Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4727 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4727 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POSA CONSTATIN N. IL 19/04/1986
avverso l’ordinanza n. 138/2013 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
03/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 20/11/2013

Ritenuto in fatto.

1.11 3 aprile 2013 il Tribunale di Brescia, costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p.,

rigettava l’appello proposto da Posa Costantin avverso l’ordinanza del giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Mantova che, in data 4 marzo 2013, aveva
respinto la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere in
ordine ai delitti di concorso in rapina aggravata e omicidio volontario in danno di

2. Il Tribunale, premesso che l’indagato era rimasto latitante fino all’I dicembre

2012, data in cui era stato rintracciato e arrestato in Romania, paese da cui era stato
estradato in Italia I’ll dicembre 2012, esaminava il quadro di gravità indiziaria alla
luce dei rilievi difensivi concernenti l’inattendibilità della teste Hegyi Csilla, la
mancanza di un valido movente per l’omicidio, la valenza non univoca del
messaggio inviato dall’apparecchio cellulare di Posa verso quello di Anghel alle ore
23,02 del 18 maggio 2012.
Il giudizio di gravità indiziaria, pur tenendo conto delle prospettazioni difensive,
veniva confermato sulla base dei seguenti elementi, posti in correlazione logica fra
loro:
a) accertata presenza dell’indagato in Italia e, specificamente, nella zona di
Mantova fino alla sera del 18 maggio 2012;
b) controllo operato I’ll maggio 2012 dalle forze dell’ordine che accertavano la
presenza a Mantova di Posa Costantin, insieme con il fratello Anghel, proprietario
dell’auto su cui i due venivano trovati insieme con altri due cittadini rumeni;
c) espatrio dell’indagato dalla frontiera di Tarvisio, insieme con il fratello
Anghel, a distanza di poche ore dall’omicidio, comprovato dalle documentazione
acquisita presso la società “Autovie venete” da cui emergeva l’ingresso al casello
autostradale di Mantova alle ore 23,49 del 18 maggio 2012 e l’uscita dall’Italia, dal
valico di Tarvisio, alle ore 3,05 del 19 maggio 2012);
d) relazione affettiva esistente tra Egidio Gandolfi, amico fraterno della vittima,
e Roxana Adriana Girdan, legata al contempo sentimentalmente anche ad Anghel
Costantin (fratello di Costantin) all’insaputa di Gandolfi;
e) frequentazione di Edo Colli da parte di Roxana Adriana Girdan che, insieme
con Gandolfi, partecipava spesso alle cene con Edo Colli, conosceva assai bene la

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Colli Edo o di sostituzione della stessa con altra meno afflittiva.

vittima, le sue abitudine, le caratteristiche della sua abitazione, posta in una zona di
campagna piuttosto isolata e priva di illuminazione;
f) contenuto delle dichiarazioni rese da Gandolfi, il quale sottolineava
l’anomalia del comportamento tenuto da Roxana Adriana Girdan la sera del 18
maggio 2012, data in cui egli si era trattenuto a cena a Mantova con Colli: la donna,
infatti, contrariamente agli accordi, non aveva raggiunto Gandolfi a cena e, al
contempo, lo aveva chiamato alle ore 21,15 sul cellulare non dal proprio

persona in compagnia della quale si trovava a mangiare e sul locale dove stava
cenando;
g) contenuto dei colloqui captati, evidenzianti la preoccupazione di Roxana
Adriana Girdan di parlare al telefono con connazionali rumeni;
h) risultanze dei tabulati telefonici in uso al ricorrente e al fratello Anghel ed
esito degli accertamenti svolti sulle celle agganciate dalle suddette utenze mobili,
atti tutti evidenzianti: 1) intensi contatti intercorsi nella fascia oraria compresa tra le
ore 23,02 e le ore 23,26 del 18 maggio 2012, tra l’utenza mobile in uso a Posa
Costantin, inizialmente situata nei pressi del ristorante “il gatto bianco” dove la
vittima si trovava a cena con Gandolfi, e quella in dotazione ad Anghel Costantin,
posta nei pressi della casa della vittima, nonché, a partire dalle ore 23,32 del 18
maggio 2012, il ricongiungimento delle due utenze sulla strada che collega
Curtatone a Mantova e l’uscita dal valico di Tarvisio alle ore 3,19 del 19 maggio
2012; 2) contatti intercorsi tra le medesime due utenze il 16 maggio 2012 nella
stessa fascia oraria riscontrata il 18 maggio 2012;
i) esito degli accertamenti medico-legali che collocavano l’ora dell’omicidio tra
le ore 23 e le ore 23,21 del 18 maggio 2012;
1) risultanze dei sopralluoghi effettuati che consentivano il rinvenimento sul
ciglio della strada che collega Curtatone a Mantova – ossia la strada le cui celle
risultavano agganciate dalle utenze cellulari in uso a Posa e ad Anghel Costantin tra
le ore 23,12 e le ore 23,16 del 18 maggio 2012 – dell’apparecchio cellulare di Colli,
ancora acceso e attivo sulla medesima cella radio;
m) esito degli accertamenti svolti sulla scena del delitto che permettevano, da un
lato, di trovare, sul vialetto di accesso alla casa della vittima, un ramo della siepe
spezzato che ostruiva il transito e aveva presumibilmente costretto Colli a fermare
l’auto, a scendere e a rimuovere l’ostacolo, e, dall’altro, di scoprire, in
2

