Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47304 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47304 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Messina Francesco, nato a Siracusa il 4/12/1978
avverso l’ordinanza del 11/06/2015 del Tribunale del riesame di Catania;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il tribunale del riesame di Catania, adito ex
art. 309 cod. proc pen., confermava l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale della medesima città aveva applicato a Francesco
Messina la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente
indiziato di aver promosso, costituito ed organizzato una associazione dedita al
narcotraffico operante in Siracusa dal giugno 2010 al giugno 2013 (capo a),
nonché di numerosi reati-fine, consistiti nella partecipazione a condotte di
approvvigionamento e di cessione di stupefacente (capi b, d, f, h, j, k, m), e
della intestazione fittizia di beni, finalizzata ad eludere l’applicazione della
normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali (capi cc e dd).
Il Tribunale nell’ordinanza impugnata esponeva che gli elementi indiziari raccolti attraverso un’intensa attività di p.g., consistita in operazioni di

Data Udienza: 12/11/2015

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intercettazione telefonica ed ambientale, di video-riprese, di sequestro di ingenti
quantitativi di stupefacente, e la dettagliata chiamata in correità operata da uno
dei corrieri del sodalizio, Vito Correale – dimostravano l’esistenza di un sodalizio
dedito al narcotraffico facente capo a Francesco Messina (classe 1978) e
operante in Siracusa che si approvvigionava di ingenti quantitativi di stupefacenti
di vario tipo da commercializzare nel siracusano.

contatti con i fornitori e che organizzava i viaggi dei corrieri e l’attività di spaccio
nel siracusano.
In particolare, le indagini avevano consentito di monitorare i movimenti del
Messina (anche grazie a telecamere posizionate sulla sua abitazione di via
Morosini n. 2): questi all’inizio di ogni mese organizzava dei viaggi in Calabria, il
cui scopo era rivelato dalle indagini di seguito effettuate attraverso captazioni di
conversazioni ed il sequestro di stupefacente.
Così, nel gennaio 2011, a distanza di pochi giorni dal viaggio effettuato in
Calabria del Messina, da un’intercettazione ambientale risultava che questi
stesse predisponendo la partenza del corriere Alessandro Talio e l’occultamento
sull’autovettura di questi di 70.000 euro in contanti. Le forze dell’ordine
procedeva di seguito all’arresto del Talio, proveniente dalla Calabria con a bordo
della sua auto 1,6 kg. di cocaina (capo d).
Sulla base delle captazioni, emergeva altresì che il Messina,
contestualmente, aveva contatti anche con fornitori del Nord d’Italia, come
dimostrava il viaggio, pagato dal Messina, di Vincenzo Latina e Vito Correale a
Milano, finalizzato all’acquisto di stupefacente, rivelatosi in seguito di pessima
qualità e per il quale Messina aveva manifestato la sua disapprovazione,
lamentando la perdita di 40.000 euro e minacciando ripercussioni nei confronti
del Latina (capo b).
Successivamente veniva monitorato un altro viaggio in Calabria, ad opera
di Vito Correale nell’aprile 2011, preceduto da quello pochi giorni prima del
Messina, all’esito del quale il primo veniva arrestato perché trovato in possesso
di oltre un chilo di cocaina. La sera precedente, questi si era incontrato con il
Messina presso l’abitazione di via Morosini e dalle captazioni risultava che il
corriere avesse con sé un importante somma di danaro e che il Messina avesse
dato istruzioni di eseguire il viaggio con una auto a noleggio. Correale aveva a
tal riguardo dichiarato di aver ricevuto dal Messina 37.000 euro da consegnare ai
fornitori calabresi (capo f).
Nonostante le considerevoli perdite economiche subite dal gruppo a causa
dei sequestri di stupefacente, veniva monitorato un altro viaggio nell’aprile 20

In tale contesto, il Messina era il dominus del sodalizio, che teneva i

alla volta di Milano ad opera del corriere Vincenzo Latina, anche questa volta
pianificato dal Messina – che indicava i contatti da prendere sul posto e forniva i
soldi per il pagamento del biglietto aereo – e al pari conclusosi al ritorno verso
Siracusa con l’arresto a Napoli del Latina trovato in possesso di 1 kg. di cocaina
(capo h).
Sempre di seguito venivano monitorati nel mese di maggio e giugno 2011

