Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47289 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47289 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da
1. Lilaj Sokol, nato a Berat (Albania) il 14/09/1976
2. Aliu Enver, nato a Dzepciste (Macedonia) il 3/11/1968
avverso la sentenza del 14/11/2014 della Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile;
udito per l’imputato Lilaj, l’avv. Alessandro Monteleone che ha concluso
insistendo nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava,
quanto agli imputati Sokol Lilaj e Enver Aliu t la sentenza del Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Ravenna del 17 dicembre 2004, che, all’esito di rito
abbreviato, li aveva ritenuti responsabili dei reati di cui agli art. 81 cpv. cod.

Data Udienza: 12/11/2015

pen., 73 e 74 T.U. n. 309 del 1990 e li aveva condannati rispettivamente alla
pena di anni 2 di reclusione e euro 2.000 di multa e anni 7 di reclusione.
I giudici di merito avevano accertato l’esistenza di un’associazione
capeggiata dai fratelli Shullani, dedita al traffico di eroina e cocaina, importata
dall’Olanda e dalla Turchia, via Albania.
Le indagini sul gruppo criminale avevano preso l’avvio con l’arresto di un

nel maggio 2001 di Eugenio Ragusa, che aveva intrapreso con il corriere il
viaggio dall’Olanda, ai quali erano seguite operazioni di captazione telefonica che
avevano portato nel novembre 2001 all’arresto di Sokol Lilaj e del corriere Martin
Marku, giunto dall’Olanda con un quantitativo di 12 chili di cocaina, dei quali 4
già consegnati al Lilaj (ed in ordine ai quali questi veniva giudicato
sepa rata mente).
In sede di merito era stato altresì accertato che il Lilaj svolgeva
nell’organizzazione il ruolo di distributore e custode della cocaina (capo 1) e che
aveva ceduto in concorso con uno dei Shullani partite di cocaina (capo 7). Le
operazioni di captazione avevano inoltre dimostrato il ruolo assunto dal Lilaj in
occasione dell’importazione dei 12 chili di cocaina (capo 10), della quale i fratelli
Shullani affidano sia la preparazione che la realizzazione, a dimostrazione del
rapporto fiduciario che legava l’imputato al gruppo criminale.
Nella medesima organizzazione criminale, secondo i Giudici di merito,
operava anche con compiti sott’ordinati Enver Aliu, cittadino macedone residente
in Lido Adriano. Il controllo telefonico, corroborato dalle dichiarazioni del
collaborante Ragusa, evidenziava il ruolo fiduciario affidato dai fratelli Shullani
all’Aliu, che nell’associazione aveva il ruolo di distributore e custode della cocaina
(capo 1) e che si era anche recato in Albania per incontrare uno dei fratelli per
poi fare insieme ritorno in Italia. Ragusa aveva indicato l’imputato Aliu come
collaboratore assiduo dei fratelli Shullani e noto e importante spacciatore nella
zona di Lido Adriano (capo 3).
In sede di appello Lilaj aveva contestato in particolare la ritenuta
partecipazione al gruppo criminale e l’attribuzione della condotta descritta nel
capo 10), relativamente ai restanti 8 chili trovati in possesso del corriere; Aliu
aveva censurato la sentenza di primo grado in ordine all’identificazione nella sua
persona dell’Ervin o Muca Elvin indicato dal collaboratore Ragusa, priva in ogni
caso di riscontri, e la ritenuta sua partecipazione al sodalizio criminale, non
avendo prestato alcuna partecipazione diretta ad alcuna delle attività illecite e
avendo solo avuto rapporto con i Shullani per motivi di viaggi clandestini.
L’imputato chiedeva inoltre un più mite trattamento sanzionatorio.
2

corriere trovato in possesso di un chilo di cocaina e con la collaborazione iniziata

Quanto al Lilaj la Corte bolognese evidenziava, in ordine al reato sub 10)
come questi avesse partecipato all’importazione e alla detenzione dell’intero
carico di cocaina trasportato in Italia dal corriere (12 chili), deponendo in tal
senso il tenore delle conversazioni intercettate dalle quali era emersa la
partecipazione dell’imputato alla fase della preparazione dell’importazione del
carico di droga dall’Olanda (alla quale doveva in un primo tempo partecipare

