Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47299 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47299 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
avverso la sentenza del 23/12/2010 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Perugia
nel procedimento contro:
Ciancabilla Gianluca, nato a Foligno 24/11/1964;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Perugia dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Gianluca
Ciancabilla, imputato del reato di cui all’art. 73, comma 1 D.P.R. 309/90 per aver
ceduto ad un compratore un grammo di cocaina quale “assaggio” .
In particolare, la sentenza impugnata, dopo aver illustrato il quadro
indiziario raccolto in ordine ad un traffico di cocaina, che vedeva coinvolta come
spacciatrice la nipote dell’imputato, riteneva che gli elementi istruttori acquisiti a
carico di quest’ultimo – consistiti in una frase pronunciata dall’imputato nel corso
di conversazioni intercettate con la nipote in cui discutevano dei prezzi praticati

Data Udienza: 05/11/2015

2

.

nella vendita di stupefacenti – non assumevano, per la loro insufficienza, la
dignità di prova.
Nella specie, nella conversazione l’imputato aveva fatto riferimento ad una
persona che il giorno prima voleva vedere “come era cambiata la musica”.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore della

impugnazione, con cui lamenta la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e)
cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata appare
carente, in quanto avrebbe dovuto spiegare le ragioni della prognosi dell’inutilità
del dibattimento, considerato che il destinatario della cocaina risultava
perfettamente individuato e avrebbe potuto essere esaminato, chiarendo la
vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Va ribadito che l’unico controllo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed
e) cod. proc. pen. consentito in sede di legittimità della motivazione della
decisione negativa del processo, qual è la “sentenza di non luogo a procedere”,
concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione
d’insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero (da ultimo, tra tante,
Sez. 6, n. 29156 del 03/06/2015, Arvonio e altri, Rv. 264053).
Nella specie, il giudice a quo si è attenuto al criterio di valutazione previsto
dall’art. 425 cod. proc. pen., constatando la presenza di elementi probatori del
tutto insufficienti e, con ragionevole previsione, destinati a rimanere tali,
nell’eventualità del dibattimento.
Le contrarie deduzioni del ricorrente, che ipotizza sviluppi dibattimentali del
tutto ipotetici, non rendono manifestamente illogica la giustificazione resa dal
giudice nel valutare l’impossibilità di sostentare l’accusa in giudizio.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso il 5/11/2015.

Repubblica presso il Tribunale di Perugia, affidandosi ad un unico motivo di

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