Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4722 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4722 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RONZITTI ANTONIO N. IL 19/12/1963
avverso la sentenza n. 3628/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 02/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Ronzitti Antonio in ordine al reato di cui
all’art.624 bis comma 2 c.p., ha proposto ricorso in cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di legge,
essendo sussistente, a suo avviso, il furto di minore gravità

applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4
c.p..
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di L’Aquila ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità in ordine al reato di cui
all’art.624 bis, comma 2, c.p., non essendoci assolutamente prova
del “grave e urgente bisogno” che costituisce presupposto della
fattispecie di cui all’art.626 c.p. e anche a proposito della
insussistenza delle condizioni che legittimano l’applicazione
dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., non essendo stato il
danno cagionato alla persona offesa di speciale tenuità.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

previsto dall’art.626 n.2 c.p. e in relazione alla mancata

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese

QA

processuali e al versamento della somma

di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
nte

Ion/i glJe es

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