Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47284 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47284 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AITALI LAHCEN N. IL 01/05/1972
avverso la sentenza n. 6757/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LAURA SCALIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per i( (jji4 epAi
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 09.01.2014, la Corte di appello di Bologna,
in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da Lahcen Aitali avverso la
sentenza di primo grado, resa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale della
medesima città, per l’applicata continuazione tra i reati ascritti, ha rideterminato la
pena in dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 3.200 di multa, per il resto

Allo Aitali è imputato:
a) di detenere illecitamente al fine di spaccio gr. 23,25 di sostanza stupefacente
tipo hashìsh (art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990);
b) di detenere illecitamente, senza giustificato motivo, e di portare fuori dalla
propria abitazione uno strumento da taglio, atto ad offendere, del tipo coltello a
serramanico, della lunghezza complessiva di cm. 15, di cui 7 di lama acuminata (art.
4, comma 2, legge n. 110 del 1975) .
Fatti contestati come commessi in Bologna il 16.10.2013, con la recidiva specifica
e reiterata.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’Aitali, in
proprio, affidando il proposto mezzo a due articolati motivi che possono sintetizzarsi
nei termini che seguono.

2.1. Con il primo motivo, l’imputato lamenta vizi di motivazione per mancanza,
contraddittorietà e manifesta infondatezza (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.
pen.), per aver escluso, l’impugnata sentenza, la destinazione ad uso esclusivamente
personale della sostanza stupefacente.
La Corte di appello avrebbe infatti erroneamente motivato sulla responsabilità
dell’imputato per i fatti di spaccio a lui ascritti da dichiarazioni che, rese dal primo nel
corso di perquisizione (così per l’affermazione che il denaro rinvenuto, oggetto di
bonifico effettuato per conto dell’imputato da soggetto terzo, sarebbe stato il provento
dell’attività di spaccio), avrebbero, al più, costituito indizio della commissione, per il
passato, di reati della stessa indole.

2.1.2. Per il resto il ricorrente lamenta come la sentenza di appello avrebbe posto
a fondamento del formulato giudizio di responsabilità mere presunzioni non in grado
di superare ogni ragionevole dubbio in ordine alla destinazione della sostanza
sequestrata ad un uso non esclusivamente personale (la detenzione di un coltello
sporco di sostanza ritenuta sostanza stupefacente, in assenza di alcun accertamento
tecnico in proposito; la inconciliabilità tra le condizioni soggettive dell’imputato
1

confermando la penale responsabilità affermata dal Giudice di primo grado.

straniero clandestino, privo di fissa dimora e di stabile attività lavorativa – e il costo
della sostanza e la notevole disponibilità di denaro dell’imputato; l’argomento per il
quale il possesso di una somma di denaro non esigua avrebbe consentito allo Aitali
l’affitto di un alloggio ove tenere denaro e sostanza; il mero superamento del valore
soglia nello stupefacente sequestrato, dato non seguito dalla valorizzazione che,
trattandosi di sostanza non rinvenuta ripartita in dosi, ciò non avrebbe comprovato la

3. Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere vizi da erronea applicazione della
legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in cui sarebbe incorsa la
Corte di appello di Bologna nel determinare la misura della pena edittale.
Quest’ultima, per l’ipotesi prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,
sarebbe stata infatti individuata dalla Corte territoriale nel testo anteriore alla
declaratoria di incostituzionalità – di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 32
del 2014 -, degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
272,convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma1, della legge 21 febbraio 2006,
n. 49.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, secondo la riportata, articolata, struttura, è infondato.
La Corte territoriale ha infatti compiutamente risposto con argomenti sorretti da
logica e come tali non sindacabili in questa sede ai motivi fatt(ì valere dinanzi alla
stessa dall’imputato.
I Giudici di appello facendo corretto governo degli esiti probatori con valutazione
globale in cui convergono, in adesione ai parametri normativi, assieme al dato
quantitativo anche le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione,
hanno escluso una finalità meramente personale della detenzione. (Sez. 3, n. 46610
del 09/10/2014, Salaman).
I Giudici di merito sono in tal modo giunti all’affermazione di responsabilità del
prevenuto utilizzando non solo le dichiarazioni, peraltro perspicue, rese dallo Aitali
dinanzi alla p.g. nel corso di perquisizione, sulla circostanza che il denaro in contanti e
quello di cui alla ricevuta di effettuato bonifico, rinvenuta nell’indicato contesto di
indagine, costituissero provento della sua attività di spacciatore.
L’indicata ammissione, in una alli evidenza del difetto di prova sulla condizione di
tossicodipendenza in capo all’imputato, è stata infatti congruamente riscontrata sia
con il significativo dato ponderale della sostanza rinvenuta che, pari a n. 104,9 dosi
medie singole, ritenuto come notevolmente superiore rispetto alle esigenze di un
tossicodipendente medio; sia con le obiettive evidenze in cui l’imputato venne fermato
2

