Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47218 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47218 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALLAH OUSAMA N. IL 16/07/1992
avverso la sentenza n. 8795/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Pt’Ut
che ha concluso per /1.

Udito, per I/a:te civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/11/2015

31693/15 RG

1

RITENUTO IN FATTO
1. Avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli in data 8.1-9.3.15
ha confermato la sua condanna per reato di trasporto di 81,63 gr. di eroina (fatto
del 8.5.14, con la recidiva specifica infraquinquennale), Ousama Fallah ricorre
enunciando a mezzo del difensore due motivi di ‘evidente carenza della

RAGIONI DELLA DECISIONE
2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.
Entrambi i motivi sono infatti diversi da quelli consentiti: a fronte di specifica
motivazione della Corte d’appello sui due punti (pagina seconda della motivazione),
il ricorrente svolge deduzioni in fatto volte a sollecitare una preclusa rivalutazione
del merito degli apprezzamenti.
Quanto all’ipotesi lieve, è anche insegnamento consolidato di questa Corte che
il solo dato quantitativo può essere idoneo a negarne la configurabilità nel singolo
caso. Nella fattispecie, l’apprezzamento di merito che compete ai Giudici d’appello
non si manifesta sul punto palesemente incongruo, sicché anche tale aspetto della
seconda censura risulta manifestamente infondato.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19.11.2015

motivazione’ sui punti del diniego delle attenuanti generiche e dell’ipotesi lieve.

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