Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4723 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4723 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PARADISO NICOLA N. IL 04/11/1979
avverso l’ordinanza n. 833/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
31/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. eleb 91631/4-2,,
444 Le- cLeArr;”‘ikt9.45).214502 ,y2 Q3’ 0.k.gotottems).
(44-12.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2012

La prova dei reati di cui al capo C14 fondava su una serie di intercettazioni telefoniche ed
ambientali tra il Paradiso e altri soggetti, da cui si desumeva l’esistenza tra loro di traffici illeciti
e in particolare (da certi accenni di quantità e qualità, nonostante il parlar criptico) di sostanza
stupefacente. Quanto alla Smart ricettata, essa era rinvenuta, ad un controllo su strada della
PS, sul cassone del carro attrezzi di tale Manna Massimo, da quello guidato con accanto il
Paradiso. Di qui la conferma della gravità del quadro indiziario e delle esigenze cautelari.
Ricorreva per cassazione l’indagato personalmente, deducendo con unico motivo violazione di
legge sia sui gravi indizi di colpevolezza che sulle esigenze cautelari: 1) quanto ai primi, essi
erano incoerentemente desunti dal giudice solo da intercettazioni telefoniche senza riscontro e
senza valore indiziante nei confronti del ricorrente, trattandosi di meri appuntamenti aventi a
verosimile oggetto la vendita di autovetture, attività di cui si occupava come intermediario; 2)
quanto alle seconde, esse erano desunte solo da un precedente specifico risalente al 2005,
laddove la pretesa esigenza di evitare la reiterazione del delitto sarebbe stata soddisfatta da
una semplice misura domiciliare.
All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.
Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. Esso tende indebitamente a sovrapporre
le proprie valutazioni al giudizio correttamente e motivatamente espresso dal Tribunale, che,
analizzando le varie telefonate intercorse tra il Paradiso e i suoi interlocutori, ne trae fondato
convincimento circa l’oggetto illecito di esse, segnatamente riferibile alla droga, visti i ripetuti
riferimenti ponderali o numerici (cinquanta grammi, cinque pezzi) o qualitativi (“la bianca”,
“quella grigia”) ed il palese uso di termini in codice (le fotocopie, i documenti, ecc.). Il tutto in
un contesto di appuntamenti e di solleciti senza alcuna verosimiglianza (neppure se riferiti alla
dedotta attività di intermediazione del Paradiso nella compravendita di automobili) se i termini
usati fossero interpretati nel loro significato letterale. Nulla quaestio sulla ricettazione. Del pari
corretto e motivato il giudizio sulle esigenze cautelari, basato non solo sui precedenti penali del
soggetto, ma anche sulle caratteristiche dell’attività di spaccio (condotto in modo continuativo,
con significativa organizzazione di persone e mezzi). Valutata (negativamente) anche la varietà
delle attività illecite (il concorso nella ricettazione sub C26).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una adeguata sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).
Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell’art. 94, co. Iter, n. att. cpp_
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo
e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
1

Con ordinanza 31/5/12 il Tribunale di Bari rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse
di Paradiso Nicola avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del
detto Paradiso il 24/4/12 dal Gip di quello stesso Tribunale per i reati di spaccio continuato in
concorso di sostanze stupefacenti (acquistati da Clenna Luciano e Franchelli Antonio e venduti
all’acquirente-spacciatore Di Matteo Ernesto Moreno e ad altri acquirenti tossicodipendenti: in
San Severo e in Torremaggiore dal 2/2 al 2/3/10, capo C14) e di ricettazione di un’autovettura
Smart oggetto di furto in danno di tal Gualano Leonardo (acc. sulla SS n. 16 tra Lucera e San
Severo il 3/3/10, capo C26).

Trasmessa copia ex art 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, I Ì 3 0 6Fit 2013
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto
penitenziario ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter, n. att. cpp_

Roma, 11/12/12

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