Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47235 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47235 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEZVRISHVILI IOSEBI N. IL 12/12/1967
KOBERIDZE TAMAR N. IL 14/09/1982
avverso la sentenza n. 9/2015 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
06/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
C I t.I éVL L i
o i. J
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Ci-45 HA CP-114fTJ

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/11/2015

4

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6/7/2015 la Corte di Appello di Brescia autorizzava
l’estradizione di Mezvrishvili Iosebi e di Koberidze Tamar, richiesta dalla
Repubblica di Georgia in base alla Convenzione Europea di estradizione del
13/13/1957, ai fini dell’esecuzione di mandato di arresto emesso dal Tribunale di
Tbilisi il 26/12/2014 per il reato di frode, aggravato dall’entità del danno
patrimoniale, di cui all’art. 180 del codice penale georgiano.

le domande di estradizione erano documentate con riguardo ai presupposti del
mandato di arresto, che ricorrevano le condizioni di cui agli artt. 700 e 705 cod.
proc. pen.
In particolare osservava che da un lato con riguardo alla domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato politico, presentata dagli estradandi, nulla
era dato sapere in merito, non essendo ancora intervenuta una decisione, e che
dall’altro non era stata fornita prova che nelle carceri della Georgia vi fosse una
situazione persistente e generalizzata di episodi di abuso.
Reputava inoltre irrilevante il radicamento degli estradandi nel territorio
dello Stato.
Né sarebbero potute accogliersi ulteriori deduzioni fondate sulla disciplina
prevista per il mandato di arresto europeo.

2. Presentavano ricorso gli estradandi per il tramite del loro difensore.
2.1. Quanto a Mezvrishvili Iosebi veniva dedotta omessa motivazione in
ordine alla condizione ostativa riguardante la gravità dello stato di salute del
predetto e la mancanza di rassicurazioni da parte dello Stato richiedente in
merito al trattamento detentivo, rapportato alle necessità del detenuto.
In particolare si segnalava che il Mezvrishvili era stato sottoposto ad
intervento chirurgico con impianto di 4 bypass. Dopo un mese di degenza, si era
imposta la detenzione presso il carcere di Opera, all’uopo attrezzato.
Per contro nulla era dato sapere in ordine allo stato delle carceri in Georgia
ai fini della disponibilità di reparti ospedalieri completi di sale operatorie, a fronte
del concreto pericolo che l’esponente potesse subire un trattamento inumano o
degradante.
2.2. Quanto ad entrambi gli estradandi, veniva inoltre denunciata la
sussistenza della condizione ostativa dei trattamenti inumani e degradanti, a
fronte della situazione delle carceri dello Stato di Georgia.

2

Rilevava la Corte che non si trattava di delitti politici o di reati prescritti, che

Il pericolo concreto di sottoposizione a siffatto trattamento avrebbe
riguardato anche la Koberize, essendo sul punto richiamata una memoria
difensiva.
2.3. Altro motivo veniva proposto nell’interesse dei due ricorrenti in
relazione al loro radicamento nel territorio dello Stato.

3. Nelle more pervenivano provvedimenti emessi in data 23 e 24 luglio 2015
dalla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione

permesso di soggiorno per ragione umanitaria, di cui all’art. 5 comma 6, D.Igs.
25 luglio 1998 n. 286.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, per la parte concernente il ricorrente
Mezvrishvili, è fondato.
L’art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. impone in effetti alla corte di
appello di valutare se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta agli
atti, alle pene o ai trattamenti di cui all’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., tra
essi inclusi trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque atti che
configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
Sul punto la Corte di cassazione ha sottolineato che in tema di estradizione
per l’estero «osta ad una pronuncia favorevole della Corte d’appello non solo la
certezza ma anche il solo pericolo concreto che l’estradando sia sottoposto ad un
trattamento avente, in relazione alle sue condizioni di salute, un obiettivo
carattere inumano e degradante. (Fattispecie in cui l’estradanda, affetta da una
rara patologia che la esponeva al rischio di facili e ripetute infezioni anche gravi
dell’apparato respiratorio, sarebbe stata sottoposta ad un trattamento detentivo,
nello Stato richiedente, che avrebbe potuto divenire incompatibile con le sue
condizioni di salute, senza che fossero state rese note, dallo Stato medesimo, le
procedure e i presupposti per l’esercizio dei diritti difensivi in materia)» (Cass.
Sez. 6, n. 35892 del 12/7/2004, Sumanschi, rv. 229964).
La rilevanza delle condizioni di salute dell’estradando, ai fini della verifica del
concreto pericolo di sottoposizione a trattamento inumano e degradante, è stata
più di recente ribadita (Cass. Sez. 6, n. 11941 del 4/3/2014, S., rv. 259339, che
ha peraltro sottolineato l’irrilevanza di mere ragioni di opportunità, valutabili
esclusivamente dal Ministro della Giustizia).