destinazione alla cessione).

e perquisito dalla p.g.: mentre si dava alla fuga, lasciava cadere un involucro
contenente gr. 23,287 di hashish, risultando quindi portatore di una notevole riserva
di droga e di una cospicua somma di denaro.
In siffatta cornice – in cui peraltro non rientra come tempestivamente dedotta la
circostanza che la sostanza che sporcava il coltello fosse sostanza stupefacente -, con
corretto ragionamento induttivo la Corte ha inoltre speso congrue valutazioni su di
una non conciliabilità tra la condizione soggettiva dell’imputato di straniero senza

costo della sostanza rinvenuta e dagli importi attestati dagli esiti della perquisizione.

2. Il secondo motivo è fondato.
La Corte di appello invero, pronunciando in data 09.01.2014 per fatti contestati
come avvenuti nell’ottobre 2013, nel confermare il trattamento sanzíonatorio ritenuto
in primo grado, ha fatto applicazione della disciplina di cui al comma 5 dell’art. 73
d.P.R. n. 309 del 1990, nella versione anteriore alla declaratoria di incostituzionalità
cui è pervenuto il Giudice delle leggi con sentenza n. 32 del 2014.
Osserva questa Corte come la nuova cornice edittale, conseguente alla
sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (cd. legge Fini – Giovanardi), valga a
ripristinare la versione originaria (cd. Iervolino – Vassalli) della norma.
Per quest’ultima, da ritenersi mai abrogata, viene reintrodotta la previsione della
reclusione da uno a sei anni per le droghe cd. pesanti e quella della reclusione da sei
mesi a quattro anni per le droghe cd. leggere.
All’esigenza che il Giudice di merito individui la «lex mitior» sopravvenuta (art. 2,
comma quarto, cod. pen.), quanto ai fatti, come nella specie, aventi ad oggetto
droghe cd. leggere, si accompagna un’articolata valutazione della nuova autonoma
fattispecie di reato (Sez. 4, n. 10514 del 28/02/2014, Verderamo; Sez. 4, n. 20225
del 24/04/2014, De Pane e altro), non più circostanza attenuante speciale.
La Corte dovrà valutare la pena base su cui calcolare l’incidenza della ritenuta
aggravante (recidiva) in ragione della nuova cornice edittale (ricompresa tra sei mesi
a quattro anni di reclusione e non più tra uno a sei anni), provvedendo quindi ad
applicare il trattamento più favorevole all’imputato, attenendosi al principio di diritto
che segue.
I Giudici di appello stabiliranno, nell’avvicendamento delle norme segnato dalla
declaratoria di illegittimità costituzionale n. 32 del 2014, se risulti più favorevole
all’imputato (art. 2, comma quarto, cod. pen.) la valutazione della fattispecie di lieve
entità di cui al comma 5 dell’art. 73 cit. come circostanza attenuante, destinata, come
tale, ad entrare in un eventuale giudizio di bilanciamento con l’aggravante (recidiva)
3

lavoro e fissa dimora e le disponibilità di denaro, evidenza, questa, sostenuta dal

contestata, oppure la valutazione della prima come autonomo titolo di reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia
per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Rigetta nel resto il ricorso.

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