1948), ai quali seguiva a distanza di pochi giorni il viaggio di quest’ultimo utilizzato verosimilmente a causa dei ripetuti arresti dei corrieri e per la carenza
di personale – all’esito del quale veniva arrestato con in possesso di 500 grammi
di cocaina. Anche stavolta, il giorno prima della partenza verso la Calabria del
corriere, Messina veniva monitorato e risultava essersi recato presso lo zio con il
fratello Carmelo, dove lasciavano l’auto utilizzata poi per il viaggio (capo k).
A queste risultanze si erano poi aggiunte le dichiarazioni del Correale che,
all’oscuro dell’attività di indagine fino ad allora condotta, confermava che
all’interno del sodalizio Messina rivestiva il ruolo di leader indiscusso e promotore
ed individuava nella villetta di via Morosini n. 2 il quartiere generale del sodalizio.
Era Messina che curava personalmente i contatti con i fornitori calabresi e del
Nord d’Italia, che pagava le spese di viaggio dei corrieri e forniva il denaro per
l’acquisto di droga, dando specifiche direttive per ogni viaggio e provvedendo
personalmente al pagamento dei corrieri al termine della loro missione.
In particolare, Correale individuava nel Messina il reggente del gruppo
criminale, unitamente a Ernesto Maiorca, e i partecipi nel fratello Carmelo
Messina, Vincenzo Latina, cognato del Messina, e Luigi Terracciano.
Il Correale riferiva altresì di 13 viaggi eseguiti su indicazione del Messina
tra l’agosto 2009 e l’aprile 2011 tra Torino e Milano per l’acquisto di
stupefacente, per i quali indicava con precisione date, quantitativi acquistati,
prezzo pagato, modalità di trasporto, soggetti coinvolti, fornitori ed intermediari.
Per ogni viaggio, Correale indicava il Messina come l’organizzatore, colui che
dava le direttive e che pagava il suo compenso e al quale consegnava lo
stupefacente al rientro. La veridicità delle sue propalazioni era stata riscontrata
dalle verifiche effettuate sulle prenotazioni alberghiere e sulle macchine
noleggiate, nonché dagli esiti delle indagini già acquisite, dei quali questi era
all’oscuro al momento delle propalazioni, quali in particolare i dettagli del viaggio
del 16 aprile 2011 in cui era stato arrestato e del viaggio eseguito con il Latina
per l’acquisto di droga scadente nei primi giorni dell’aprile 2011.
A dimostrazione della credibilità e veridicità delle sue propalazioni, il
collaborante riferiva inoltre di una nuova modalità di spedizione della drog
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J

2 viaggi verso la Calabria del Messina con lo zio Francesco Messina (classe

escogitata dal gruppo criminale (utilizzazione di pacchi postali), non nota agli
inquirenti, e che, grazie alle sue rivelazioni, aveva portato al sequestro di 1,1 kg.
di eroina. Anche in tal caso, le captazioni avevano confermato il coinvolgimento
del Messina.
Infine, il quadro indiziario a carico del Messina veniva arricchito anche dalla
conversazione intercettata in cui uno dei referenti dell’organizzazione per gli

Siracusa “gli ultimi che sono rimasti” e dal sequestro di 1,8 kg. di hashish a
persona che poc’anzi era stata monitorata ricevere tale sostanza dal Messina e
dalla documentazione di incessanti movimenti di tossicodipendenti e spacciatori
dinanzi alla villetta di via Morosini n. 2.
Secondo il Tribunale gli acclarati episodi di acquisto di corposi quantitativi
di stupefacente, unitamente al modus operandi ed ai contatti costanti tra gli
indagati, nonché le vicende legate all’approvvigionamento di stupefacente
costituivano elementi sintomatici di un legame tra i soggetti coinvolti non
meramente episodico, circoscritto alla realizzazione di uno o più reati
determinati, bensì di un legame caratterizzato da una evidente stabilità e
continuità, da una particolare frequenza ed intensità di rapporti, dalla
interdipendenza delle condotte, dalla predisposizione di mezzi finanziari, da una
precipua distribuzione interna dei compiti e dalla conoscenza reciproca tra gran
parte dei partecipanti. Così come era emerso dal materiale investigativo che il
Messina fosse a capo di tale organizzazione, gestendo i rapporti con i fornitori,
organizzando i viaggi, predisponendo le risorse economiche necessarie per far
fronte agli acquisti, pagando il compenso ai corrieri e venendo temuto dai sodali
per le sue reazioni.
Ad avviso del Tribunale, gli elementi sopra valorizzati dimostravano altresì
la attualità e concretezza del pericolo di recidiva in considerazione della
personalità fortemente propensa a delinquere manifestata dal Messina e dalla
prosecuzione ininterrotta dell’attività illecita per oltre un triennio.
Veniva infine ritenuta adeguata la sola misura inframuraria, ostando
all’adozione di una misura più attenuata la prognosi fortemente negativa sulla
personalità del Messina, anche in ragione del ruolo di capo e promotore del
gruppo criminale, e connotata da una valutazione di assoluta inaffidabilità.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorrono per cassazione i difensori del
Messina, articolando quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., con
riferimento all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990: difetterebbe nella ricostruzione d
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acquisti di droga nel milanese faceva riferimento al “gruppo che comanda” a

