Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47273 del 18/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47273 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI COSOLA FRANCESCO N. IL 02/04/1961
avverso la sentenza n. 1370/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
03/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 18/09/2013
A
28731/2012
Le censure riguardano solo il trattamento sanzionatorio.
Si tratta di doglianze di merito, inammissibili perché riguardano l’esercizio del potere
discrezionale che compete al giudice in punto di dosimetria della pena, qui
correttamente esercitato valorizzando i numerosi precedenti dell’imputato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 18.9.2013
Francesco Di Cosola, per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza
indicata in epigrafe che ha confermato quella di primo grado sia per quanto riguarda
la responsabilità per il reato di furto aggravato di un trapano elettrico professionale sia
per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio; lamenta la violazione dell’art. 62 bis
cp e dell’art. 133.