Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47237 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47237 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAVIC NEBOJSA N. IL 29/07/1972
avverso la sentenza n. 15/2015 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
16/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
_lette/sentite le conclusioni del PG Dott. M o L
cocutsv&LL,
W

ckitarT,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/7/2015 la Corte di appello di Trieste autorizzava
l’estradizione verso la Serbia di Savic Nebojsa, colpito da mandato di cattura del
Tribunale di Pozarevac per l’espiazione di sentenza definitiva del 5/12/2005,
recante condanna alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione per traffico di
stupefacenti.
La Corte osservava che non ricorreva alcuna situazione ostativa e che in

consistente nella Relazione del Consiglio d’Europa del 2012, non risultava che il
trattamento dei detenuti nella Repubblica di Serbia fosse deteriore rispetto ad
altri Paesi d’Europa né che fossero documentati trattamenti inumani o degradanti
riferiti ai detenuti nel Paese richiedente.

2.

Savic Nebojsa, ristretto nell’ambito della procedura estradizionale,

presentava ricorso a firma del proprio difensore.
2.1. Con un primo motivo deduceva errata valutazione nel merito ed agli
effetti dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., erronea applicazione di
norme processuali e contraddittorietà della motivazione.
Segnalava in particolare che dinanzi alla Corte territoriale era stato invocato
il rapporto Space del 2012 in ordine al sovraffollamento carcerario in Serbia e
invocava precedente pronuncia della Corte di cassazione che aveva stigmatizzato
la mancanza nella sentenza della Corte di appello di ogni considerazione in
merito alla problematica del sovraffollamento nella Repubblica di Serbia, ai fini
della verifica non solo della certezza ma anche del concreto pericolo di
sottoposizione a trattamento inumano o degradante, secondo quanto rilevato
anche dalla Corte europea per i diritti dell’uomo.
La Corte territoriale si sarebbe dunque posta in contrasto con tale
orientamento, non avendo rilevato quella situazione lesiva che era stata
ravvisata dalla Corte di cassazione con riguardo alla Serbia.
Poneva inoltre in luce il ricorrente che dal citato Rapporto Space, utilizzato
dalla Corte di cassazione, la situazione di sovraffollamento in Serbia era stata
stimata del 160% e che era impensabile che la situazione fosse nettamente
migliorata nel frattempo.
2.2. Con un secondo motivo deduceva irragionevolezza e sproporzione della
pena irrogata con la sentenza in relazione alla quale era stata chiesta
l’estradizione.
Rilevava come tale elemento potesse rientrare tra le condizioni ostative nel
caso di trattamento del tutto irragionevole e in contrasto con il principio di
2

particolare dall’esame degli atti e della documentazione prodotta dalla difesa,

legalità e proporzionalità della pena, e che nel caso di specie sarebbe stata
ravvisabile un’ipotesi riconducibile a quella di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309
del 1990, così da far apparire irragionevole la pena irrogata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso merita un adeguato approfondimento.
1.1. Il ricorrente invoca un precedente della Suprema Corte di cassazione

pronunciato annullamento con rinvio della sentenza di una Corte territoriale cui
era stato sottoposto il rapporto Space del 2012, relativo al sovraffollamento
carcerario: la Corte di cassazione in quel caso ha richiamato la sentenza della
Corte Europea dei diritti dell’uomo in causa Torreggiani e altri contro Italia del
9/1/2013 e ha rilevato che in base all’art. 3 della Convenzione le Autorità sono
gravate dall’obbligo positivo di assicurare alle persone detenute condizioni
compatibili con il rispetto della dignità umana e di evitare di sottoporre
l’interessato ad uno stato di disagio e ad una prova di intensità eccedente
l’inevitabile livello di sofferenza inerente allo stato detentivo; ha sottolineato
inoltre la Corte di cassazione che osta ad una pronuncia favorevole
all’estradizione non solo la certezza ma anche il pericolo concreto di
sottoposizione dell’estradando ad un trattamento avente oggettivo carattere
inumano o degradante (Cass. Sez. 6, n. 13823 del 30/12/2014, dep. nel 2015,
Obradovic).
1.2. In realtà la Corte di cassazione nel caso indicato non ha specificamente
valutato come decisivo il rapporto Space, ma ha rilevato la necessità di un
approfondimento sul tema sollevato dalla difesa.
Peraltro l’assunto non sembra convincente.
Va infatti rimarcato che la prospettazione in quei termini generali di uno
stato di sovraffollamento carcerario, quand’anche corredata da documentazione
che ad una certa data, peraltro significativamente anteriore, attesti una quantità
di posti disponibili, inferiore al numero dei detenuti, non vale da sola a suffragare
una situazione di pericolo concreto di sottoposizione a trattamento inumano o
degradante.
Deve infatti rimarcarsi che anche la Repubblica di Serbia è membro del
Consiglio d’Europa dal 3 aprile 2003 e dunque è parte di un sistema incentrato
sul riconoscimento della tendenziale uniformità delle condizioni per lo sviluppo di
una società democratica e per l’assicurazione del rispetto dei diritti fondamentali.
Del resto tale sistema, di cui fa parte anche l’Italia, implica un rnonitoraggio
e la possibile emersione di criticità, cui possono corrispondere iniziative volte ad
3

