Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47216 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47216 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIRAS SAVERIO FRANCESCO ALESSIO N. IL 02/02/1967
avverso la sentenza n. 194/2015 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
18/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 41~a ét
che ha concluso per 9
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1,1

Udito, per 14. arte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 18/11/2015

30029/15 RG

1

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, con sentenza del
18.5.15 ha confermato la condanna di Saverio Francesco Alessio Piras per la
detenzione a fine di spaccio di un panetto di sostanza che (riferisce la sentenza)
sembrava hashish ma, dopo le analisi, era risultata contenere codeina, morfina,
6-monacetil

morfina,

diacetilmorfina

(eroina),

caffeina

e

acetaminofene. In esito a successiva perizia, il peso era risultato di complessivi
478,5 grammi, contenenti al 4,5% eroina pura (quindi 21,5 gr.), mista a numerosi
sottoprodotti di lavorazione: si trattava del cosiddetto cobret, costituito dai residui
della lavorazione dell’eroina e assunto di solito per via inalatoria; all’apertura del
reperto, la sostanza si presentava bruna, compatta ma pastosa, dall’acuto odore di
aceto.
In punto pena, la Corte sassarese aveva accolto l’appello del pubblico
ministero, elevando la pena base ai minimi edittali come ripristinati in esito alla
sentenza 32/2014 della Corte costituzionale.

2. Nell’interesse dell’imputato ha proposto ricorso il difensore, enunciando
quattro motivi:
-1. Violazione di legge in relazione alla disapplicazione dell’art. 47 c.p. e vizi
alternativi della motivazione sul punto: il ricorrente ripropone la tesi difensiva
disattesa dai Giudici del merito, secondo cui Piras sarebbe stato convinto di aver
acquistato, poco prima dell’intervento di polizia presso la sua abitazione, hashish e
non la sostanza accertata, tesi che avrebbe trovato conferma nelle apparenze della
sostanza quali pure descritte dalla stessa polizia giudiziaria e dalla perizia, mentre
l’aspetto afferente l’odore non avrebbe dovuto esser considerato perché il pacco
sigillato non sarebbe stato ancora aperto; le contrarie argomentazioni della Corte
sassarese sarebbero mere congetture, in particolare non essendo risultato se egli
avesse effettivamente pagato la fornitura ed a quale prezzo;
-2.

Errata qualificazione del fatto come reato, perché la vicenda (essendo

l’imputato consumatore di tale sostanza e tenuto conto del rinvenimento in unico
panetto) avrebbe dovuto esser qualificata come detenzione di ritenuto hashish
destinato al consumo personale;
-3.

Violazione di legge e vizi alternativi della motivazione per la mancata

applicazione dell’ipotesi lieve: il cobret non sarebbe indicato nelle tabelle previste

acetilcodeina,

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2

dalla legge 79/14, né la quantità di sostanze pur riconducibili alle originarie tabelle
(in particolare i 21 gr. di eroina) risulterebbe provato avere qualità tale da esulare
complessivamente da un dato quantitativo compatibile con il riconoscimento
dell’ipotesi lieve (anche in ragione dell’uso mediante inalazione e non per
endovena);
-4. Violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche.

RAGIONI DELLA DECISIONE

al pagamento delle spese processuali.
Il primo motivo è infondato, ai limiti dell’inammissibilità laddove, in definitiva,
svolge censure sostanzialmente afferenti il merito. Il ricorrente infatti ripropone
deduzioni già valutate espressamente e disattese con motivazione specifica e non
apparente, per sé immune da manifesta illogicità o contraddittorietà. In particolare
la Corte d’appello ha valorizzato: l’esperienza specifica e pluriennale dell’imputato
(anche ripetutamente condannato per reati della medesima indole); l’insostenibilità
(p. 6) di una truffa del venditore che consegni a un esperto del settore sostanza
stupefacente di maggior pregio e valore rispetto a quella richiesta e di un
acquirente esperto che non operi alcuna verifica pur a fronte di costo comunque
impegnativo; l’identità della pellicola che sigillava il panetto con quella presente sul
tavolo a fianco dello stesso (indice di un confezionamento quantomeno ‘rivisitato’: il
ricorso ignora il punto); le dinamiche dell’arresto che escludevano una ricezione nel
precedente brevissimo tempo indicato dall’imputato. In termini immuni dai soli vizi
rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. E, cod. proc. pen. ha desunto dalla
complessiva valutazione di tali elementi di fatto e logici la consapevolezza
dell’imputato sull’effettiva qualità della sostanza acquistata (Sez.4 sent.
15388/2005). Quanto all’assenza del dato certo dell’importo effettivamente
corrisposto all’acquirente dal PIRAS (il ricorso deduce in proposito che “non si sa se
ed eventualmente che prezzo l’imputato avesse pagato”, p. 8), deve osservare la
Corte che l’incompletezza dell’allegazione in fatto che sostiene un’ipotesi difensiva
che deve modificare la non contrastata apparenza della realtà materiale accertata
(come è quella della prospettazione di un errore cognitivo/volitivo interno alla
persona dell’imputato tendenzialmente idoneo ad influire sull’apprezzamento
giuridico della realtà materiale pacificamente ricostruita) si risolve in un profilo di
genericità della prospettazione medesima. Qui viene in rilievo non tanto il tema
della ripartizione dell’onere della prova, bensì quello, del tutto diverso, di
completezza della deduzione in fatto che costituisce il presupposto essenziale per la

3. Il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente

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valutazione e l’eventuale accoglimento della ricostruzione di sussistenza di un
errore valutativo dell’interessato.
Il secondo motivo è assorbito dalla reiezione del primo.
Il terzo motivo è infondato. La Corte d’appello ha risposto specificamente alla
corrispondente doglianza di merito devolutale (p. 7 paragr. 2.1) e la difesa
equivoca sul significato della percentuale del 4,5%: quella è la percentuale di
purezza dell’eroina rispetto alla globalità delle sostanze, senza alcuna manifesta
illogicità giudicata sufficiente anche per escludere il quinto comma (alla luce delle

sostanza)
Il quarto motivo è inammissibile perché diverso da quelli consentiti. A fronte
di motivazione specifica sul punto (p. 3 ed 8 paragrafo 2.2 sent. impugnata), le
doglianze attengono a precluso merito.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, il 18.11.2015

considerazioni svolte dalla Corte sulla pericolosità complessiva della peculiare

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