Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4721 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4721 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DE ROSA CARMINE N. IL 18/04/1971
avverso l’ordinanza n. 2026/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
17/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
L.
43dre”, GLC

Uditoi(difensorcAvv.r;
,

itsw,a2—

Data Udienza: 11/12/2012

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, fl.

3 1ì 6Ett 2°13-

;

Con ordinanza 17/5/12 ex art. 310 cpp il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l’appello di
De Rosa Carmine avverso l’ordinanza 1 0/2/12 della Corte di Appello di Napoli che rigettava la
sua istanza volta ad ottenere gli arresti domiciliari per motivi di salute.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo con unico motivo vizio (difetto assoluto) di
motivazione: il Tribunale in appello non aveva preso in esame le specifiche doglianze difensive
e precisamente la consulenza tecnica di parte allegata all’istanza in ordine alla incompatibilità
del regime carcerario con la disabilità motoria del detenuto, la condizione di vita degradante e
disumana in ambiente carcerario per chi, come il De Rosa, era costretto su una sedia a rotelle
e il venir meno, infine, delle esigenze cautelari e per la stessa impossibilità a deambulare e per
il tempo (dal 14/7/09) ininterrottamente trascorso in custodia. Chiedeva l’annullamento.
All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso, la difesa il
suo accoglimento.
Il ricorso, infondato, va rigettato. Invero il Tribunale non ha ignorato la patologia di cui il De
Rosa è portatore (già emergente dalla cartella clinica e dalla relazione sanitaria menzionate nel
provvedimento), ma ha puntualmente applicato la giurisprudenza in materia, secondo cui (v.
già Cass., sez. feriale, sent. n. 2527 del 24/7/90, rv. 185072) “in tema di arresti domiciliari per
ragioni di salute, l’apprezzamento negativo anche di uno solo degli elementi indicati nell’art.
274 cod. proc. pen. è sufficiente a motivare il diniego del beneficio. Infatti, per la concessione
degli arresti domiciliari per ragioni di salute, è necessario che non ostino quelle prescritte dal
citato art. 274, onde l’esame delle condizioni di salute, che ha sempre carattere subordinato
rispetto alle preminenti esigenze di difesa sociale, può essere effettuato esclusivamente
quando non esistono controindicazioni in termini di cautela processuale, non potendo peraltro
la custodia domiciliare garantire siffatte esigenze di tutela della collettività, se il giudice ritiene
la pericolosità dell’imputato evidenziabile in base agli stessi elementi di accusa”. E’ il caso in
esame, dove il Tribunale (con implicito richiamo all’art. 274.1., lett. c, cpp) ha evidenziato la
gravità del fatto, un tentato omicidio con l’uso di un coltello a serramanico.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali (art. 616 cpp).
Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell’art. 94, co. Iter, n. att. cpp_
Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto
penitenziario ai sensi dell’art. 94, c 1-t r n. t . cpp_
Roma, 11/12/12

IN CANCELLAIIRIA

Conformemente al giudizio espresso dal giudice della cognizione, il Tribunale (premesso che a
fronte della gravità del reato di tentato omicidio ascritto al De Rosa non era stato dedotto dalla
difesa alcun elemento che modificasse la valutazione delle esigenze cautelari) non ravvisava,
dall’acquisita cartella clinica dell’imputato, i gravi motivi di salute posti a base dell’istanza di
sostituzione della più grave misura in atto della custodia in carcere con quella domiciliare. In
particolare la patologia di tipo ortopedico risultava sostanzialmente stabile ricorrendo un “buon
equilibrio emodinamico”.

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