Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47286 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47286 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUCCAGNA GABRIELE N. IL 25/06/1942
avverso la sentenza n. 3220/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ma, cAN6 Y. Li
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Chiamato a rispondere del delitto di calunnia, aggravato da recidiva
reiterata, commesso in data 3/8/2006 in danno di agenti intervenuti presso
l’ufficio ACI, incolpati di aver ingiuriato, minacciato, strattonato e malmenato
l’imputato, Cuccagna Gabriele veniva riconosciuto colpevole dal Tribunale di
Ravenna, che con sentenza del 28-10-2009 lo condannava con le attenuanti
generiche alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione.

sentenza appellata.

2. Presentava ricorso il difensore dell’imputato, articolando quattro motivi.
2.1. Primo motivo: manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione
in ordine alla riconosciuta penale responsabilità, agli effetti dell’art. 606, comma
1, lett. e), cod. proc. pen..
In particolare era stato sostenuto che le dichiarazioni rese dalle persone
presenti all’interno dell’Ufficio ACI convergevano, nel senso di escludere che il
Cuccagna fosse stato oggetto dei fatti da lui denunciati: ma in realtà il giudizio
era dipeso anche dalla solo affermata attendibilità delle persone offese, in ordine
alle quali erano state formulate deduzioni difensive nell’atto di appello, rimaste
inevase, a fronte del fatto che l’attendibilità sarebbe dovuta valutarsi
rigorosamente, trattandosi di soggetti interessati al procedimento, non foss’altro
per evitare conseguenze pregiudizievoli.
Inoltre la Corte aveva omesso di argomentare in ordine alla deduzione
difensiva con cui era stato contestato il rilievo attribuito alla deposizione della
dott.ssa Ghetti circa l’assenza di segni di percosse sul Cuccagna al momento del
ricovero in ospedale, a fronte della possibilità che i colpi non avessero lasciato
segni.
Ed ancora era stato contraddittoriamente attribuito rilievo alla deposizione di
addetti ACI, per quanto fosse stato riconosciuto che non avevano assistito alla
fase finale dell’episodio, ed era stata valorizzata per la fase finale la deposizione
del teste Podestà, del quale non era stata verificata la credibilità, non essendo
stata neppure saggiata la conciliabilità della descrizione dei fatti con quanto
risultava dagli altri elementi di prova.
Inoltre si segnalava che l’assunto per cui il Cuccagna sarebbe stato
immobilizzato a causa del suo stato di agitazione non contrastava con quanto da
lui sostenuto in denuncia, allorché aveva riferito di essere stato strattonato e
tirato, fino ad essere legato al lettino dell’ambulanza.

2

La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 13/1/2015 confermava la

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Era comunque mancato ogni riferimento alle ingiurie e alle minacce
denunciate dal Cuccagna.
2.2. Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 368 e
47 cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione in relazione al
dolo del delitto di calunnia, agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.
proc. pen..
Si contestava l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo
cui la denuncia era calunniosa nella parte in cui il Cuccagna si era affermato

azione coercitiva che poteva essere stata posta in essere nei suoi confronti, era
stata quella minima ed indispensabile per arginare la sua censurabile condotta.
In primo luogo era mancata qualsiasi motivazione sul dolo della calunnia di
ingiurie e minacce.
Per il resto la sussistenza del dolo era solo enunciata e non adeguatamente
giustificata.
Si assumeva che la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato non è
ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole e che la ragionevolezza è
legata alla particolarità del caso o della persona, che possa spiegare il motivo per
cui la percezione di una illiceità possa apparire reale.
Nel caso di specie l’errore dell’imputato era derivato dallo stato psichico del
momento, dal clima di tensione e dal contesto dell’alterco, nonché dalle gravi
condizioni di salute in cui l’imputato si trovava, elementi tali da fargli risultare
connotato da illiceità l’uso della forza fisica in sé, contro persona sofferente e
malata.
2.3. Terzo e quarto motivo: carenza di motivazione in ordine all’eccepito
decorso del termine di prescrizione in violazione degli artt. 125, 546, comma 3,
cod. proc. pen., e agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e
inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen.,
agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla
mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La sentenza impugnata non conteneva alcun riferimento al decorso dei
termini di prescrizione, eccepito dalla difesa all’udienza del 13-1-2015 e
comunque non teneva conto del decorso di tali termini.
In realtà, nonostante la contestazione della recidiva reiterata, si sarebbe
dovuto considerare che le due condanne iscritte nel casellario erano riferite
entrambe a reati commessi in epoca anteriore alla prima condanna.
E comunque in concreto il primo Giudice aveva determinato la pena senza
tener conto della recidiva, comunque facoltativa, la quale non aveva costituito
ostacolo alla riduzione della pena per le concesse attenuanti generiche.
3

vittima di azione violenta ed arbitraria, essendo egli conscio che quel minimo di

