Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47302 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47302 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI REGGIO CALABRIA
nei confronti di:
SPEZIALI VINCENZO N. IL 05/08/1974
inoltre:
SPEZIALI VINCENZO N. IL 05/08/1974
avverso l ‘ordinanza n. 373/2015 TRIB. LIBERTA ‘ di REGGIO
CALABRIA, del 18/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURA SCALIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 14474 04i
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Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 17 giugno 2015, il Tribunale di Reggio Calabria –

Direzione Distrettuale Antimafia, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame
proposta da Vincenzo Speziali, ed in riforma dell’ordinanza pronunciata dal Giudice per
le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 2 marzo 2015, ha sostituito
nei confronti del predetto indagato la misura della custodia cautelare in carcere con

Il Tribunale del Riesame ha in tal modo confermato a carico dello Speziali l’esistenza
di un grave quadro indiziario di colpevolezza e di una cornice cautelare, quanto al
contestatogli reato di procurata inosservanza di pena (art. 390 cod. pen.), per condotte
che, poste in essere dal primo, in concorso, anche all’estero, con altri soggetti, tra i
quali Chiara Rizzo e Claudio Scajola, sono state ritenute esecutive di un medesimo
disegno criminoso (artt. 6, secondo comma, 81, secondo comma, 110, 390, primo
comma, 61 n. 2 cod. pen.; esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203 del 1991).

1.1. La misura custodiale è stata applicata nell’ambito di articolate indagini avviate
dalla D.D.A. dì Reggio Calabria a carico dello Speziali, in concorso con altri soggetti,
per aver il primo prestato aiuto ad Amedeo Gennaro Raniero Matacena a sottrarsi
all’esecuzione dell’ordine di carcerazione disposto, in data 6 giugno 2013, dalla Procura
Generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, su sentenza irrevocabile emessa
il 18 luglio 2012 dalla Corte di Assise di appello di Reggio Calabria.
La Corte di Assise di appello aveva infatti condannato il Matacena alla pena di
cinque anni di reclusione ed alla misura dì sicurezza della libertà vigilata di un anno, per
il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa.
Si imputano all’indagato condotte finalizzate a preservare, in un progetto di fusione
“inversa” di società controllanti e controllate di cui il soggetto aiutato era socio occulto,
le capacità economiche ed imprenditoriali del Matacena – in grado, a sua volta, di
fornire un determinante e consapevole apporto causale alla ‘ndrangheta reggina, per
sfruttamento del rilevantissimo ruolo imprenditoriale e politico rivestito – ed a costituire
le riserve necessarie al mantenimento della latitanza del Matacena stesso ed alla
realizzazione del pianificato trasferimento di quest’ultimo dall’Emirato di Dubai alla
Repubblica del Libano, giusta riconoscimento del “diritto di asilo”.

1.2. Lo schema indiziarlo, definito dagli esiti di un complesso di intercettazioni
telefoniche, avrebbe visto lo Speziali spendersi presso un importante uomo politico
libanese, Amin Gemayel, – di cui l’indagato aveva sposato la nipote – che avrebbe
dovuto garantire il trasferimento del Matacena dall’Emirato di Dubai alla Repubblica

1

quella degli arresti domiciliari, con prescrizioni.

Libanese.
1.3. Le esigenze cautelari sono poi state motivate nell’ordinanza di riesame, in
adesione alle valutazioni condotte dal Giudice dell’ordinanza genetica, per gli indici del
pericolo d’inquinamento probatorio, di fuga e di reiterazione di analoghe condotte
delittuose, rispettivamente:
dalla propensione dell’indagato a veicolare attraverso i “media” informazioni in
grado di alterare gli esiti dell’attività investigativa;

residenza in Libano, avrebbe reso più agevole, per sé, la possibilità di sottrarsi
all’esecuzione della misura in Italia;
dalle osservate modalità della condotta, di assoluta di incondizionata disponibilità ad
attuare il disegno criminoso di spostamento del Matacena e dalla non comune capacità
di utilizzo, a tal fine, delle proprie relazioni nel campo della politica internazionale;
dal coinvolgimento dell’indagato nella “vicenda Dell’Utri” che, presentando identiche
finalità e modalità di svolgimento, avrebbe segnalato il carattere non occasionale
dell’intervento speso dallo Speziali in favore del Matacena.

2.