una parte.
A dimostrare dello stabile inserimento del Lilaj nella compagine criminale, i
Giudici dell’appello richiamavano sia l’episodio ora riferito, che dimostrava la
fiducia riposta in lui dai capi dell’organizzazione, che non avrebbero mai affidato
un’operazione così importante ad un estraneo al gruppo, sia un altro episodio in
cui l’imputato si era occupato di altra fornitura per conto dei fratelli Shullani, sia
infine le risultanze delle conversazioni intercettate dalle quali era emerso che
l’imputato agisse su incarico di uno dei fratelli Shullani con uno dei clienti più
assidui di questi.
Quanto ad Aliu, la Corte distrettuale affermava che doveva ritenersi certa
l’identificazione dell’imputato nella persona indicata dal collaborante Ragusa
come uno dei fornitori di droga, avendo questi sia operato la sua identificazione
fotografica sia indicato anche l’utenza telefonica che corrispondeva a quella in
uso al predetto. A riscontro delle dichiarazioni del collaborante, secondo i giudici,
vi erano le conversazioni intercettale il cui tenore non presentava incertezze.
Appariva al contrario inverosimile la tesi addotta dall’imputato che in esse si
fosse fatto riferimento non alla droga ma a mezzi per viaggi clandestini, non
apparendo necessario il ricorso ad un linguaggio convenzionale per indicare i
mezzi di trasporto.
Secondo i giudici dell’appello, era emerso che l’Aliu avesse avuto l’incarico
per conto di Shullani di consegnare le partite di droga e riscoterne i proventi,
accompagnando questi in Albania per viaggi finalizzati al narcotraffico, come era
dato trarre dalle conversazioni intercettate.
La Corte bolognese infine riteneva di confermare per l’Aliu il trattamento
sanzionatorio, in considerazione dei precedenti riportati, della gravità dei fatti
contestati, dell’entità consistente delle forniture di droga effettuate, considerati
gli elevati crediti maturati (tali pertanto da non essere riconducibili alla
fattispecie di cui all’art. 74, sesto comma T.U. 309/90) e della condotta
processuale tenuta dall’imputato.

3

direttamente) e una volta giunta in Italia alla sua collazione e presa in carico di

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorrono per cassazione con atti distinti i
difensori degli imputati.
Per Lilaj si deduce:
– la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in
riferimento agli artt. 74 T.U. 309/90, 192, commi 1 e 2, 533, comma 1, 546,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: la sentenza impugnata, quanto alla prova
partecipazione

dell’imputato

al

sodalizio

criminale,

risulterebbe

evanescente, non avendo la Corte di merito fornito la dimostrazione della stabile
adesione dell’imputato, in presenza di isolati episodi di coinvolgimento
dell’imputato, e dell’affectio societatis.
– la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in
riferimento agli artt. 73 T.U. 309/90, 110 cod. pen., 192, commi 1 e 2, 533,
comma 1, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: la sentenza impugnata si
porrebbe in contrasto, quanto alla ricostruzione dei fatti, con quella che ha già
condannato l’imputato per i 4 chili di cocaina trasportati dall’Olanda, pur
convergendo entrambe sulla circostanza che questi non avrebbe partecipato al
viaggio in Olanda e non avrebbe mai detenuto l’intero quantitativo importato. La
sentenza impugnata risulterebbe comunque viziata quanto al percorso
motivazionale in ordine all’attribuzione all’imputato della detenzione del restante
quantitativo trovato in possesso del Marku, trattandosi di condotte distinte e
comunque la prova non risulterebbe supportata da elementi decisivi.
Per Aliu si denuncia:
– la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con
riferimento al riconoscimento della penale responsabilità: la sentenza impugnata
sarebbe incorsa in un clamoroso errore di persona, per il travisamento delle
dichiarazioni del collaboratore Ragusa, e in ogni caso non sarebbero emersi a
suo carico elementi volti a far ritenere che egli abbia partecipato alla
associazione criminale e al reato sub 3), non avendo mai preso parte ad alcuna
cessione diretta, avendo l’imputato avuto solo contatti con gli altri imputati per
entrare clandestinamente in Italia. Le telefonate, sulle quali la Corte avrebbe
fondato la responsabilità non proverebbero in nessun modo il presunto giro di
,
affari illeciti tra l’imputato e gli altri imputati, e comunque non vi sarebbe alcun
riscontro ad esse. Le stesse telefonate rivelerebbero soltanto il rientro
clandestino in Italia dell’imputato.
– la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con
riferimento al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all’art. 74, sesto
comma T.U. 309/90: all’Aliu sarebbe stata attribuita una complessiva cessione di
30-35 grammi di cocaina, che in quanto sussumibile nell’ipotesi lieve di cui
4

della

quinto comma dell’art. 73 T.U. cit., consentirebbe di far inquadrare la condotta
partecipativa in quella di cui all’art. 74, sesto comma T.U. cit., apparendo le
diverse conclusioni dei giudici di merito prive di riscontri.
– la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche: la sentenza impugnata avrebbe fatto al
riguardo generiche affermazioni, prendendo in considerazione i soli precedenti

– il vizio di motivazione in ordine all’eccessiva onerosità della pena inflitta: la
sentenza impugnata non avrebbe indicato alcuna motivazione in ordine al motivo
di gravame sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono da ritenersi inammissibili per le ragioni di seguito
indicate.

