Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47213 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47213 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAGANO GIUSEPPE N. IL 23/03/1981
avverso la sentenza n. 9430/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 9,q-,2 L c,
che ha concluso per m
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 4 luglio 2014 la Corte d’appello di Napoli ha
confermato la sentenza emessa il 25 febbraio 2009 dal Giudice monocratico del
Tribunale di Napoli, che condannava Pagano Giuseppe alla pena di mesi sei di
reclusione per il reato di cui all’art. 385, commi 1 e 3, c.p., commesso in Marano

2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore del Pagano, che ha dedotto due motivi di doglianza.

2.1. Violazione degli artt. 484, comma 2-bis e 420-ter, comma 5, c.p.p., per
avere la Corte d’appello omesso di valutare l’istanza di rinvio tempestivamente
depositata dal difensore in Cancelleria il 2 luglio 2014 per concomitante impegno
professionale dinanzi ad altra sede giudiziaria.

2.2. Erronea applicazione ed omessa motivazione in punto di riconoscimento
della circostanza aggravante della recidiva facoltativa di cui all’art. 99, comma 4,
c.p. e del correlativo aumento di pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto con assorbimento delle
residue doglianze difensive, emergendo dagli atti processuali che la Corte
d’appello ha omesso di pronunciarsi sull’istanza di differimento dell’udienza del 4
luglio 2014: istanza ritualmente depositata dal difensore, per un concomitante
impegno professionale, in data 2 luglio 2014, avendo ricevuto notifica dell’avviso
di fissazione della relativa udienza camerale dinanzi alla Corte d’appello solo il 30
giugno 2014.

2. Al riguardo è nota la regula iuris desumibile dalla costante giurisprudenza
di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, dep. 02/11/2009,
Rv. 245127; Sez. 6, n. 10376 del 22/01/2008, dep. 06/03/2008, Rv. 238926),
secondo cui, in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore,
l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza determina il difetto di
assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178,
comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. .

il 24 febbraio 2009.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo
giudizio ad altra Sezione della Corte distrettuale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello

Così deciso in Roma, lì, 18 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

di Napoli per nuovo giudizio.

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