Avverso l’indicato provvedimento propongono ricorso per cassazione i

difensori di Vincenzo Speziali ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Reggio Calabria, Direzione Distrettuale Antimafia, affidando i proposti mezzi a motivi
che, di seguito, sinteticamente si riportano.

2.1. Con il primo articolato motivo, i difensori dello Speziali lamentano vizi
dell’ordinanza per omissione della motivazione nonché per erronea applicazione della
legge penale (art. 606, comma 1, lett. e) e b) cod. proc. pen.).
Lamentano i ricorrenti che il Tribunale del Riesame non avrebbe valutato, a fronte
delle deduzioni difensive, così incorrendo in vizio del provvedimento per omessa od
apparente motivazione, come il ritenuto quadro indiziario di colpevolezza si esaurisse
negli esiti di intercettazioni telefoniche espressive, quanto allo Speziali, di un mero
impegno inconcludente e come tali non sussumibili nel paradigma normativo di cui
all’art. 390 cod. pen.
Ciò sarebbe valso, per gli episodi:
a) dell’incontro, anche via Skype, promesso e poi mai intervenuto, tra lo Scajola e
l’avvocato Firas, persona di assoluta fiducia che avrebbe ricevuto delega dal Ministro
della giustizia libanese per occuparsi dell’affare Matacena;
b) della missiva, che, contestata peraltro dalla difesa quanto a sua paternità,
attribuita al Presidente libico, Amin Gemayel, ed inviata via fax dallo Speziali alla
segreteria di Claudio Scajola, non avrebbe avuto alcuno sviluppo fattivo nella vicenda o,

2

dalla condizione residenziale estera dello Speziale che, mantenendo la propria

ancora, alcun riferimento nel corso dei contatti tra l’indagato e l’importante uomo
politico libanese.
Individua poi la difesa profili di illogicità dell’adottata decisione laddove i Giudici del
Riesame avrebbero ricondotto: l’indicata inconcludenza della missiva, alle cautele
osservate dal Presidente Gemayel per evitare di essere coinvolto nella vicenda;l’utilizzo,
per l’inoltro del fax, di utenza telefonica in uso ad esercizio commerciale sito nei pressi

2.2. Con il secondo motivo, la difesa dell’indagato lamenta vizi del provvedimento
da omessa motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) laddove la gravata
ordinanza non si sarebbe fatta carico di esaminare la configurabilità, nella condotta
attribuita all’indagato, di un mero accordo con Claudio Scajola, non punibile ai sensi
dell’art. 115, comma primo, cod. pen.

2.3. Con il terzo motivo, i difensori dello Speziali fanno valere vizi da violazione di
legge nonché da apparente ed illogica motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
cod. proc. pen.), nella parte in cui il provvedimento impugnato avrebbe valutato le
esigenze cautelari:
a)

valorizzando, quanto al ravvisato pericolo di inquinamento probatorio, la

propensione dell’indagato a veicolare, attraverso il ricorso ai “media”, informazioni in
grado di alterare gli esiti dell’attività investigativa, non spiegando, così, i Giudici del
Riesame, se non per una motivazione apparente, in che modo potesse compromettere
la genuinità delle fonti di prova il fatto che lo Speziali avesse fornito una propria
versione dei fatti alla stampa;
b) attribuendo rilievo, quanto alla configurabilità del pericolo di fuga, al post-fatto
rappresentato dalla volontaria sottrazione da parte dell’indagato – che si sarebbe
trattenuto presso la propria residenza estera – all’esecuzione della misura cautelare
circostanza che, come tale, avrebbe dovuto, al più, comportare un aggravamento della
misura e non costituire, se non ipotizzandone una illogica retroattività, il fondamento
della misura stessa;
c) evidenziando quanto ai requisiti, introdotti dalla novella n. 47 del 2015, di
concretezza, attualità e rilevanza del pericolo di reiterazione criminosa, l’ esclusiva
gravità del fatto per cui si procede, senza verificare il ricorso di ulteriori elementi,
comunque non individuabili nel presunto coinvolgimento dell’indagato nella “vicenda
Dell’Utri”, antecedente ai fatti di specie ed oggetto di informativa di P.G. redatta in
distinto procedimento, all’interno del quale la difesa non aveva avuto notizia di
iscrizione a carico dello Speziali ed in cui la difesa stessa non aveva potuto esercitare
alcun vaglio critico.
3

dell’ abitazione dello Speziali, ad un esercizio di cautela da parte dell’indagato.