Su tali basi della recidiva non si sarebbe dovuto tener conto, cosicché il
termine massimo sarebbe dovuto ritenersi maturato alla data del 3-2-2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sono fondati il terzo e il quarto motivo.
Va infatti considerato che il Tribunale ha calcolato la pena, muovendo dal
minimo edittale di anni due di reclusione e applicando poi la riduzione per le

A ben guardare può dirsi dunque che la recidiva non ha influito in alcun
modo sul trattamento sanzionatorio, in quanto il Giudice implicitamente ha
ritenuto che non ne ricorressero i presupposti sostanziali, rimessi alla sua
concreta valutazione e costituiti dal maggior grado di riprovevolezza e di
pericolosità del reo (Cass. Sez. U. n. 35738 del 27/5/2010, Calibé, rv. 247838).
D’altro canto, allorché la recidiva, pur integrando un’aggravante ad effetto
speciale, sia implicitamente esclusa, essa non può influire sul computo del
termine di prescrizione del reato (Cass. Sez. 2, n. 2090 del 10/1/2012, Nigro, rv.
251776).
Ne discende che nel caso di specie, trattandosi di reato punito con pena
massima di anni sei, il termine di prescrizione non avrebbe potuto superare, a
seguito di atti interruttivi, il massimo di anni sette e mesi sei, termine decorrente
dal 3/8/2006 e dunque maturato fin dal 3/2/2014, cioè fin da epoca anteriore
alla sentenza di appello (risulta irrilevante la sospensione maturata dal 7
novembre 2014 al 13 gennaio 2015).
D’altro canto il decorso del termine di prescrizione era stato eccepito dalla
difesa all’udienza del 13/1/2015, ma la Corte di appello ha poi ignorato la
questione, omettendo di motivare sul punto.
Da ciò discende l’estinzione del reato ascritto all’imputato e l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata per tale causa.

2. Non ricorrono i presupposti per un più ampio proscioglimento ai sensi
dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale non consentono infatti di
affermare con evidenza che il fatto non sussiste o non costituisce reato.
2.1. Sul piano probatorio non coglie nel segno l’assunto dell’acritica
valorizzazione delle dichiarazioni delle persone offese, risultando invece che la
ricostruzione della vicenda è stata basata sulle dichiarazioni degli addetti
all’ufficio ACI, con riferimento alla prima parte, e sulla base delle dichiarazioni
del teste Podestà con riferimento alla fase finale.

attenuanti generiche nella misura massima, senza tener conto della recidiva.

D’altro canto non è ravvisabile in tale metodo ricostruttivo alcuna illogicità,
ben potendosi addivenire alla ricomposizione di un quadro probatorio unitario
sulla base di apporti riferiti a fasi diverse della stessa vicenda, fermo restando
che sul punto i rilievi difensivi risultano all’evidenza privi di specificità.
2.2. Parimenti ragionevole e legittima risulta l’utilizzazione delle
dichiarazioni rese dalla dott.ssa Ghetti, cioè dal medico che visitò il Cuccagna
dopo i fatti e che non rilevò la presenza di segni di percosse o di altri segni
significativi: se è vero che una condotta aggressiva potrebbe non lasciare segni

è stata valorizzata quale riscontro e conferma di dichiarazioni aliunde acquisite.
2.3. Quanto poi al profilo dell’elemento psicologico, la circostanza che le
condizioni fisiche e psichiche del soggetto e il contesto in cui l’azione si svolge
possano contribuire ad ingenerare un errore di valutazione, non vale in concreto
a sovvertire il giudizio formulato in sede di merito circa il fatto che il Cuccagna
non fosse stato picchiato e che l’azione posta in essere nei suoi confronti fosse
stata volta ad arginare la sua censurabile condotta: in tale prospettiva risulta
coerente la conclusione che l’imputato, avendo prospettato un’azione violenta ed
arbitraria del personale di polizia giudiziaria in suo danno, a fronte del fatto che
un minimo di azione coercitiva era stata resa necessaria proprio dalla sua
condotta, avesse presentato una denuncia anche sotto il profilo psicologico
calunniosa.
In ogni caso l’assenza dell’elemento psicologico sulla base delle
argomentazioni poste a base del secondo motivo di ricorso non può essere
rilevata con evidenza.

P. Q,. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 12/11/2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

tangibili sul corpo della vittima, nel caso di specie l’assenza di segni di percosse

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