Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4725 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4725 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIANNETTI RODOLFO N. IL 02/01/1966
avverso la sentenza n. 523/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 06/11/2014
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Giannetti Rodolfo in ordine al reato di cui agli
articoli 56, 625,625 c.p., ha proposto ricorso in cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione
in relazione in punto di responsabilità e con riferimento al
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di L’Aquila ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità, evidenziando in particolare
le ragioni per cui doveva ritenersi che anche il Giannetti fosse
impegnato nel tentativo di effrazione, di cui doveva quindi
rispondere a titolo di concorso.
Anche con riferimento al trattamento sanzionatorio la sentenza
impugnata è adeguatamente e congruamente motivata, avendo
giudici di appello indicato chiaramente le ragioni per cui hanno
ritenuto di diminuire al prevenuto la pena, rideterminandola così
come indicato in dispositivo.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
trattamento sanzionatorio.
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P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese
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processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
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