Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4729 del 27/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4729 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZAMBLERA MAURIZIO N. IL 31/07/1951
avverso l’ordinanza n. 549/2012 TRIBUNALE di TRENTO, del
15/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 6 ( . Tt(ze zz,0 77;1_ cAk k
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 27/11/2013
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con provvedimento emesso a seguito di udienza camerale, il GIP del Tribunale
di Trento applicava, a seguito di decisione emessa ex art. 444 cod.proc.pen. per
il delitto di bancarotta, a Zamblera Maurizio la pena accessoria di cui all’art. 216
comma 4 R.d. n. 267 del 1942.
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del
difensore, Zamblera Maurizio.
sostanziale del provvedimento, osservando che non risulta determinata la durata
della pena accessoria, che in riferimento alle modalità procedimentali,
contestando l’esistenza del potere di applicare la pena accessoria – attraverso la
procedura di correzione degli errori materiali – dopo l’emissione di sentenza di
patteggiamento.
3. Il ricorso va qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667 comma 4
cod.proc. pen. .
Ciò perchè le pene accessorie in sede esecutiva possono essere applicate – lì
dove la statuizione derivi direttamente dalla legge – anche in seguito a decisione
di applicazione della pena su richiesta delle parti con sanzione superiore a due
anni (cd. patteggiamento allargato) ai sensi degli articoli 676 cod.proc.pen. e
183 disp. att. (si veda sul punto Sez. VI n.9007 del 31.1.2007 rv 235988,
nonchè Sez. I n.47519 del 5.11.2008 rv 242060).
La procedura prevista, in tali casi, è quella dell’art.667 comma 4 cod.proc.pen.
che prevede una prima decisione de plano cui segue una rivedibilità nella forma
della opposizione.
Nel caso in esame, pertanto, pur essendo stata fissata erroneamente una
udienza camerale è da ritenersi che il rimedio esperibile avverso l’ordinanza non
possa essere rappresentato dal ricorso per cassazione (si veda, sul punto, Sez. I
n.4083 del 11.1.2013, rv 254811) ma dalla predetta opposizione e ciò allo scopo
di assicurare una doppia valutazione di merito.
Va pertanto applicata la regola generale di cui all’art. 568 comma 5
cod.proc.pen. con qualificazione del ricorso in opposizione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 comma 4 c.p.p.
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento.
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Nel ricorso si deduce violazione di legge sia in riferimento al contenuto
Così deciso il 27 novembre 2013
Il Presidente
Il Consigliere estensore