Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47269 del 18/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47269 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GERACI LUIGI MICHELE N. IL 05/05/1981
avverso la sentenza n. 21/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 18/09/2013
28258/2011
La Corte di Appello di Caltanisetta, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava
la pronuncia di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Geraci
Luigi Michele responsabile del reato di tentato furto con strappo.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Risulta dagli atti (f. 28), il cui esame è consentito alla Corte in considerazione della
questione posta, che l’imputato è gravato da plurimi precedenti condanne sia pure con
pena poi condonata; egli ha anche già beneficiato della sospensione condizionale della
pena. A tali circostanze si è riferito il giudice di primo grado. La Corte di appello si è
ulteriormente richiamata alla gravità del comportamento dell’imputato stante il
violento strattone inferto alla persona offesa. Le due motivazioni, che richiamano
elementi rilevanti ex art. 133 cp ai fini della valutazione della prognosi di non
recidivanza che sorregge il beneficio in questione, si integrano a vicenda e offrono
congrua e piena motivazione della decisione negativa adottata.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 18.9.2013
Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda la mancata concessione della sospensione
condizionale della pena fondata solo sulla gravità del fatto.