Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4721 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4721 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DAL POZZOLO DENIS N. IL 02/05/1978
avverso la sentenza n. 95/2013 TRIBUNALE di BASSANO DEL
GRAPPA, del 19/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 06/11/2014

13 Dal Pozzolo

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza recante applicazione
della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, 2
bis e 2 sexies del Codice della strada, censurando la disposta revoca della patente-.
L’impugnazione è manifestamente infondata.

quale conseguenza obbligata(‘è sempre disposta’) del reato aggravato contestato ai sensi del
comma 2 bis del richiamato art. 186.

Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a
titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 6 novembre 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

Infatti la sanzione amministrativa accessoria in questione è espressamente prevista

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