Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4727 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4727 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POGGIO RENZO N. IL 29/09/1952
avverso la sentenza n. 4645/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 06/11/2014
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Poggio Renzo, imputato in
ordine al reato di cui all’art.590 c.p., per essere il reato
estinto per intervenuta prescrizione, ha proposto ricorso in
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Milano ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato sul punto oggetto del ricorso, evidenziando in
particolare che non sussistevano le condizioni per il
proscioglimento dell’imputato nel merito ex art.129, comma 2,
c.p.p., tenuto conto degli elementi di responsabilità a suo carico
indicati nella sentenza di primo grado alla quale, per comodità
espositiva, si riportava.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
legge in relazione agli articoli 129 c.p.p. e 590 c.p..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese
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processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
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