Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4723 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4723 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRUSCA LAURENTIU FLORIAN N. IL 27/01/1983
avverso la sentenza n. 1328/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

35367/2013
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Sostiene che per ognuno dei quattro fatti contestati
non esistono prove sufficienti di responsabilità, tanto che i coimputati sono stati
assolti, e che gli aumenti di pena avrebbero dovuto essere più contenuti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti.
In ordine alla responsabilità per i contestati reati deve rilevarsi la assoluta
inconsistenza delle censure che ripropongono, con meri adeguamenti formali, i motivi
di appello ed incorrono nella sanzione della inammissibilità sia per l’assenza di
specificità sia per la loro sostanziale valenza di censure in fatto.
A tale ultimo riguardo, occorre ricordare che il sindacato della Cassazione è limitato
alla sola legittimità, sì che esula dai poteri della stessa quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, anche laddove venga prospettata
dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali.
Nella specie, nel formulare le proprie censure il ricorrente non evidenzia, come
imposto dalla legge,
manifeste carenze o illogicità della motivazione, rese
immediatamente palesi dalla lettura della sentenza impugnata, ma argomenta sulla
possibile diversa interpretazione dei dati di fatto. Né alcuna erronea applicazione di
legge
o illogicità è ravvisabile nella valutazione del compendio indiziario
conformemente effettuato dai giudici dei due gradi di merito, dovendosi in particolare
richiamare la precisa e puntuale disamina degli indizi effettuata dalla sentenza della
Corte di appello, che è pervenuta alla conferma della affermazione di responsabilità
del Trusca stante la gravità, pluralità e convergenza degli stessi (stesse modalità
operative e stesso oggetto per tutti i furti; utilizzazione di mezzi provenienti dalla
Romania di cui uno segnato da una T rovesciata); e dell’a loro natura individualizzante
atteso che solo per il Trusca è stata possibile una sicura individuazione sulla base
dell’abbigliamento (stessa maglietta, stessi jeans e stesse ciabatte), della ferita al
braccio, del possesso al momento del fermo, di un cellulare che è risultato attivo nel
luogo e nel tempo dei vari furti.
Le censure che riguardano
il trattamento sanzionatorio sono altrettanto
inammissibili perché riguardano l’esercizio del potere discrezionale che compete al
giudice in punto di dosimetria della pena, qui correttamente esercitato valorizzando
la gravità dei fatti e i precedenti penali.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.q.

1

La Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine con la
quale Trusca Laurentiuror- Florian è stato ritenuto responsabile di 3 furti consumati
ed 1 tentato avvenuti a danno di una azienda agricola e, ritenuta la continuazione con
altro analogo reato già in precedenza giudicato, è stato condannato alla pena di
giustizia.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).

Così deciso in Roma il 6.11.2014

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