Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47254 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47254 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Dell’Arte Angelo, n. a Nicosia
(EN) il 16.05.1978, quale legale rappresentante di Costruzioni Edili
Dell’Arte s.r.l. e di Dell’Arte Silvestro, n. a Nicosia (EN) il 10.12.1974,
entrambi rappresentati e assistiti dall’avv. Abbondio Causa, persone
offese nel procedimento pendente avanti all’autorità giudiziaria di
Lucca a carico di Fantozzi Massimo, n. a Montecatini terme il
26.01.1967, rappresentato e assistito dall’avv. Maurizio Bonofiglio,
d’ufficio, indagato per il reato di cui all’art. 644 cod. pen., avverso il
decreto del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Lucca, n. 5341/2015, in data 09.12.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;

Data Udienza: 18/11/2015

letta la requisitoria scritta, datata 09.09.2015, con la quale il
Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Baldi ha chiesto di disporsi
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con
restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Lucca

1. Con decreto in data 09.12.2013, il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Lucca, su conforme richiesta del
pubblico ministero, disponeva l’archiviazione del procedimento a
carico di Fantozzi Massimo, indagato per il reato di cui all’art. 644
cod. pen..
2.

Per

l’assenza

negli

atti

del

fascicolo

dell’opposizione,

tempestivamente proposta dalle persone offese Dell’Arte Angelo,
quale legale rappresentante di Costruzioni Edili Dell’Arte s.r.l. e
Dell’Arte Silvestro, precedentemente avvisate della richiesta di
archiviazione del pubblico ministero (opposizione pervenuta all’ufficio
a seguito di spedizione tramite le vie postali solo in data 11.12.2013),
il giudice provvedeva

de plano,

dichiarando, con successivo

provvedimento in data 13.01.2014, il non luogo a provvedere
sull’istanza precedentemente presentata dalle persone offese di
revoca del decreto di archiviazione per violazione del contraddittorio.
3.

Avverso il decreto di archiviazione, propongono, con atto

sottoscritto in data 13.05.2015, ricorso per cassazione Dell’Arte
Angelo, quale legale rappresentante di Costruzioni Edili Dell’Arte s.r.l.
e Dell’Arte Silvestro, lamentando violazione di legge processuale ex
artt. 409, 410 e 127 cod. proc. pen. e chiedendo l’annullamento del
provvedimento impugnato con tutti i provvedimenti conseguenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta tardivamente proposto e, come tale, va dichiarato
inammissibile.
2.

Come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, successivamente al

provvedimento di archiviazione “il giudice per le indagini preliminari si
avvedeva dell’arrivo dell’atto di opposizione spedito ritualmente nei

RITENUTO IN FATTO

termini e su esplicita istanza degli opponenti emetteva provvedimento
del 13.11.2014 nel quale specificava che unico mezzo esperibile
avverso il già formulato decreto di archiviazione fosse il solo ricorso
per cassazione”: i ricorrenti, pertanto, già da epoca precedente alla
data del 13.41.2014, erano venuti a conoscenza della mancata
valutazione da parte del giudice del loro atto di opposizione e,
conseguentemente, già da tale data risultavano pienamente

archiviazione. Ricorso che, invece, gli stessi proporranno solo quindici
mesi dopo il provvedimento di non luogo a provvedere del giudice per
le indagini preliminari sollecitato dai medesimi a valutare l’istanza di
revoca del decreto di archiviazione.
Da qui l’inammissibilità del presente ricorso per cassazione per palese
tardività di proposizione.
3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro 1.000,00 per ciascuno

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla
Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del
18.11.2015

Il Consigliere estensore
Dott. Andre9 Pellegrino

//

Il Presidente

Dp:L

anc,

Fiandanese
^G,1-k.D

legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di

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