Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4724 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4724 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) HRUSTIC JADRAN N. IL 20/07/1978
avverso l’ordinanza n. 69/2012 TRIB. LIBERTA’ di TRENTO, del
05/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
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14W/sentite le conclusioni del PG Dott. treh t,..L.1174_
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2012

Ricorrevano per cassazione con unico atto i difensori del Hrustic, deducendo: 1) violazione di
legge processuale laddove il Tribunale aveva ritenuto sufficiente, ai fini del pieno espletamento
del diritto di difesa, contestazione e discussione, la sola messa a disposizione degli atti in luogo
accessibile alla difesa stessa e non, come previsto dalla legge (art. 291.1. cpp), a tempestiva
disposizione del Tribunale e, quindi, della difesa; 2) vizio di motivazione laddove il Tribunale si
era limitato a un’elencazione delle condotte contestate senza dare alcuna indicazione, neppure
implicita, degli elementi di prova che collegavano tali condotte alla responsabilità dell’indagato.
Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E’ solida giurisprudenza di legittimità (v. per tutte la stessa sent. n. 7522 del 6/2/06, sez. VI
della S.C., rv. 233646, citata nell’ordinanza impugnata) che “in tema di trasmissione degli atti
al tribunale del riesame, il dovere di comunicazione degli elementi su cui è fondata la misura
può ritenersi soddisfatto nel caso in cui l’autorità’ procedente abbia tempestivamente segnalato
che tutti gli atti relativi alla posizione del ricorrente sono depositati presso l’ufficio del G.i.p.
allocato nello stesso stabile del giudice del riesame. La trasmissione degli atti, infatti, risponde
all’esigenza di mettere il giudice e la difesa nell’immediata disponibilità degli atti, onde poterli
consultare senza intralci, esigenza pienamente assicurata con la semplice indicazione del luogo
del loro deposito” (conforme a sez. VI, in pari data, Hmzaj, n. 7523, non massimata). Tanto è
avvenuto nel caso in esame.
Quanto al merito, l’ordinanza impugnata è correttamente e adeguatamente motivata. Si legge
nel provvedimento (con legittimo richiamo agli altri atti del processo) che un primo acquisto di
ingenti quantitativi di cocaina, unitamente a tale Sejdic Vehbija (“Ganga”), fu effettuato dal
Hrustic (“Velijo” o “Velo”) in Spagna (Madrid) in tre diverse occasioni nel 2007, con successivo
trasporto in Italia, a Milano (il richiamo è alle pagg. 250 e segg. dell’allegata scheda personale
dell’indagato); che una cessione di 15 kg a tale Fratepietro Vincenzo è avvenuta tra il 2007 e il
2008 in luogo non noto (il richiamo è alle pagg. 268 e segg. della stessa scheda personale);
che vi furono almeno quattro importazioni di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente dalla
Spagna e relative cessioni in Milano negli anni 2007-2008 (il richiamo è all’interrogatorio di tale
Sejdich Sutka del 22/2/10); che in almeno tre occasioni (2-4 kg per volta) vi fu la cessione di
ingenti quantitativi di sostanza stupefacente in favore di tale Cizmic Zaim (il richiamo è alla
pag. 30 della scheda personale dell’indagato). A fronte dell’indicazione di tali fatti di estremo
rilievo, in ordine ai quali segue esplicito e puntuale il richiamo delle fonti cognitive e probatorie
(dichiarative), i rilievi difensivi sono del tutto formali e generici. Ulteriori mezzi ed elementi di
prova (come le intercettazioni telefoniche, con numerosissimi riferimenti a “Velijo”, che spesso
1

Con ordinanza del 5/6/12 il Tribunale di Trento rigettava la richiesta di riesame proposta da
Hrustic Jadran, alias Seidic Dominik, avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa nei suoi confronti il 26/12/10 dal Gip di quel Tribunale per i reati di cui agli artt. 110 e
81 cpv. cp e 73 e 74 dpr 309/90. Il Tribunale, preliminarmente osservato come tutti gli atti del
processo fossero stati trasmessi dal Pm all’ufficio giudicante o comunque altrimenti messi a
disposizione della difesa, nel merito rilevava come il Hrustic risultasse a capo di un consorzio
criminale variamente composto che si dedicava all’importazione dalla Spagna e dall’Olanda di
ingenti quantitativi di cocaina, provvedendo poi allo smercio sul territorio. In particolare erano
individuate quattro principali vicende, anche distinte in più momenti, di acquisto, importazione
e cessione di stupefacente in ingente quantità intervenute fra il 2007 e il 2008. Conseguenti le
esigenze cautelari.

Trasmessa copia ex art. 23
n i ter L. 8-8-95 n. 332
2 L3,
Roma, lì _ 3

11

parla in prima persona, ed altri plurimi apporti dichiarativi) si desumono inoltre dall’ordinanza
di custodia cautelare.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali (art. 616 cpp).
Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell’art. 94, co. Iter, n. att. cppa
Pqm

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto
penitenziario ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter, n. att. cpp_
Roma, 11/12/12

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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