Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4729 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4729 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERGAMASCO TERENZ N. IL 10/09/1986
avverso la sentenza n. 3367/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 06/11/2014

25 Bergamasco

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, del Codice della strada è
manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

giuridici: l’imputato si è allontanato deliberatamente, nonostante la richiesta di fermarsi. Nessun
comportamento temibile o aggressivo è stato manifestato.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
La questione del concorso di reati non era stata dedotta in appello e comunque il
concorso è ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P C.2 1•1

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 6 novembre 2014

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

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