2 II primo ricorso di Lilaj è palesemente infondato.
I Giudici di merito hanno, con motivazione adeguata e priva di vizi giuridici e
logici, evidenziato gli elementi dimostrativi della consapevole partecipazione
dell’imputato al sodalizio criminale facente capo ai fratelli Shullani.
Va ribadito che la partecipazione dell’imputato ad un’associazione finalizzata
al traffico di stupefacenti può essere desunta anche dalla commissione di singoli
episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in
grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di
comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all’associazione
e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con
l’immanente coscienza e volontà dell’autore di fare parte dell’organizzazione. (tra
tante, Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D’Aloia, Rv. 261379).
Nella specie, gli elementi valorizzati dai giudici a quibus sono stati tratti in
particolare sia dall’episodio dell’importazione dei 12 chili di cocaina, che rivela
non solo la fiducia accordata dai capi dell’organizzazione nei confronti
dell’imputato nell’affidargli un incarico di notevole importanza sia per il valore
della merce sia per la somma che avrebbe dovuto consegnare al fornitore, ma
anche la incondizionata disponibilità di questi a eseguire le direttive dei superiori
nei vari cambi di programma, sia dall’episodio di cessione di cocaina a Dervishi
Demir, nel quale uno dei fratelli Shullani incarica l’imputato della consegna della
droga, che dimostra ancora una volta la fiducia accordata dall’organizzazio
5

penali dell’imputato.

all’imputato, trattandosi di “cliente” abituale dei Shullani e la disponibilità
dell’imputato ad eseguire gli incarichi del gruppo.
Si tratta di elementi che dimostrano all’evidenza non episodici contributi
dell’imputato alle dinamiche del gruppo criminale, ma la sua consapevole e
stabile partecipazione alla vita del gruppo.

infondato, in quanto come affermato dai giudici di merito la sentenza del Giudice
del Tribunale di Ravenna del 13 maggio 2002 è limitata alla contestazione della
detenzione del quantitativo di 4 chili di cocaina trovato in possesso dell’imputato
all’atto del suo arresto, pur avendo i giudici non mancato di sottolineare che era
della stessa origine, provenienza e fabbricazione dell’altro quantitativo di 8 chili
sequestrato al corriere Marku e che tale circostanza, unitamente a quella del
rilevantissimo valore commerciale della merce (circa 5/6 miliardi di lire)
deponevano per lo stabile coinvolgimento di entrambi nel mondo del grande
traffico di stupefacenti in un contesto organizzato con collaudati vettori e
depositari di droga. Pertanto, detta sentenza, circoscritta alla contestazione della
detenzione dei 4 chili di cocaina, non si è posta all’evidenza in contrasto con
quanto affermato nella sentenza impugnata.
Quanto alla motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato della
detenzione dell’intero carico proveniente dall’Olanda, i giudici di merito hanno
puntualmente ricostruito le fasi dell’operazione di importazione, come risultanti
dai dialoghi intercettati, dai quali emergeva il pieno coinvolgimento
dell’imputato, prima come colui che doveva recarsi con il corriere in Olanda, poi
come quello che si adoperava per reperire al corriere un mezzo per il viaggio, poi
quello che curava il ritiro di parte del carico dal corriere. Inoltre, che il
quantitativo trovato in possesso dell’imputato fosse derivante dal più ampio
carico trasportato dal Marku è stato desunto dai giudici di merito dalle analisi,
che, come sopra detto, ne avevano rilevato l’esatta corrispondenza qualitativa.
Si tratta di motivazione che soddisfa i richiesti canoni di completezza e
logicità, rendendosi pertanto incensurabile in questa sede.