3. Con atto depositato in data 24 giugno 2015, il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Direzione Distrettuale Antimafia, ha proposto
distinto ricorso avverso la medesima ordinanza nella parte in cui questa ha sostituito, in
parziale accoglimento dell’istanza di riesame, l’originaria misura della custodia in
carcere con quella degli arresti domiciliari.
L’Ufficio del pubblico Ministero introduce un unico articolato motivo di ricorso, con
cui denuncia inosservanza o comunque erronea applicazione della legge penale e

proc. pen.), nella parte in cui la gravata ordinanza avrebbe fatto cattivo governo dei
principi di adeguatezza e proporzionalità già ritenuti nella misura genetica.
Lamenta infatti il ricorrente come il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria
avrebbe introdotto un’ inammissibile interpretazione dell’istituto di cui all’art. 275,
comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., in favore di soggetto latitante,
stabilmente dimorante all’estero, e che si sottrae volontariamente all’esecuzione del
titolo custodiate.
Richiamando giurisprudenza della Suprema Corte, il ricorrente deduce
l’inammissibilità della valutazione operata dal Tribunale del Riesame in favore di una
misura meno afflittiva,
a)

ai sensi dell’art. 275, comma 2-bis, secondo periodo, cit., trattandosi di

valutazione effettuata in una fase del giudizio successiva rispetto a quella di prima
applicazione ed in cui, come tale, verrebbero in considerazione stime di merito sul!’
“adeguatezza” della misura, previste dall’art. 299 cod. proc. pen., non coperte, come
tali, dall’automatismo richiamato dall’art. 275, comma 2-bis, cit., destinato invece a
valere solo nella fase di prima applicazione della misura;
b) ai sensi dell’art. 275, comma 2-bis, terzo periodo, ultima parte, cod. proc. pen.,
nella dedotta sostanziale equiparazione, tra stato di latitanza dell’indagato – espressivo
della mancanza di volontà del primo di far rientro spontaneo in Italia – e giudizio di
inidoneità del domicilio presso il quale disporre la misura custodiate meno afflittiva,
giudizio preclusivo, per espressa previsione di legge, di ogni prognosi diretta a
contenere la pena detentiva da irrogarsi come non superiore ai tre anni e, quindi, di
ogni derivata non applicabilità della misura custodiate inframuraria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la difesa dell’indagato denuncia per vizio di motivazione e
violazione di legge, l’ordinanza del Tribunale del Riesame nel sussumere, con
motivazione carente per omesso vaglio delle relative doglianze, la piattaforma indiziaria
ritenuta come integrata a carico dello Speziali nella fattispecie normativa della
“Procurata inosservanza di pena” (art. 390 cod. pen.).
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carenza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod.

Deduce la difesa dell’indagato come gli esiti degli accertamenti svolti, e quindi, per
lo più, i contenuti delle intercettazioni telefoniche captate sull’utenza dello Speziali,
denuncino null’altro che l’ impegno profuso dall’indagato per consentire il trasferimento
del Matacena dall’Emirato di Dubai alla Repubblica del Libano.
Difetterebbe così della struttura del contestato reato l’integrazione di un aiuto
rilevante e punibile ai sensi dell’art. 390 cod. pen. e, quindi, l’idoneità della condotta
concretamente tenuta dal prevenuto ad aiutare l’onorevole Matacena a sottrarsi

Non vi sarebbe, in particolare,

alcun riscontro di un concreto intervento

nell’articolata vicenda del Presidente Amin Gemayel, unico soggetto in grado di
agevolare il trasferimento del Matacena in Libano.

1.1. Il motivo è infondato nella sua duplice riportata declinazione della carenza di
motivazione e della violazione di legge.

1.2. Appaiono infatti sorrette da logica e congruità le motivazioni spese
nell’ordinanza oggetto di ricorso sulla “concludenza” dell’aiuto prestato dallo Speziali al
Matacena nel programmato trasferimento di quest’ultimo da Dubai alla Repubblica
libanese.
Le contestazioni portate dalla difesa al difetto di “concludenza”, che avrebbe avuto
l’apporto dell’indagato Speziali, con riguardo:
a)

sia alla circostanza del promesso incontro tra Claudio Scajola coindagato,
protagonista della vicenda articolatasi intorno al trasferimento dell’onorevole
Matacena – e l’avvocato Firas, indicato dallo Speziali come destinatario di
delega del Ministro della giustizia libanese a trattare l’ “affare Matacena”;

b)

