Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47252 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47252 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Manfredini Massimiliano, nato a Modena il 27/05/1970;
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bologna in data 05/05/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata sia
annullata senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5.6.2015 la Corte d’appello di Bologna rigettò l’istanza
proposta da Manfredini Massimiliano di restituzione nel termine per impugnare
con ricorso per cassazione la sentenza 20.2.2014 di quella Corte.

2. Ricorre per cassazione Manfredini Massimiliano personalmente deducendo
vizio di motivazione sulla ritenuta volontaria irreperibilità, mentre egli era
residente in Cesena via Pietro Gori n. 70 e fu arrestato in Provincia di Pordenone
e non a Viterbo.
Se fossero state effettuate ricerche egli sarebbe stato trovato, sicché era
errata la dichiarazione di inammissibilità.

3.

Il difensore designato ha presentato note difensive chiedendo

l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 11/11/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio per

incompetenza funzionale.
La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione in termini per
proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale di condanna determinata ai sensi dell’art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. – ha carattere

generale, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 25070 del 08/05/2012 dep. 22/06/2012 Rv. 253039).
Nel caso in esame, poiché la richiesta di restituzione nel termine era
finalizzata a proporre ricorso per cassazione, la competenza a provvedere sulla
stessa appartiene a questa Corte.
Infatti nell’istanza di restituzione nel termine non era in contestazione il
titolo esecutivo.

2. Occorre quindi deliberare sulla fondatezza dell’istanza di restituzione nel
termine.

3.

Tale istanza è stata formulata dall’interessato e datata 14.5.2015

deducendo di non essere stato a conoscenza del procedimento.
In atti non vi è nulla, oltre ai decreti di irreperibilità, che consenta di
ritenere che l’imputato avesse avuto reale conoscenza del procedimento.

4. L’imputato deve pertanto essere rimesso in termine per proporre ricorso
per cassazione avverso la sentenza indicata.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza del 5.6.2015 della Corte d’appello di
Bologna.
Rimette il ricorrente in termini per proporre ricorso per cassazione
avverso la sentenza 20.2.2014 della Corte d’appello di Bologna.

Così deciso il 11/11/2015.

funzionale e la sua inosservanza determina una nullità assoluta di carattere

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