Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47234 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47234 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
USSIA ALFONSO N. IL 08/02/1951
avverso la sentenza n. 15783/2014 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 16/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
443443/sentite le conclusioni del PG Dott. P iqo L-0 c/R 1V -7
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Uditi difensor Avv.;

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G

Data Udienza: 18/11/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. I difensori di Ussia Alfonso hanno proposto ricorso per cassazione a
norma dell’art. 619 c.p.p., esponendo: a) che con la sentenza del 16 ottobre
2014 la Suprema Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso dello stesso Ussia
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 22 novembre 2013
(che confermava la sentenza del Tribunale di Crotone del 27 novembre 2012,

favoreggiamento aggravato ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/91); b) che la su
citata sentenza della Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata nei
confronti di Ussia Alfonso e di altri imputati, rinviando per nuovo giudizio ad altra
Sezione della Corte d’appello di Catanzaro; c) che lo sviluppo argomentativo
della motivazione e la sua conclusione, priva di alcuna direttiva impartita ad una
ipotetica Corte di rinvio sui punti controversi nel merito, unitamente alla
differente decisione di annullamento adottata nei confronti di altro ricorrente
(Cava Santo), lasciavano ritenere che la Corte avesse annullato la sentenza
impugnata senza alcun rinvio ad altra Sezione della su indicata Corte territoriale.

2. Ciò premesso, essi hanno chiesto di precisare se l’annullamento della
sentenza impugnata sia stato pronunciato con rinvio anche per il ricorrente Ussia
Alfonso e di dare in tal caso, eventualmente, le indicazioni pertinenti affìnchè la
Corte di rinvio possa applicare il disposto dell’art. 627, comma 3, c.p.p. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché proposto sulla base di una disposizione
normativa (l’art. 619 c.p.p., concernente le ipotesi di rettificazione di errori non
determinanti annullamento) il cui presupposto ed ambito di operatività (Sez. Un.,
n. 9973 del 24/06/1998, dep. 21/09/1998, Rv. 211072) vengono
impropriamente evocati in relazione ad una sentenza emessa da questa Suprema
Corte, il cui dispositivo, di chiara ed inequivocabile lettura, si chiede di voler
precisare, addirittura attraverso un non consentito riesame della sua
motivazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616

c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al

condannandolo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di

versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima congruo quantificare nella misura di euro
millecinquecento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.

Così deciso in Roma, lì, 18 novembre 2015

Il Consigliere estensore

spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle

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