Tribunale la dimostrazione dell’esistenza di un

pactum sceleris e di una affectio

societatis tra gli associati, come si evince dal continuo ricambio di coloro che si
dovevano occupare del trasporto della droga, dalla mancata attribuzione ai
presunti associati di ruoli nei viaggi non oggetto di singola contestazione, dalla
mancanza di elementi utili ad individuare gli episodi di cui al capo b) della
rubrica. Agli “spalloni” sarebbero contestati un unico episodio di cui all’art. 73

agli altri episodi di trasporto di droga.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606 cod. proc. pen.,
con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen.: il Tribunale avrebbe apoditticamente
ritenuto l’esistenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del Correale,
rinvenendo questi nei sequestri effettuati a carico di alcuni “spalloni”;
mancherebbe ogni riscontro obiettivo ed individualizzante nei confronti del
Messina relativamente al capo b) della rubrica ed in particolare per gli episodi di
rifornimento riferiti dal Correale per i quali non vi è stato sequestro di
stupefacente.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 606 cod. proc. pen.,
con riferimento all’art. 74, comma 1 D.P.R. n. 309 del 1990: il Tribunale avrebbe
omesso di motivare in ordine alla contestata aggravante dell’aver promosso,
costituito ed organizzato l’associazione, affermando solo labialmente che la villa
di Via Morosini fosse il centro dell’attività illecita dell’organizzazione, omettendo
di considerare le prospettazioni difensive, secondo cui la stessa era frequentata
dal fratello Carmelo, in quanto ivi viveva la madre, il Latina è il cognato del
Messina e Francesco Messina (classe 1948) è lo zio del ricorrente e che nessuno
degli asseriti frequentatori fosse stato scoperto in possesso di droga.
Con l’ultimo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., con
riferimento all’art. 274 cod. proc. pen.: il Tribunale non avrebbe motivato
sull’attualità delle esigenze cautelari, nonostante che i fatti risalgano al lontano
giugno 2013 e che il Messina sia incensurato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo, che tende alla svalutazione del quadro indiziario in
relazione alla configurabilità di un’associazione di cui all’art. 74 T.U. 309/90
deve essere respinto.

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D.P.R. 309/90, a riprova della non ipotizzabilità di un concorso neppure morale

L’ordinanza impugnata, con motivazione esaustiva e logicamente coerente,
ha esposto gli elementi sintomatici rivelatori dell’esistenza di un sodalizio
criminale, facendo buon governo dei principi più volte affermati in sede di
legittimità, circa gli elementi che caratterizzano l’associazione de qua.
Invero, per la configurabilità di questa fattispecie penale non è richiesta la
presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli

di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi,
sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il
programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (Sez. 6, n. 25454 del
13/02/2009, P.G., Mannmoliti e altri, Rv. 244520).
In altri termini, ai fini della configurabilità del delitto associativo ex art. 74
cit., l’elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente
anche un’organizzazione minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540
del 27/03/2013, Piacentini e altri, Rv. 255491).
In tale tipologia di associazione, la prova del vincolo permanente, nascente
dall’accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell’accertamento di
“facta concludentia”, quali i contatti stabili e quotidiani tra le stesse persone,
l’identico interesse di realizzazione del profitto societario tramite il commercio
della droga, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro
specifiche modalità esecutive (Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012 – dep.
19/02/2013, Barbetta, Rv. 255207).
Si è anche affermato che l’elemento oggettivo del reato di associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo
partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo
episodio criminoso non è incompatibile con l’affermata partecipazione dell’agente
all’organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto
(Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand e altri, Rv. 257800).
Nel caso in esame, la deduzione difensiva circa la presenza di elementi
distonici alla ipotizzata esistenza del gruppo criminale (alternarsi dei corrieri e
ricorrenza di singoli episodi partecipativi) risulta oltretutto contraddetta da
quanto emerge nell’ordinanza impugnata. Il corriere Correale è stato infatti
protagonista di una serie consistente di trasporti illeciti, in costante
coordinamento in detti viaggi con il sodale Latina Vincenzo (che non poteva
operare il trasporto a causa di precedenti penali, mentre il Correale, in caso di
controllo, poteva sfruttare di essere figlio del Capo della sala operativa
Carabinieri di Siracusa), venendo sostituito da questi a causa del suo arr

