Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47250 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47250 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla persona offesa
Arciero Mario, nato a Caserta il 03/10/1967;
in proprio e quale legale rappresentante della Rotoprint S.r.l.;
avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Roma del
17/10/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo che il decreto impugnato sia
annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 17.10.2014 il G.I.P. del Tribunale di Roma dispose
l’archiviazione del procedimento a carico di ignoti n. 42946/13 R.G.N.R. per il
reato di cui all’art. 646 cod. pen.
Successivamente, dopo che il P.M. aveva reperito l’atto di opposizione e lo
aveva trasmesso al G.I.P., quest’ultimo, stante l’intervenuta archiviazione, in
data 15.3.2015, dichiarava non luogo a provvedere.

Data Udienza: 11/11/2015

2. Ricorre per cassazione la persona offesa e querelante, tramite il
difensore, deducendo violazione della legge processuale non avendo il G.I.P.
provveduto sull’opposizione tempestivamente formulata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

è stata trasmessa al G.I.P. solo successivamente alla emissione del decreto di
archiviazione in quanto tardivamente reperita nella segreteria del P.M.
La ritardata trasmissione al GIP dell’opposizione tempestivamente proposta
rende nullo, per violazione del principio del contraddittorio, il provvedimento di
archiviazione emesso

“de plano”

(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28432 del

13/06/2013 dep. 01/07/2013 Rv. 256352) e travolge anche il successivo
provvedimento di non luogo a provvedere emesso in data 15.3.2015 dal G.I.P.

2. Il decreto impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

Così deciso il 11/11/2015.

Risulta agli atti che l’opposizione proposta dalla persona offesa il 20.3.2014

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