sia alla vicenda dell’inoltro via fax della lettera di rassicurazioni ed impegno
indirizzata dal Presidente Gemayel allo Scajola;

non valgono ad individuare omissioni o contraddizioni della motivazione.
I Giudici del Riesame, secondo ragionamento corretto in punto di logica, e come tale
non censurabile in questa sede, sottraggono rilievo al mancato incontro dello Scajola
con l’avvocato Firas, leggendo il dato insieme alla sopravvenuta vicenda della missiva
e, quindi, del subentrato contatto diretto, nel frattempo curato dallo Speziale, tra lo
Scajola ed il Presidente Gemayel.
Quanto poi alla vicenda della lettera del Presidente libanese – i cui contenuti erano
diretti a rassicurare lo Scajola sugli esiti della vicenda Matacena in territorio libanese l’inconcludenza della stessa, dedotta dalla difesa per la contestata leggibilità della firma
e l’espressa «perplessità»» sulla paternità, risultano, nella loro genericità, assorbite
dalle congrue considerazioni svolte dal Tribunale.

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all’esecuzione della pena irrogata nei suoi confronti.

In sede di riesame, il Tribunale riscontra esìstenza e provenienza della missiva dalle
dichiarazioni rese dai coindagati Claudio Scajola, Roberta Sacco e ancora in ragione
degli esiti delle perquisizioni disposte, all’esito dell’arresto di Scajola, Sacco e Chiara
Rizzo, nel cui contesto la lettera venne rinvenuta.
Sorretta da piena ragionevolezza, l’ordinanza di riesame, contrasta poi
validamente in punto di logica l’inidoneità, dedotta ancora dalla difesa, della missiva
alla realizzazione del trasferimento.

di inoltro della lettera (via fax dallo Speziali) e di menzione alcuna della missiva nei
contatti telefonici captati tra lo Speziali ed il Presidente Gemayel, rinviene nella
motivazione del Riesame ragionevole riconduzione ad una situazione di voluta cautela da individuarsi, rileva congruamente il Tribunale, nel carattere non diretto dell’iniziativa
e, quindi, nel silenzio seguito alla stessa – dettata, nell’indicato contesto, dalla delicata
e rilevante posizione dell’uomo politico libanese.

1.3. Ogni ulteriore contestazione portata in ricorso alla concludenza dell’aiuto
prestato dallo Speziali (varrebbe in tal senso quanto evidenziato dalla difesa sui dubbi
espressi, nel corso di una conversazione telefonica captata, dallo Scajola in ordine alla
buona fede dello Speziali) resta poi assorbita, nel proprio rilievo, dalla stessa
costruzione della fattispecie di reato ascritta.
Per quest’ultimo profilo viene in considerazione l’ulteriore sindacato condotto dalla
difesa dell’indagato, in ragione del raccolto quadro indiziario, quanto all’integrazione
stessa del reato contestato.
Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte l’affermazione per la quale, la
condotta dell’agente nel delitto di procurata inosservanza di pena (art. 390 cod. pen.)
«concorre con il condannato e deve tradursi in un aiuto idoneo a conseguire l’effetto di
sottrarre taluno all’esecuzione della pena» (Sez. 6, n. 33424 del 22/05/2009, Ferraro e
altro; Sez. 2, n. 3613 del 20/12/2005, Corradino; Sez. 6, n. 9936 del 15/01/2003,
Pi pitone).
L’idoneità, richiamata nel riportato principio, dell’aiuto ad eludere in modo specifico
l’esecuzione della pena va apprezzata in ragione di un giudizio da condursi “ex ante”,
giudizio non influenzato, quindi, come tale, dagli esiti che siano poi in concreto derivati
dall’aiuto medesimo.
Il riferimento, invero, contenuto nella giurisprudenza di questa Corte al carattere
“specifico” e “diretto” che l’aiuto deve rivestire per integrare l’elemento obiettivo del
reato di procurata inosservanza di pena (art. 390 cod. pen.) vale a sostenere l’indicata
conclusione.

