Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47230 del 03/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 47230 Anno 2013
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RANESE SALVATORE N. IL 21/11/1977
avverso l’ordinanza n. 26/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 27/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 03/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 marzo 2012 il Tribunale di sorveglianza di Bologna
ha dichiarato l’esito negativo della prova nei confronti di Ranese Salvatore,
affidato in prova al servizio sociale dallo stesso Tribunale, con ordinanza del 30
settembre 2005, in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo emesso
il 3 giugno 2004 dalla Procura della Repubblica di Avellino, integrato con

proseguito l’attività delittuosa durante il corso della misura alternativa e
successivamente.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 47 Ord. Pen. in relazione ai
canoni ermeneutici fissati dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, e
carenza e sonnmarietà della motivazione relativamente ai presupposti di
revocabilità ex tunc della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto l’esito negativo della prova per
tutto il periodo trascorso dal ricorrente in affidamento in prova al servizio sociale
con argomentazioni adeguate, esaustive in fatto per la loro coerenza interna e
per la loro logica congruenza alle risultanze acquisite, e corrette in diritto per
l’esatta interpretazione e applicazione dei principi di diritto in materia.
La valorizzazione dell’avvenuta commissione da parte del condannato del
reato di rapina aggravata il 18 gennaio 2006, in costanza del periodo di
affidamento in prova, è stata accompagnata dal riferimento alle ulteriori
condotte illecite, tenute dallo stesso nel medesimo periodo, e alla prosecuzione
del suo comportamento antisociale anche successivamente, attestato dalla sua
sottoposizione a custodia cautelare in carcere per i reati di concorso in rapina
aggravata continuata e di porto abusivo di arma a seguito di fermo di polizia
giudiziaria del 7 dicembre 2011.
I rilievi conclusivi del Tribunale, secondo i quali – del tutto in linea con il
condiviso costante orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 10530 del

2

successivo provvedimento dell’Il ottobre 2005, per avere il condannato

27/02/2002, dep. 13/03/2002, Martola, Rv. 220877) – tali emergenze
evidenziano il mancato conseguimento dell’obiettivo di recupero sociale del
condannato, che sottende l’adesione meramente apparente dello stesso a
modelli socialmente validi durante il periodo di affidamento, resistono alle
censure difensive, che infondatamente censurano la non corretta applicazione
dei principi di diritto in materia e genericamente esprimono un diffuso dissenso
di merito rispetto alla condotta valutazione dei dati fattuali, seguendo un
percorso non consentito in sede d’indagine di legittimità sul discorso

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

giustificativo della decisione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA