Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 473 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 473 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Perico Valerio, nato ad Ambivere (Bg) il 7.6.55
imputato art. 30, comma 1 lett. a, L. 157/92
avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 12.12.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

La sentenza oggetto di impugnazione ha irrogato all’imputato la pena di 1000 € di
ammenda per la violazione dell’art. 30 comma 1 lett. a) L. 152/92, così qualificato il fatto diX
&vere, il ricorrente, ucciso un esemplare di merlo in periodo di divieto generale.
Obietta il ricorrente che l’abbattimento non è avvenuto in detto periodo bensì, in quello
di divieto di caccia per quella singola specie ma, pur sempre, all’interno del periodo consentito
per la caccia che, notoriamente, va dall’ultima settimana di settembre al 31 gennaio. Per tale
ragione, il reato da ravvisare avrebbe dovuto essere quello disciplinato dalla lett. h) dell’art.
30.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. La questione, infatti, era
già stata posta dinanzi al giudice di merito che vi ha replicato correttamente ricordando la
Rv. 232365) che ha chiaramente affermato che il
giurisprudenza di questa S.C. (sez.
«è
configurabile
anche
nel caso in cui venga abbattuto un esemplare
reato di cui alla lett. a)

Data Udienza: 25/10/2013

k

nel periodo della stagione venatoria, ma al di fuori del più limitato arco temporale nel quale, ai
sensi dell’art. 18 della citata legge, è consentita la caccia alla specie cui l’animale abbattuto
apparteneva».
Il principio non può che essere qui ribadito visto che lo stesso ricorrente non vi oppone
alcun argomento in contrasto.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013

Il Presidente

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