relativo ad un caso di estradizione passiva verso la Serbia, nel quale è stato

,

,
0
,

onerare le Autorità dei singoli Stati del compito di porvi rimedio, pur sempre nel
presupposto della complessiva coerenza di ciascun ordinamento, salvo che la
gravità di specifiche situazioni non imponga l’adozione di misure più drastiche.
Orbene, con riguardo al tema del regime carcerario e dell’affollamento delle
carceri, al di là della possibile variabilità nel tempo dei dati riguardanti taluni
profili strutturali, deve comunque rilevarsi che solo in presenza di situazioni
diffuse di conclamata incompatibilità, manifestatesi in forme tali da poter essere
ricondotte a scelte precise o comunque alla deliberata accettazione delle stesse

sottoposizione di un detenuto a trattamento inumano o degradante, occorrendo
altrimenti la segnalazione puntuale di situazioni specifiche, per lo più correlate a
peculiari condizioni del singolo (ad esempio connesse allo stato di salute) ovvero
a situazioni di fatto di concreto abuso.
Se ciò va rimarcato in generale, deve tenersi conto del fatto che comunque i
dati riguardanti la Serbia, come rappresentati in base a rapporto del 2012, non
risultano considerevolmente difformi da quelli di altri di altri Paesi dell’Europa,
secondo quanto posto in luce dalla Corte territoriale.
Deve dunque escludersi che solo sulla base di una prospettazione formulata
in termini generali in merito al sovraffollamento carcerario, possa imporsi una
ricognizione di tipo esplorativo e negarsi la possibilità dell’estradizione verso uno
Stato membro del Consiglio d’Europa, nel presupposto che la detenzione colà
implichi concreto pericolo, nell’attualità, di trattamento inumano o degradante,
già come tale percepito o almeno percepibile dalle Autorità di quel Paese (del
resto in materia di mandato di arresto europeo, in relazione al serio pericolo di
trattamenti inumani o degradanti, è stato rilevato che non basta la
prospettazione di una situazione di sovraffollamento carcerario occorrendo la
concreta dimostrazione del livello di pericolo: Cass. Sez. 6, n. 43537 del
15/10/2014, Florin, rv. 260448).
Non essendo dedotti nel ricorso più puntuali rilievi, ma facendosi
semplicemente riferimento al rapporto Space del 2012, il primo motivo risulta in
conclusione infondato.

2. Manifestamente infondato risulta altresì il secondo motivo.
In tema di estradizione passiva il trattamento sanzionatorio previsto nello
Stato richiedente può infatti rientrare tra le condizioni ostative solo quando esso
sia del tutto irragionevole e si ponga in contrasto con il principio di legalità e
proporzionalità delle pene (Cass. Sez. 6, n. 7183 del 2/2/2011, Ghita, rv.
249225; Cass. Sez. 6, n. 4263 del 2/12/2008, dep. nel 2009, Sascau, rv.
242146).

da parte delle Autorità competenti, può prospettarsi il pericolo concreto di

,*

Nel caso di specie la pena di cui si discute, pari ad anni tre e mesi tre di
reclusione, è compatibile anche con l’ipotesi prevista dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, cui secondo il ricorrente dovrebbe ricondursi il
fatto per cui è intervenuta la condanna inflitta dal Tribunale di Pozarevac.
Ne discende che non può parlarsi di irragionevolezza e di violazione del
principio di proporzionalità.
3. Al rigetto del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod.
proc. pen.
Così deciso in Roma, il 18/11/2015

Il Consigliere estensore

processuali e la comunicazione di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

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