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disponibilità economiche, ma è sufficiente anche un’elementare predisposizione

Solo dopo l’arresto di tutti i corrieri del gruppo, Messina si è visto costretto ad
utilizzare come corriere lo zio per l’ennesimo trasporto.
In ordine infine alla censura di indeterminatezza dei reati-fine descritti al
capo b), va ribadito che il requisito della “descrizione sommaria del fatto con
l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate”, imposto a pena di
nullità dall’art. 292 comma secondo lett. b) cod. proc. pen., quale contenuto

giurisprudenza di questa Corte, ha la funzione di informare l’indagato o
l’imputato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse al fine di
consentirgli l’esercizio del diritto di difesa. Aggiungasi che in sede cautelare, al
fine di ritenere contestati un determinato fatto o una specifica circostanza, è
sufficiente (e necessario) che la contestazione risulti chiaramente dal contesto
dell’ordinanza dispositiva della misura cautelare. Nella specie, quest’ultima
appare descrivere dettagliatamente tutti gli episodi oggetto della provvisoria
incolpazione.

3. In ordine alla censura riguardante la credibilità del “pentito” Correale, va
rammentato che, ai fini dell’adozione di misure cautelari personali, le
dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona
indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato possono costituire
grave indizio di colpevolezza, soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente
attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, sì da assumere
idoneità dimostrativa in relazione all’attribuzione del fatto-reato al soggetto
destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo
nel contesto incidentale del procedimento “de libertate” e, quindi, allo stato degli
atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora “in itinere”, deve essere
orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza
del chiamato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598).
Va precisato che l’elemento di riscontro – che può essere costituito da
qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, tale da
rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (tra tante, Sez. 1, n. 16792
del 09/04/2010, Sacco, Rv. 246948) – deve confermare non necessariamente in
via diretta la condotta illecita ascritta all’accusato, ma le dichiarazioni del
propalante e quindi la loro attendibilità, nella parte di riferimento (Sez. U, n.
36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598).
Orbene, nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio,
ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti tanto/

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minimo dell’ordinanza che dispone la misura cautelare, secondo la

trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità
circa l’attribuzione del reato all’indagato.
Infatti, il Tribunale ha valorizzato specifici elementi, apprezzandone
correttamente la loro rilevanza, sulla base di considerazioni manifestamente
logiche non suscettibili di censura in questa sede.
Invero, in presenza di propalazioni – come nel caso di specie – che

nel tempo, l’elemento esterno di riscontro in ordine ad alcuni di essi fornisce sul
piano logico la necessaria integrazione indiziaria a conforto della chiamata anche
in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio
e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali
l’identica natura dei fatti in questione, l’identità dei protagonisti o di alcuni di
loro, l’inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (Sez.
6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713).
Oltre agli episodi in cui siano le stesse captazioni, congiuntamente anche ai
sequestri operati in alcuni di essi, a fornire la chiara conferma richiesta, per i
restanti episodi il riscontro individualizzante del coinvolgimento del Messina nei
viaggi destinati al rifornimenti di sostanze stupefacenti effettuati dal Correale ed
oggetto delle sue propalazioni risiede nella circostanza che gli episodi narrati – la
cui ricorrenza risulta aver trovato riscontro nei controlli di p.g. – sono tutti
espressione di una consolidata prassi operativa messa in atto dall’odierno
indagato.
Le operazioni di p.g. hanno infatti consentito di verificare la presenza quasi
giornaliera del Correale e del Latina presso la casa del Messina in via Morosini,
nonché frequenti incontri tra i primi due, il pregresso coinvolgimento del Correale
nelle dinamiche criminali della vita del sodalizio (come dimostra il messaggio
inviato al Messina di avvertimento su possibili operazioni di polizia), nonché il
modus operandi del Messina in relazione ai viaggi dei corrieri (incontro presso il
Messina prima del viaggio, pagamento del viaggio ad opera del Messina e della
ricompensa alla fine di esso, il ricorso al mezzo areo pagato da Messina e a
macchine a noleggio) e il riferimento dei corrieri a pregressi carichi fatti per il
Messina e la paura del Latina di controlli su aerei e hotel dopo l’arresto del
Correale per pregressi approvvigionamenti. A questi devono aggiungersi le
convergenze sulla persona del Messina delle forniture fatte a mezzo pacchi
postali, anche in questo caso espressione di un consolidato

