Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4726 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4726 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KOUDIR MOHAMED N. IL 02/10/1966
avverso la sentenza n. 3874/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

35718/2013
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Sostiene l’illogicità della motivazione in punto di
responsabilità, la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto concessione
delle attenuanti generiche e valutazione della recidiva.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti.
In ordine alla responsabilità per il contestato reato deve rilevarsi la assoluta
inconsistenza delle censure che ripropongono sostanzialmente i motivi di appello ed
incorrono nella sanzione della inammissibilità sia per l’assenza di specificità sia per la
loro sostanziale valenza di censure in fatto.
A tale ultimo riguardo, occorre ricordare che il sindacato della Cassazione è limitato
alla sola legittimità, sì che esula dai poteri della stessa quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, anche laddove venga prospettata
dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali.
Nella specie, nel formulare le proprie censure il ricorrente non evidenzia, come
imposto dalla legge,
manifeste carenze o illogicità della motivazione, rese
immediatamente palesi dalla lettura della sentenza impugnata, ma argomenta sulla
possibile diversa interpretazione dei dati di fatto. Né alcuna erronea applicazione di
legge
o illogicità è ravvisabile nella valutazione del compendio indiziario
conformemente effettuato dai giudici dei due gradi di merito, che hanno messo in luce
come il Koudir sia stato direttamente osservato dagli agenti operanti durante tutto lo
svolgimento dell’azione, sempre in compagnia del Belacel, con il quale parlava prima
che questi tentasse di forzare il portellone dell’auto, rimanendo fermo a guardarsi
attorno durante tale fase e poi unendosi a lui nel salire su un autobus per sfuggire al
controllo, elementi chiaramente indicativi dell’attività di “palo” dal medesimo posta in
essere.

Le censure che attengono al trattamento sanzionatorio sono altrettanto inammissibili
perché riguardano l’esercizio del potere discrezionale che compete al giudice in punto
di valutazione delle circostanze e dosimetria della pena, qui correttamente esercitato
valorizzando la superficialità del comportamento, la negativa condotta processuale e
l’esistenza di precedenti penali.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/DO) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.

1

La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado con la
quale Koudir Mohamed è stato ritenuto responsabile di tentato furto di un furgone
(in concorso con altro soggetto separatamente giudicato) e condannato alla pena di
giustizia.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).

Così deciso in Roma il 6.11.2014

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