Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47266 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 47266 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

DE ROCCO Maria Giuseppa, nata a Monteodorisio il 19 marzo 1942

avverso la sentenza n. 291/2013 della Corte di Appello di L’Aquila, in data 27 gennaio
2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio e
rigetto nel resto del ricorso;

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27/1/2014,

la Corte di Appello di L’Aquila, confermava la sentenza emessa il

6/4/2012, in composizione monocratica, dal Tribunale di Pescara, nei confronti di DE ROCCO Maria
Giuseppa, imputata del reato di cui all’ artt. 73, c. 1, D.P.R. n. 309/1990 — detenzione a fini di cessione a
terzi di gr. 4,7 di sostanza stupefacente del tipo eroina, suddivisa in undici dosi — fatto per il quale, le era
riconosciuta l’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 73, c. 5, D.P.R. n. 309/1990, ed applicata la
recidiva, l’imputata era stata condannata alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 5.000 di

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore, la DE ROCCO, concludendo per
l’annullainento della decisione, e con un unico motivo di doglianza td, ricorrente deduce violazione
dell’art. 606, c.1, lett. b, c.p.p., in relazione agli artt. 125 e 192 c.p., per non aver i giudici di appello
adeguatamente valutato quanto riportato nei motivi di gravame circa le incongruenze, dal punto di vista
probatorio, della sentenza di primo grado, in ordine all’affermazione di responsabilità penale dell’imputata,
trattandosi di processo indiziario, stante il travisamento dei fatti operato dalla polizia giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato ma l’impugnata sentenza
merita, per diversa ragione, il parziale annullamento.
La Corte territoriale fornisce in punto di penale responsabilità della DE ROCCO una motivazione
congrua ed esaustiva (pagg. 2 e 3 della sentenza) in cui dà ampiamente conto della
ricostruzione dei fatti fornita dagli agenti della Polizia di Stato – segnatamente il
Sovrintendente Dante Cecamone, sentito come teste – che consente di collegare all’imputata
l’involucro rinvenuto in strada, contenente la sostanza stupefacente, e che rende nel
contempo implausibile la soggettiva versione fornita dall’imputata.
La Corte territoriale opera infatti una disamina completa e segue un percorso motivazionale
logico nel valutare le prove emerse, in relazione al reato in contestazione e nel ricorso,
ancorchè sì deduce un vizio motivazionale, nella sostanza, si sollecita a questa Corte una
rivalutazione del compendio probatorio che in questa sede non è consentita.
Va ricordato, in punto di diritto, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della
motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta
sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti
a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti (ex multis, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009 n. 12110 e n.
23528 del 6/6/2006).
Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile
come vizio den- unciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile
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multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

ictu ocuti, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica
evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del
convincimento (Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, rv.
214794).
E’ stato pure ribadito come, ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il
controllo di legittimità sulla motivazione non attiene nè alla ricostruzione dei fatti, nè

impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o
contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (Sez. 2, n. 21644 del
13/2/2013, Rv. 255542).
La ricorrente non può quindi limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza
indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta
manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta, atteso che i giudici di
appello hanno spiegato perchè non sia ravvisabile nella rapidità della vicenda osservata,
avuto riguardo ai movimenti attribuiti alla DE ROCCO nel gettare e poi tentare il recupero
dell’involucro, un elemento di portata tale da suffragare il dedotto errore di percezione degli
agenti di polizia giudiziaria e da disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo
illogica la motivazione, ferma restando in ogni caso l’intangibilità della valutazione nel merito
del risultato probatorio.
Cionondimeno, l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza si impone, quanto al
trattamento sanzionatorio, divenuto illegale, atteso che il fatto contestato è stato ritenuto dai
giudici di merito di lieve entità ed è stata concessa all’imputata l’attenuante di cui all’art. 73, c.
5, D.P.R. 309/1990.
La disposizione in parola è stata modificata, una prima volta, con il D.L. 23 dicembre 2013, n.
146, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2014, n. 10, con cui il fatto reato “lieve”
è stato configurato come ipotesi autonoma di reato (e non più come attenuante a effetto
speciale) e punito, per ogni tipo di sostanza stupefacente (pesante o leggera), con la pena
della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 3.000 ad Euro 26.000.
Su tale norma ha, poi, inciso la sentenza n. 32/2014 (decisione del 12/2/2014, pubblicata il
25/2/2014) con cui la Corte Costituzionale ha reintrodotto il preesistente differenziato regime
sanzionatorio previsto per le droghe pesanti e le droghe leggere, regime che stabiliva ex art.
73, c. 5, D.P.R. 309/1990 per i fatti di lieve entità le pene detentive da uno a sei anni di
reclusione per le droghe pesanti e da sei mesi a quattro anni di reclusione per le droghe
leggere.