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apparecchio mobile, ma da una cabina telefonica, chiedendo informazioni sulla

corrispondenza del ramo spezzato, una nicchia ricavata nella vegetazione idonea a
nascondere una persona, e un laccio usato per sorprendere di spalle Colli e
soffocarlo
Dal complesso di questi elementi, ad avviso dei giudici, era possibile inferire
che, la sera del 18 maggio 2012, Posa Costantin, avvisato da Girdan Roxana circa la
presenza di Colli al ristorante “il gatto bianco” di Mantova, si era collocato nei
pressi del locale per controllare i movimenti della vittima e per comunicare al

di Colli e il suo presumibile arrivo a casa, dove era avvnuta la consumazione
dell’omicidio.
In tale contesto di univocità e gravità indiziaria, ad avviso dei giudici, era
superflua la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni di Hegyi Csilla,
comprovanti un dato già dimostrato da altri elementi, ossia la presenza in Mantova
dell’indagato nel maggio 2012 e, quindi, in epoca e luogo compatibili con
l’omicidio di Colli.
Analogamente irrilevante, alla luce della comprovata presenza di Posa Costantin
in prossimità del ristorante “il gatto bianco”, era ritenuta la circostanza (evidenziata
dalla difesa), del ritardo nella segnalazione (avvenuta alle ore 23,02 del 18 maggio
2012) ad Angehl Costantin, da parte di Posa, dell’uscita di Colli, atteso che le
persone informate sui fatti (Gandolfi, Salvatore Evangelio, gestore del locale “il
gatto bianco”, Carmelo Scuderi, conoscente della vittima che si era trattenuto a
parlare con la stessa all’uscita dal ristorante) avevano tutte indicato in maniera
approssimativa, intorno alle ore 22,50, l’uscita dal ristorante di Colli e che la
distanza esistente tra il suddetto locale e l’abitazione della vittima era compatibile
con la ricostruzione dei fatti operata.
3.Le esigenze cautelari venivano ravvisate sotto il profilo di cui all’art. 274, lett.
b), e c.p.p. Posa Costantin, infatti, subito dopo il fatto, era scappato in Romania e si
era reso latitante; inoltre, la qualità e gravità del delitto posto in essere, le sue
articolate modalità di consumazione, l’accuratezza della sua preparazione,
l’intensità del dolo ad esse sottese rendeva concreto il pericolo di reiterazione degli
illeciti.
Tenuto conto della efferatezza e della crudele determinazione nella
consumazione dell’omicidio, l’unica misura adeguata e proporzionata alla gravità
del fatto veniva ritenuta quella della custodia cautelare in carcere.
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fratello, appostato invece all’interno del giardino dell’abitazione, l’uscita dal locale

4.Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Posa Costantin, il quale lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento alla ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni rese da
Csilla Hegyi, considerate, invece, di particolare rilievo da parte del giudice per le
indagini preliminari, nonché alla tempistica delle telefonate e dei messaggi in
entrata e in uscita dal telefono cellulare in uso all’indagato rispetto alla dinamica del
fatto, e al complessivo quadro indiziario, caratterizzato da assenza di gravità e

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.11 Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed
immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la
gravità degli indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di concorso in rapina
aggravata e omicidio volontario, contestati all’indagato dalle risultanze degli
accertamenti medico-legali sulle cause e sull’epoca della morte della vittima, dai
rilievi tecnici effettuati sul luogo del delitto, dai tabulati delle utenze cellulari in uso
a Posa Costantin e al fratello Anghel, dagli accertamenti effettuati sulle celle
agganciate dalle due suddette utenze la sera del delitto, dal contenuto delle
dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti (Egidio Gandolfi, Salvatore
Evangeli°, Carmelo Scuderi) sui movimenti di Colli la sera dell’omicidio, nonché
sui rapporti di conoscenza e di frequentazione esistenti tra la vittima e Roxana
Adriana Girdan, sentimentalmente legata sia a Egidio Gandolfi (amico della
vittima) che ad Anghel Costantin (fratello dell’indagato), dall’esito delle attività di
sequestro che consentivano il rinvenimento del cellulare della vittima sul ciglio
della strada percorsa dall’indagato e dal fratello per allontanarsi da Mantova e
raggiungere il valico di Tarvisio tra il 18 e il 19 maggio 2012, dalla documentazione
acquisita presso la società “Autovie venete”,
Il Tribunale, con motivazione compiuta e logica, ha ricostruito il determinante,
consapevole e volontario contributo dato alla consumazione dell’omicidio da parte
dell’indagato, che, appostato nei pressi del ristorante ove la vittima si trovava a cena
con il uso amico Egidio Gandolfi, aveva il compito di avvisare dei movimenti di
Colli Anghel che doveva procedere alla materiale consumazione del delitto,
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univocità indiziaria.

aggredendo alle spalle Colli, dopo avere appositamente creato un ostacolo lungo il
vialetto di accesso alla villa e avere ricavato una nicchia nella siepe, destinata a
fungere da nascondiglio.
Il Tribunale, con motivazione immune da vizio logici e giuridici, ha illustrato le
ragioni per le quali, in questo articolato contesto probatorio, i rilievi difensivi
riguardanti l’inattendibilità di Hegyi Csilla, l’assenza di un valido movente per
l’omicidio, la valenza non univoca del messaggio inviato dall’utenza cellulare di

valgono a scalfire la gravità e univocità del quadro indiziario.
Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente
analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico
quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità
logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso
che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità,
rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di Posa Costanti in ordine
ai delitti a lui ascritti.
Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado
di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli
stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza,
deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di
legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla
verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che
presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art.
273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza
poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di
merito.
2.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost.
sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94, comma
1 ter, disp. att. c.p.p.

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Posa Costatin a quella del fratello Anghel alle ore 23,02 del 18 maggio 2012 non

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 tz L. 8 8 95 n. 332

ficdra , il –

l GEL-21114,.

i

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

Così deciso, in Roma, il 20 novembre 2013.

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