Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47251 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47251 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì
nei confronti di:
Marzocchi Claudio, nato a Forlì il 05/02/1966;
Picone Maria Grazia, nata a Forlì il 08/09/1957;
avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Forlì del 23/06/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con
rinvio;
uditi:
per l’imputato Marzocchi Claudio l’Avv. Marco Martines;
per l’imputata Picone Maria Grazia l’Avv. Fabio Malpezzi;
che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 23.6.2015 il G.U.P. del Tribunale di Forlì dichiarò non
doversi procedere nei confronti di Marzocchi Claudio e Picone Maria Grazia per il
delitto di concorso in abuso d’ufficio e nei confronti di Marzocchi Claudio per il
reato di infedele patrocinio perché il fatto non sussiste nonché di Picone Maria

Data Udienza: 11/11/2015

Grazia per concorso in circonvenzione di incapace per non aver commesso il
fatto, trasmettendo gli atti alle autorità disciplinari.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Forlì deducendo violazione della legge processuale in quanto la sentenza di cui
all’art. 425 cod. proc. pen. può essere pronunziata solo quando dagli elementi
raccolti emerga la inutilità del dibattimento.
Nel caso in esame il G.I.P. ha ritenuto che la Picone avesse agito al di fuori

Picone si era rivolta alla collega Marghella Maria Antonietta Amanda, addetta alla
segreteria del Sostituto Procuratore incaricato della trattazione del procedimento
in cui era persona offesa la madre di Finotto Elisabetta, così acquisendo notizie
non accessibili ad un privato e successivamente si è attivata per far revocare la
nomina del difensore Avv. Paola Monaldi e farlo sostituire con l’Avv. Marzocchi, il
quale ha poi versato alla Picone la somma di C 2.800,00.
Quanto al delitto di patrocinio infedele, Marzocchi Claudio ha esposto la sua
assistita Campori Emilia a rischio di azioni da parte dell’Avv. Monaldi in
conseguenza del ricorso in prevenzione proposto al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati.
Quanto infine al delitto di circonvenzione di incapace, la denuncia indica che
fu proprio la Picone ha indurre la persona offesa a nominare l’Avv. Marzocchi.
Sulla scorta di tali elementi era necessario il vaglio dibattimentale.

3. Il difensore di Marzocchi Claudio ha presentato una memoria difensiva
con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come ha rilevato il P.M. ricorrente, il G.U.P., con la sentenza impugnata,
si è posto in contrasto con la disposizione di cui all’art. 425 cod. proc. pen. in
quanto l’udienza preliminare ha la funzione di filtro processuale teso ad evitare
dibattimenti inutili, sicché la regola di giudizio da applicare è quella secondo la
quale il proscioglimento può essere pronunziato solo quando la situazione
probatoria ravvisata non sia ritenuta superabile dalla acquisizione di nuove prove
in dibattimento o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi già
acquisiti.
Questa Corte ha infatti chiarito che il giudice dell’udienza preliminare nel
pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell’art. 425, comma

2

delle sue funzioni di impiegata presso la Procura della Repubblica. Invece la

terzo, cod. proc. pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli
elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a
sostenere l’accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del
materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza
dell’imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di
prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere
diversamente rivalutate (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 48831 del 14/11/2013 dep.
05/12/2013 Rv. 257645).

valutazione di merito delle risultanze in atti non consentita, anche alla luce delle
seguenti considerazioni.

3. In tema di abuso d’ufficio, anche precedentemente alla modifica dell’art.
323 cod. pen. in base alla L. n. 324 del 1997, ai fini dell’integrazione dell’elda
emento oggettivo del reato è richiesto che l’abuso si realizzi attraverso l’esercizio
da parte del pubblico ufficiale di un potere per scopi diversi da quelli imposti
dalla natura della funzione ad esso attribuita. Ne consegue che quando il
pubblico ufficiale agisca del tutto al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni il
reato in questione non è configurabile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7600 del
09/02/2006 dep. 02/03/2006 Rv. 233234).
Nel caso in esame la condotta non è stata tenuta del tutto al di fuori
dell’esercizio delle funzioni o del servizio e nel ricorso si segnala che la richiesta
di informazioni ad altro funzionario proveniva dalla Picone addetta alla segreteria
del Procuratore della Repubblica.
La sentenza impugnata si limita a rilevare che avrebbe invece attinto notizie
solo dal difensore.
In tema di abuso d’ufficio, il requisito della violazione di legge può essere
integrato anche dall’inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della
P.A. nella parte in cui, esprimendo il divieto di ingiustificate preferenze o di
favoritismi, impone al pubblico ufficiale e all’incaricato di pubblico servizio una
precisa regola di comportamento di immediata applicazione (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 27816 del 02/04/2015 dep. 01/07/2015 Rv. 263933).

4.

Per la sussistenza del reato di patrocinio infedele è necessaria, quale

elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell’ambito del
quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, anche
se la condotta non deve necessariamente estrinsecarsi in atti o comportamenti
processuali (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21160 del 17/03/2009 dep. 20/05/2009
Rv. 244182).

3

Nel caso in esame il G.U.P. si è invece dilungato in una approfondita

Appare perciò apodittica la esclusione operata in sentenza della
riconducibilità della condotta di Marzocchi Claaudio al reato di cui all’art. 380
cod. pen.

5. In tema di circonvenzione di incapace (art. 643 cod. pen.), la prova
dell’induzione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi
specifici, ben potendo essere anche indiretta, indiziaria e presunta, cioè risultare
da elementi gravi, precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e

15/10/2004 dep. 15/12/2004 Rv. 231275).

6. Alla luce di quanto precisato ai punti precedenti si deve ricordare la
giurisprudenza di questa Corte secondo la quale al giudice dell’udienza
preliminare è demandata solo una prognosi di insostenibilità dell’accusa in
dibattimento.
In sede di legittimità, infatti, il controllo sulla motivazione della sentenza di
non luogo a procedere non deve incentrarsi su distinzioni astratte tra valutazioni
processuali e valutazioni di merito, ma deve avere riguardo – come per le
decisioni emesse all’esito del dibattimento – alla completezza ed alla congruità
della motivazione stessa, in relazione all’apprezzamento, sempre necessario da
parte del G.u.p., dell’aspetto prognostico dell’insostenibilità dell’accusa in
giudizio, sotto il profilo della insuscettibilità del compendio probatorio a subire
mutamenti nella fase dibattimentale(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 29156 del
03/06/2015 dep. 08/07/2015 Rv. 264053).
Gli elementi rassegnati escludono che, nel caso in esame, l’accuso non
potesse essere sostenuta in dibattimento.

7. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale di Forlì per nuova deliberazione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Forlì per nuova deliberazione.

Così deciso il 11/11/2015.

l’incontestabile pregiudizio da essi derivato (Sez. Cass. 2, Sentenza n. 48302 del

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