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all’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto

L’art. 73, c. 5, citato, è stato, poi, ulteriormente modificato, in sede di (sola) conversione con
modificazione del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, (che non recava alcuna previsione al riguardo),
dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, (art. 1, c. 24 ter) che l’ha così definitivamente strutturato:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal
presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità
e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a
quattro anni e della multa da Euro 1.032 a Euro 10.329”.
Trattasi di ipotesi autonoma di reato, che è tornata ad essere applicabile – come già statuito

inferiore nel minimo e nel massimo rispetto a quella prevista da detta L. n. 10 del 2014.
Orbene, l’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, frutto dell’ultima modifica normativa è divenuto
applicabile dalla data di entrata in vigore della L. 16 maggio 2014, n. 79, fissata al 21/5/2014
(G.U. n. 115 del 20/5/2014), ben dopo la pronuncia della sentenza di appello (27/1/2014)
che, peraltro, per ragioni temporali non ha neppure tenuto conto della sentenza n. 32/2014
della Corte Costituzionale (decisione del 12/2/2014, pubblicata il 25/2/2014).
La determinazione della pena è diventata ex post illegale – questione rilevabile d’ufficio – alla
luce di tale novella normativa (ius superveniens) e, prima ancora, della sentenza n. 32/2014
della Corte Costituzionale (cfr. Sez. U. n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205, in
fattispecie nella quale il ricorso era inammissibile).
È agevole infatti rilevare che la pena inflitta al ricorrente è stata determinata dai giudici di
merito n base a parametri normativi che, seppur contenuti all’interno della cornice edittale
della norma incriminatrice oggi vigente (art. 73, comma 5, autonoma ipotesi di reato),
appaiono dissonanti rispetto al diverso coefficiente di offensività (pene edittali, minima e
massima, inferiori) della fattispecie criminosa attribuita all’imputato, atteso che la pena
detentiva base di un uno anno di reclusione – al pari della multa, di Euro 3.000 – è stata
rapportata alla misura minima edittale (un anno di reclusione, multa da Euro 3.000 ad Euro
26.000) della sanzione all’epoca vigente testo risultante dalla modifica introdotta dal D.L. 23
dicembre 2013, convertito con Legge 21 febbraio 2014 n. 10), pari cioè al doppio della pena
minima prevista dalla attuale norma (sei mesi di reclusione).
Fermo il giudizio di responsabilità, si rende quindi necessaria una rivisitazione Geope~. del
trattamento punitivo in conformità al più favorevole regime dettato dall’art. 73, comma 5,
D.P.R. 309/1990, nel testo oggi in vigore (L. n. 79 del 2014) – che impone l’annullamento con
rinvio – non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 620 c.p.p., lett. I) – avuto riguardo alla
correlazione della pena, detentiva e pecuniaria, agli attuali limiti edittali della fattispecie già
individuata dai giudici di merito.

P.Q.M.

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dalla citata legge n. 10/2014 – sia a droghe pesanti che a droghe leggere con una pena

49t,

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio alla
Corte di Appello di Perugia. Inammissibile nel resto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2015.

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