modus operandi

oggetto di riscontro (vista la conferma dell’invio di pacchi diretti al solit
fantomatico personaggio “Genova Antonio e le ammissioni del fornitore acqui

concernono una pluralità di fatti- reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti

con le captazioni di pregresse forniture con lo stesso sistema), che vede Messina
come il dominus dell’operazione.
Pertanto, la conferma della esistenza di pregresse forniture effettuate dal
Correale e dal Latina in concorso con il Messina e la convergenza del narrato del
Correale nel descrivere i singoli viaggi su modalità operative già appurate essere
quelle attuate dal Messina costituiscono in questa fase cautelare elementi dotati

come si è detto in premessa, la diversità dell’oggetto della delibazione cautelare,
preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità
di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece
all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza
dell’imputato.

4. Del tutto generico e comunque infondato è il terzo motivo.
Il ricorrente non si confronta infatti con la motivazione della ordinanza
impugnata. Che l’odierno indagato fosse il promotore e l’organizzatore del
sodalizio criminale risulta infatti più che adeguatamente motivato dai Giudici a
quibus, con argomenti – in premessa sintetizzati – assolutamente logici e
pertanto incensurabili in questa sede.
L’utilizzazione della casa di via Morosini come base logistica di riferimento
del gruppo criminale è confermata dalla presenza in essa dei corrieri – come
detto poc’anzi – prima e dopo i viaggi destinati alle forniture illecite. E che la
presenza dei sodali in essa fosse dovuta a ragioni familiari non incide sul
ragionamento probatorio del Tribunale, posto che le captazioni congiuntamente
alle osservazioni di p.g. hanno consentito di svelarne il significato, tutt’altro che
neutrale come sostenuto dalla difesa.

5. Miglior sorte non può essere assegnata all’ultimo motivo.
Il ricorrente ancora una volta non si confronta con la motivazione della ordinanza
impugnata, che dedica un ampio spazio al tema dell’attualità del pericolo di
recidivanza in relazione al fattore “tempo”.
Come evidenziato dalla Corte costituzionale (sent. 231 del 2011), la
fattispecie di cui all’art. 74 T.U. n. 309 del 1990 è “aperta”, nel senso che essa si
presta a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto i più diversi ed
eterogenei: da un sodalizio transnazionale, forte di una articolata organizzazione,
di ingenti risorse finanziarie e rigidamente strutturato, al piccolo gruppo, talora
persino ristretto ad un ambito familiare operante in un’area limitata e con i pi’
modesti e semplici mezzi. Proprio per l’eterogeneità delle fattispecie concr te
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di efficacia corroborante rispetto al delitto contestato al Messina, ferma restando,

riferibili al paradigma punitivo astratto, ricomprendenti ipotesi nettamente
differenti quanto a contesto, modalità lesive del bene protetto e intensità del
legame tra gli associati, si è ritenuto che l’art. 275 cod. proc. pen. introduca una
presunzione soltanto relativa, superabile ove siano acquisiti elementi che la
smentiscano, in ordine alla sussistenza e al grado delle esigenze cautelari nei
confronti della persona indiziata del delitto di associazione finalizzata al traffico

Tra gli elementi valutabili dal giudice della cautela a tal fine vi è anche il
fattore “tempo”, nel senso che in presenza di condotte illecite risalenti nel tempo
vi deve essere una motivazione proporzionalmente più penetrante nella
dimostrazione della “attualità” del pericolo.
Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi,
evidenziando da un lato la lunga attività del sodalizio (oltre tre anni),
dimostrativa di una considerevole intensità del legame tra gli associati, e
dall’altro dalla ininterrotta protrazione dell’attività criminale del ricorrente,
nonostante le importanti perdite di mezzi e di uomini a causa dei ripetuti
sequestri ed arresti, anche in epoca successiva al suo arresto del gennaio 2013,
rivelatrice di una personalità fortemente propensa a delinquere.
A fronte di tale motivazione, appare privo di pregio il richiamo del
ricorrente al suo stato di incensuratezza, considerato tra l’altro che la
presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento ai
reati indicati dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., può essere vinta solo
da elementi specifici, che spetta all’interessato dedurre, non essendo sufficiente,
di per sé, lo stato d’incensuratezza (Sez. 3, n. 25633 del 08/06/2010 – dep.
06/07/2010, R., Rv. 247698).

6. Al rigetto dell’impugnazione consegue

ex lege

la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria provvederà
alla trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’Istituto
penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter.disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.
dell’art. 94 comma 1-ter.disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il L 11/2015.

illecito di stupefacenti.

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