Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47305 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47305 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Tornese Oronzo, nato a Lecce il 27/03/1945
avverso l’ordinanza del 11/06/2015 del Tribunale del riesame di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma, adito

ex

art. 309 cod. proc pen., confermava l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale della medesima città che aveva applicato a Oronzo
Tornese la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente
indiziato del reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90, esclusa l’aggravante di cui
all’art. 80 stesso T.U., per aver trasportato, sotto la regia di Giuseppe
Bellinghieri, un quantitativo di circa un chilogrammo di cocaina, che veniva
offerta in vendita.
A fondamento del quadro indiziario, l’ordinanza predetta richiamava l’esito
delle indagini, che attraverso servizi di captazione telefonica, avevano consentire

Data Udienza: 12/11/2015

di svelare un traffico di stupefacenti con la Colombia di alcuni soggetti, tra cui
Giuseppe Bellinghieri, e consentire l’arresto di alcuni corrieri italiani in Colombia.
Dai dialoghi intercettati sarebbe emersa l’organizzazione ad opera del
Berlinghieri ed il Tornese di un traffico di stupefacenti ed in particolare il
trasporto ad opera del Tornese della cocaina da Roma a Milano in auto ed il

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre personalmente per cassazione
l’indagato, facendo presente di aver effettivamente effettuato il contestato
trasporto, ma non di stupefacente come contestato, bensì di mannite.
A dimostrazione del suo assunto, il ricorrente evidenzia che le intercettazioni
in atti dimostrerebbero come un amico del Bellinghieri avesse avuto
un’ingestione durata un giorno.
Fa presente che solo uno stolto avrebbe trasportato in giro per l’Italia un
chilo di cocaina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorso denuncia vizi non consentiti in sede di legittimità e va dichiarato
inammissibile.
Invero, il ricorrente propone una mera lettura alternativa delle risultanze
investigative, e in particolare delle conversazioni intercettate, già vagliate dai
giudici di merito con argomenti che, in quanto non manifestamente illogici, non
possono essere oggetto di censura in questa sede.
Va ribadito che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte
di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare
l’esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione
impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di
cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro
rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di
cassazione quello della “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali
(tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

2

tentativo di piazzarla a Paolo Cocco, che tuttavia la rifiutava.

2. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

delle spese processuali e a quello della somma di euro 1.000 in favore della
cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.
94 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 12/11/2015.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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