, dell'avverbio "indebitamente" (v., supra, il par. 2.2.), sì come riferito, nell'atto di opposizione, al trattenimento da parte del difensore delle somme portate nei titoli cambiari, con la conseguente illogicità delle conclusioni cui il Giudice è pervenuto sulla mancanza di intento calunniatorio. La sentenza di proscioglimento è stata in tal modo fondata su valutazioni solo apoditticamente enunciate, anticipando uno dei possibili esiti del giudizio dibattimentale senza sviluppare un pieno e adeguato confronto con il complesso delle risultanze offerte dagli elementi probatori disponibili. 3 oggetto del giudizio, ed al P.M. di sostenere l'accusa ai fini della eventuale pronuncia di 4. S'impone, dunque, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto, per una nuova valutazione che si uniformi ai principii di diritto stabiliti da questa Suprema Corte. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Taranto per nuova Così deciso in Roma, lì, 18 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Pries d e valutazione.

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