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La mancanza evidenziata dai ricorrenti di ogni sicurezza quanto al prescelto mezzo

Il reato è stato infatti escluso da questa Corte laddove l’agente non svolga «alcuna
specifica attività di copertura del latitante» (Sez. 6, n. 9936, cit.), risultando, in tal
modo, la condotta dal primo osservata, connotata da diversa o equivoca direzione, non
in grado di attuare, come tale, un oggettivo collegamento «sul piano causale, con
l’interesse del soggetto aiutato a sottrarsi all’esecuzione della pena» (Sez. 6, n. 27722
del 05/03/2013, Mormina ed altro).
L’operata confluenza del dato obiettivo costituito dalla condotta osservata

soggetto aiutato a sottrarsi all’esecuzione della pena, vale ad evidenziare come la
fattispecie criminosa rimanga integrata nel rispetto della struttura propria dei reati di
pericolo.
Il reato di procurata inosservanza di pena si consuma quindi, prima ancora che si
registri della condotta di aiuto quel riscontro fattuale rappresentato dalla procurata
inosservanza della pena, secondo quella che è la struttura propria dei reati di evento.
Nell’indicata cornice di struttura, potranno piuttosto aversi esiti intermedi della
condotta dell’agente, destinati, come tali, a saggiare dell’aiuto congruenza ed idoneità.
Il Tribunale ha dato applicazione all’indicato principio ed ha ritenuto integrato il
reato contestato, valorizzando le condotte di aiuto di cui ha congruamente apprezzato
l’idoneità a conseguire il risultato della sottrazione all’esecuzione della pena.
Il ricorso è, pertanto, sul punto, infondato.

2. Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato e comunque assorbito in ragione
dei sopra richiamati principi, diretti a dare governo e contenuto alla struttura stessa del
contestato reato.
La struttura di pericolo del reato, di cui dà conto il Tribunale con motivazione logica
ed immune da censure, consente di qualificare come incongruo ed irrilevante ogni pure
dedotto inquadramento dei contatti intercorsi tra lo Speziali e Claudio Scajola, contatti
diretti ad attuare il trasferimento del Matacena in Libano, nella figura dell’accordo non
punibile di cui all’art. 115, primo comma, cod. pen.

3. Il terzo motivo è infondato.
Il Tribunale della Libertà con motivazione compiuta ed ampiamente sorretta da
logica, e come tale non sindacabile in questa sede, ha ritenuto l’esistenza di tutte le
esigenze cautelari previste e disciplinate dall’art. 274 cod. proc. pen., esigenze
apprezzate anche in ragione dei requisiti di “concretezza” ed “attualità” richiamati dalla
novella n. 47 del 2015.
Il Tribunale ha dato compiuta risposta ai motivi di riesame in quella sede fatti valere
dall’indagato, e riproposti come motivi di ricorso dinanzi a questa Corte, congruamente
evidenziando:
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dall’agente con l’elemento, di natura soggettiva, rappresentato dall’interesse del

a)

dei contenuti intercettati, la finalità di alterazione degli esiti dell’attività

investigativa e non il mero esercizio del diritto di difesa;
b) della condizione residenziale estera dell’indagato, l’integrazione del pericolo di
fuga, rispetto al quale il titolo custodiale diviene essenziale strumento di attuazione
dell’estradizione in Italia, e non un improprio post-fatto irrilevante, come dedotto dalla
difesa;
c) delle modalità della condotta, l’integrazione del pericolo di reiterazione criminosa,

reato, della capacità di utilizzo delle importanti relazioni personali, della non
occasionalità, nella non congruità del motivo di ricorso rispetto alla specificità e
puntualità degli argomenti addotti dal Tribunale.
Il ricorso proposto da Vincenzo Speziali va pertanto, conclusivamente, rigettato.

4. Il ricorso proposto dalla Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
distrettuale di Reggio Calabria avverso il provvedimento emesso in sede di riesame,
nella parte in cui il Tribunale ha sostituito l’originaria misura inframuraria con quella
degli arresti domiciliari in favore di soggetto latitante, stabilmente dimorante all’estero
e che si sottrae volontariamente all’esecuzione del titolo custodiale, è fondato nei
termini e per le precisazioni che seguono.

4.1. La pubblica Accusa deduce l’illegittimità della prognosi svolta dal tribunale del
riesame sulla entità della pena detentiva irrogata all’esito del giudizio e sul
contenimento della stessa nella misura non superiore ai tre anni (art. 275, comma 2bis, secondo periodo, cod. proc. pen.), in quanto effettuata in una fase del giudizio
successiva rispetto a quella di prima applicazione.
La deduzione è infondata.
Il principio richiamato dal ricorrente ha invero trovato puntuale affermazione in un
recente pronunciamento di questa Corte per il quale, per l’appunto, «in materia di
misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per
l’applicazione della custodia in carcere, previsto dall’art. 275, comma secondo bis, cod.
proc. pen., come novellato dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, nel testo anteriore alle
modificazioni introdotte dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117, deve essere
oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura» (Sez.
Sez. 6, n. 1798 del 16/12/2014, Ila).
Nel medesimo contesto, questa Corte ha ancora avuto modo di precisare che,
superata l’indicata fase, e quindi nel corso della protrazione della misura stessa,
l’indicato meccanismo non trovi più applicazione, valendo piuttosto il contenimento
della pena detentiva irrogata ad assumere «rilievo non in termini di automatismo, ma
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per richiamo ai rilevanti caratteri, della disponibilità dimostrata nella realizzazione del

solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza del provvedimento coercitivo, a
norma dell’art. 299, cod. proc. pen.» (Sez. n. 1798, cit.).
Tuttavia, erroneamente il ricorrente qualifica la fase del procedimento cautelare in
cui è intervenuto il giudizio prognostico del Tribunale del riesame – e, per lo stesso,
l’operata sostituzione della misura -, quale fase successiva a quella di prima
applicazione.
Per il giudizio di riesame si è ancora infatti nella fase di prima valutazione della

fondatezza/infondatezza del quadro indiziario e di recidivanza dall’ordinanza stessa
apprezzati.

4.2. Osserva questa Corte come non sia del pari congruo e concludente, l’ulteriore
profilo del motivo di ricorso formulato dalla pubblica Accusa, nella parte in cui si
argomenta, per lo stesso, dalla sostanziale equiparazione (ai sensi dell’art. 275, comma
2-bis, terzo periodo, ultima parte, cod. proc. pen.) tra stato di latitanza dell’indagato espressivo della mancanza di volontà del primo di far rientro spontaneo in Italia – e
giudizio di inidoneità del domicilio presso il quale disporre la misura custodiale meno
afflittiva.
Le categorie richiamate, operanti su distinti e differenti piani, l’uno soggettivo (così
per la volontà del reo di sottrarsi alla pena), e l’altro obiettivo (così per l’inidoneità del
domicilio legittimante, come tale, la scelta custodiale più restrittiva), non possono
assimilarsi per gli effetti: la diversità del dato presupposto appare distonica rispetto alle
volute identiche conseguenze.

4.3. Piuttosto, valendo il proposto motivo a denunciare del provvedimento del
Tribunale del Riesame profili d’illegittimità relativi ad una carenza di motivazione così
grave da tradursi in una violazione della legge, rileva questa Corte come il
provvedimento impugnato vada annullato, per le ragioni che seguono.
Il Tribunale della Libertà, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla
legge al Giudice allorché questi sia chiamato ad applicare la pena, anche in via di
prognosi e nei limiti di continenza della stessa per il meccanismo riservato al Giudice
della cautela (art. 275, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.), non ha invero
osservato i più generali canoni fissati dalla legge (art. 133 cod. pen.).
La motivazione spesa dai Giudici del Riesame è carente invero nella parte in cui
attua una prognosi sul trattamento sanzionatorio al fine di escludere che la pena da
irrogarsi (per la fattispecie contestata, di cui all’art. 390 cod. pen.) attinga il limite di
cinque anni, previsto dalla cornice edittale.
Il Tribunale del Riesame argomenta infatti dallo stato di incensuratezza dello
Speziali ed della mancata contestazioni di aggravanti, senza provvedere, pertanto, a
9

misura, costituendo oggetto del giudizio l’ordinanza genetica ed i profili di

definire la pena in relazione a tutti gli indici sintomatici della gravità del reato e della
capacità a delinquere, come compiutamente declinati secondo previsione dì norma (art.
133, comma primo e secondo, cod. pen.).

5. In accoglimento del ricorso proposto dal Pubblico Ministero, l’impugnata
ordinanza va pertanto annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Reggio
Calabria, che provvederà ad attenersi al presente principio di diritto: «il Giudice della

cod. proc. pen., in via prognostica, sulla pena detentiva da irrogarsi all’esito del giudizio
al fine di escludere l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ove la
pena risulti contenuta nella misura non superiore ai tre anni, deve condurre il proprio
sindacato discrezionale, tenendo conto di tutti gli indici sintomatici della gravità del
reato e della capacità a delinquere previsti dall’art. 133 cod. peli.».

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso del P.M., annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo
esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Rigetta il ricorso dello Speziali, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

cautela, chiamato ad esprimersi, ai sensi dell’art. 275, comma 2-bis, secondo periodo,

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