Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47291 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47291 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GJEVORI ARBEN N. IL 18/08/1968
avverso la sentenza n. 6744/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS
A-7 L
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11 novembre 2014 la Corte d’appello di Bologna ha
confermato la sentenza emessa il 2 luglio 2012 dal Tribunale di Rimini, che condannava
Gjevori Arben, alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa
per concorso nei reati di acquisto (capo sub A) e cessione (capo sub B) di sostanze
stupefacenti del tipo cocaina, commessi in Rimini fino all’arresto avvenuto il 24 febbraio

2. Avverso la su indicata sentenza ha personalmente proposto ricorso per cassazione
il predetto imputato, che ha dedotto cinque motivi di doglianza.

2.1. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al combinato disposto
degli artt. 429, comma 1 e 456, comma 1, c.p.p., per avere la Corte d’appello
erroneamente rigettato la richiesta di nullità del decreto di giudizio immediato avanzata
dalla difesa in ragione dell’omessa indicazione della data e del luogo di commissione del
reato contestato sub B).

2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione per non avere la Corte d’appello
considerato la rilevanza di prove decisive, che avrebbero dimostrato la tesi alternativa
prospettata dalla difesa riguardo al fatto che il Gjevori si era recato a Milano per ritirare
dei computers di provenienza illecita da rivendere a Rimini, indicando altresì le persone
alle quali avrebbe dovuto consegnare i beni.

2.3. Violazione di legge e vizi della motivazione per avere la Corte d’appello
erroneamente ritenuto integrata la fattispecie consumata, anziché quella tentata, di
detenzione, avuto riguardo al fatto che l’imputato non aveva alcuna disponibilità della
sostanza stupefacente che altra persona (Domi Ndricinn) aveva acquistato all’estero ed
avrebbe dovuto importare in Italia; nel caso di specie, peraltro, non vi è alcuna prova del
previo acquisto, atteso che la somma che il Gjevori inviava a Ndricinn, come osservato
dalla Corte distrettuale, non era sicuramente riferibile al quantitativo di stupefacente
sequestrato, avendo invece attinenza più logicamente alle spese di viaggio e di
permanenza all’estero dell’imputato.

2.4. Vizi della motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche e di erronea determinazione del trattamento sanzionatorio applicato
al ricorrente, per avere la Corte di merito ritenuto legittimo il considerevole discostannento
dal minimo edittale operato dal Giudice di primo grado, senza fornire al riguardo idonea
giustificazione.

1

2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Manifestamente infondato deve ritenersi il primo motivo di doglianza, atteso che
la nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto ha
natura di nullità relativa, sicché la stessa non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere
eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 491 cod. proc. pen. (Sez.
6, n. 50098 del 24/10/2013, dep. 12/12/2013, Rv. 257910; v., inoltre, Sez. 5, n. 28512
del 14/05/2014, dep. 02/07/2014, Rv. 262508).

che la su indicata questione preliminare era stata tardivamente eccepita per la prima vota
in sede di gravame.

2. Inammissibili devono altresì ritenersi la seconda e la terza doglianza, in quanto
sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente
vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una
rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul
presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l’esercizio di uno scrutinio
improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che
caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.
Sotto tali profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed
illogicità

ictu °cui/

percepibili, né a sviluppare un adeguato confronto critico-

argomentativo rispetto all’ordito motivazionale, bensì ad ottenere un non consentito
sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha
linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema
d’accusa.

3. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto
nella sentenza di primo grado, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi
perfettamente con quella d’appello, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e
privo di lacune, la Corte distrettuale ha preso in esame e confutato le obiezioni mosse
dalla difesa (v., supra, i parr. 2.2. e 2.3.), offrendo piena ragione giustificativa del
giudizio di penale responsabilità, in quanto supportato dalla prospettata ricostruzione
della dinamica dei fatti e dall’accertata conseguenzialità logica e temporale fra la
successione delle comunicazioni che vedevano come interlocutori l’imputato e la Shequi
Manjola (compagna di Domi Ndricim), l’arrivo di quest’ultimo a Milano per la consegna di
un quantitativo di oltre cinque chilogrammi di cocaina ed il viaggio dal ricorrente
effettuato nel capoluogo lombardo.
Irrilevante, sotto altro ma connesso profilo, deve ritenersi, nella prospettiva
coerentemente delineata dai Giudici di merito, il fatto che la sostanza stupefacente sia
stata sequestrata prima della sua consegna al Gjevori – ossia quando era ancora nella
disponibilità della Sheqi e del Domi Ndricinn, che l’aveva trasportata dall’estero, e che,

2

Nel caso in esame, in linea con la predetta regula iuris, la Corte d’appello ha rilevato

ancor prima di incontrare il ricorrente, a sua volta giunto a Milano in compagnia del
cugino, venne arrestato assieme alla compagna il 18 febbraio 2011 – poiché, secondo la
costante linea interpretativa al riguardo tracciata da questa Suprema Corte (da ultimo, v.
Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, dep. 12/02/2014, Rv. 259284; Sez. 4, n. 6839 del
15/01/2009, dep. 17/02/2009, Rv. 242865), ai fini della consumazione del delitto di
acquisto di sostanza stupefacente non occorre che la droga sia materialmente consegnata
all’acquirente, né che ne sia stato pagato il corrispettivo (Sez. 6, n. 33067 del
17/04/2003, dep. 05/08/2003, Rv. 226653), ma è sufficiente, come avvenuto nel caso di

4. Conclusivamente, deve ritenersi che la Corte d’appello ha compiutamente indicato
le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del
delitto oggetto del correlativo tema d’accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti
maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta
dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso
degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un
quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in
nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logicoargonnentativa.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del
compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna
incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti
accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a
ripercorrere

l’iter argonnentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la

insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della
rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.

5. Inammissibili, infine, devono ritenersi le censure dal ricorrente prospettate in
relazione alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, poiché la Corte distrettuale ha puntualmente indicato le ragioni (il
rilevante quantitativo in sequestro, il precedente penale specifico, ecc.) per cui ha inteso
discostarsi dal minimo edittale, esponendo altresì, con motivazione congrua ed immune
da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del diniego delle invocate attenuanti,
incentrato su una valutazione di merito riguardo alla personalità dell’imputato e alla
specifica gravità del comportamento delittuoso: valutazione, questa, come tale non
assoggettabile a sindacato in sede di legittimità, ponendosi, di contro, le deduzioni
difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare un diverso ed
alternativo apprezzamento in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che
giustificherebbero la concessione del beneficio.

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specie, che si sia formato il consenso delle parti contraenti.

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, d’altronde, non
è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli, come
avvenuto nel caso in esame, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (v. Sez. 6, n.
34364 del 16/06/2010, dep. 23/09/2010, Rv. 248244; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014,
dep. 11/07/2014, Rv. 260136).

inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro nnillecinquecento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lì, 18 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato

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