4. Venendo ad esaminare il ricorso di Aliu, deve constatarsi la palese
infondatezza e genericità del primo motivo.
Il ricorrente, quanto al preteso “errore di persona”, formula censure
aspecifiche e quindi inammissibili, in quanto reitera lagnanze avanzate in sede di
appello non confrontandosi con le motivazioni della sentenza impugnata, che sul
punto ha fornito rassicurante risposta nell’escludere il preteso errore, indican
6

3. Anche il secondo motivo del ricorso di Lilaj è manifestamente

con precisazione le fonti dalle quali derivava senza ombra di dubbio
l’individuazione dell’imputato nella persona indicata dal collaboratore Ragusa,
sulle quali si è detto in premessa e che devono intendersi qui richiamate.
Ad identiche conclusioni di aspecificità deve pervenirsi per le restanti
censure sull’interpretazione delle telefonate richiamate dal ricorrente, avendo la
Corte distrettuale fornito logica spiegazione dell’inverosimiglianza della diversa

ragionamento seguito dai giudici di merito, si limita tuttavia a proporre in sede di
legittimità la plausibilità della alternativa tesi difensiva.
Va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati,
anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla
valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle
massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (tra le
tante, Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Quanto alla prova della responsabilità del ricorrente per la partecipazione al
reato associativo e al reato sub 3), le censure del ricorrente sono palesemente
infondate, riposando il ragionamento probatorio della sentenza impugnata su
elementi dimostrativi tutt’altro che neutri o carenti. La sentenza impugnata ha
infatti richiamato le dichiarazioni del collaboratore Ragusa, riscontrate dalle
evidenze tratte dalle conversazioni captate. In particolare sono state valorizzate
dai giudici di merito sia le conversazioni tra l’imputato ed il Ragusa finalizzate
alle cessioni, di cui quest’ultimo aveva parlato nel corso dei suoi interrogatori, sia
quelle in cui era emerso che l’imputato avesse avuto l’incarico da uno dei
Shullani di consegnare e riscuoterne i proventi, nonché quelle da cui era risultato
un viaggio fatto dall’imputato per raggiungere uno dei Shullani in Albania per il
reperimento di droga e i contatti ripetuti con il “capo”, riscontrando le
dichiarazioni del Ragusa che aveva indicato l’imputato come collaboratore
assiduo dei Shullani.
Orbene, i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall’art. 192 cod.
proc. pen., possono consistere in elementi di qualsivoglia natura anche di
carattere logico (Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013 – dep. 14/01/2014, Ceroni, Rv.
258759).

5. Il secondo motivo del ricorso di Aliu è manifestamente infondato.
Va ribadito che la fattispecie associativa prevista dall’art. 74, comma sesto,
d.P.R. n. 309 del 1990 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le
singole condotte, commesse in attuazione del programma criminoso, sian
7

lettura fornitane dall’imputato. Il ricorrente, nel censurare la logicità del

sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti
dall’art. 73, comma quinto, del medesimo d.P.R. (Sez. 5, n. 48676 del
14/05/2014 – dep. 24/11/2014, Calce e altri, Rv. 261911).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha dato dimostrazione che le
condotte commesse dall’associazione erano all’evidenza tutt’altro che lievi,
avendo interessato elevati quantitativi di stupefacenti.

motivatamente escluso la lievità delle condotte di cessione, ponendo in evidenza
i quantitativi sicuramente non modesti, desumibili dagli elevati crediti vantati per
esse.
Va ribadito che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma
quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all’esito della formulazione normativa
introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014),
può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della
condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri
parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e
circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti
dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta
priva di incidenza sul giudizio (Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015 – dep.
04/06/2015, Xhihani, Rv. 263651).

6. Anche il terzo motivo del ricorso di Aliu è manifestamente infondato.
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli
faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti
gli altri disattesi o superati da tale valutazione. (tra le tante, Sez. 3, n. 28535 del
19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Pertanto, non è censurabile in sede di legittimità la motivazione che abbia
ritenuto ostativi i precedenti penali riportati dall’imputato, oltretutto nella specie
contrassegnati da una non trascurabile gravità.

7. Miglior sorte non può essere assegnata all’ultimo motivo di ricorso di Aliu.
Premesso che il motivo di appello sul punto si presentava del tutto generico, va
osservato che i Giudici hanno evidenziato che la pena base era già stata
quantificata nel minimo edittale (dieci anni di reclusione) e che l’aumento per la
continuazione era assai modesto (sei mesi di reclusione), nonostante la gravità
dei fatti e la caratura criminale dell’imputato desumibile dalle condott
8

Quanto alle cessioni effettuate di cui al capo 3), i giudici di merito hanno

contestate. Pertanto le doglianze del ricorrente appaiono prive di ogni
consistenza.

8. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati
inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma

euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000 in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/

015.

che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di

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