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Internazionale, favorevoli alla concessione a ciascuno degli estradandi del

v

In tale prospettiva deve rilevarsi che nel corso del procedimento
l’estradando era stato colpito da grave patologia che aveva reso necessario un
intervento con impianto di quattro bypass.
Lo stato restrittivo in casi siffatti è legato alla concreta possibilità di
sottoposizione alle cure e all’assistenza necessarie e dunque alla disponibilità di
strutture in ambito carcerario nelle quali tale trattamento possa essere
assicurato in rapporto allo stato di salute e alla sua progressiva evoluzione.
Conseguentemente la Corte territoriale avrebbe dovuto dar conto

concrete condizioni di salute dell’estradando, anche previa assunzione di
informazioni tramite il Ministero della Giustizia.
D’altro canto la Corte di cassazione ha acquisito, tramite produzione da
parte dei ricorrenti, un principio di prova di segno contrario, in quanto nel
provvedimento della Commissione Territoriale adottato il 23 luglio 2015, con il
quale, pur respingendosi la richiesta di riconoscimento dello status di protezione
internazionale, è stato ravvisato il presupposto per la concessione di permesso di
soggiorno per ragione umanitaria, è contenuta l’affermazione che «le carceri
georgiane risultano per lo più essere conformi agli standard internazionali,
dall’altro le stesse non sembrano garantire un’assistenza sanitaria adeguata e
cure mediche efficaci» (si cita al riguardo United States Department of State,
2014 Country Reports on Human Rights Practices, Georgia, 25 June 2015).
Per quanto la Corte di cassazione sia anche giudice del merito, deve
nondimeno ritenersi che possa valutare solo il materiale allo stato acquisito,
dovendosi escludere che possa provvedere ad integrazioni probatorie (Cass. Sez.
2, n. 37023 del 29/9/2011, Colombo, rv. 251141).
Per questo si impone con riferimento al ricorrente Mezvrishvili
l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame del punto
segnalato.

2. Manifestamente infondati sono gli ulteriori motivi ed inammissibile è in
tale prospettiva il ricorso di Koberidze Tamar.
2.1. Fermo restando che è stato escluso per entrambi i ricorrenti lo status di
Protezione Internazionale, si osserva che nei provvedimenti della Commissione
Territoriale è stato riconosciuto che nelle carceri georgiane sono sostanzialmente
rispettati gli standard internazionali e che la Corte territoriale ha già escluso
l’esistenza di prove in ordine ad episodi di abuso su prigionieri nelle carceri della
Georgia, senza che siano stati addotti elementi di segno contrario o siano state
formulate censure specifiche nei confronti della sentenza impugnata.

4

dell’esistenza in Georgia di una propizia situazione carceraria in rapporto alle

Deve inoltre rilevarsi che i rilievi formulati con riguardo alle condizioni di
salute del Mezvrishvili non sono in alcun modo riproducibili in favore della
Koberidze.
Non rilevano neppure le ragioni che sono state poste dalla Commissione
Territoriale a fondamento della possibilità di rilascio in favore della Koberidze di
permesso di soggiorno per ragione umanitaria.
Nell’ambito della procedura di estradizione infatti devono valutarsi i
presupposti relativi alla legale possibilità dell’estradizione passiva, ogni altra

2.2. D’altro canto sono manifestamente infondate tutte le doglianze che
mirano ad estendere a questa procedura i presupposti previsti in materia di
mandato di arresto europeo.
In particolare deve ritenersi irrilevante la questione del radicamento sul
territorio dello Stato, come estesa in materia di mandato di arresto europeo per i
cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea dalla sentenza n. 227 del 2010
della Corte costituzionale, la quale ha invece escluso con sentenza n. 274 del
2011 che la mancata operatività della relativa causa di rifiuto in materia di
estradizione dia luogo a violazione degli artt. 27 comma terzo e 117 comma
primo della Costituzione.
Resta salva ogni valutazione di opportunità del Ministro della Giustizia.

3. All’inammissibilità del ricorso di Koberidze Tamar segue la condanna al
pagamento delle spese e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle
ammende, in relazione ai profili di colpa sottesi alla rilevata inammissibilità.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso di Koberidze e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di
Mezvrishvili e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo
giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 18/11/2015

Il Consigliere estensore

valutazione di opportunità essendo demandata al Ministro della Giustizia.

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