Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47204 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47204 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto daCampanella Carmelo Bruno, nato il 15.1.1947 avverso
la sentenza della Corte di Appello di Genova del 31.1.2013. Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la
requisitoria del sostituto procuratore generale Luigi Riello, il quale ha concluso
chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio per estinzione del reato
per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la
sentenza del Tribunale della medesima città in data 16 luglio 2010 di
condanna di Campanella Carmelo Bruno per il delitto di appropriazione
indebita aggravata giacché, approfittando della sua qualità di amministratore
condominiale, al fine di procurarsi un ingiusto profitto si era appropriato della
somma complessiva di euro 42.795,65 che i condomini gli avevano
consegnato.
Ricorre personalmente l’imputato lamentando inosservanza degli articoli 646 e
61 n. 11 del codice penale per non avere la Corte di appello svolto una

Data Udienza: 13/11/2013

rigorosa valutazione dei rapporti di dare ed avere onde verificare se nel caso
di specie si fosse effettivamente consumato o meno un illecito; a tal riguardo
si lamenta anche vizio di motivazione per avere ritenuto la Corte di appello
sussistente il dolo di appropriazione indebita pur essendosi l’imputato limitato
ad effettuare dei prelievi al fine recuperare alcuni esborsi anticipati
personalmente dell’interesse del condominio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale
compiutamente motivato a pagina 3-4 della sentenza impugnata tutte le
ragioni poste a base della propria decisione, e limitandosi l’imputato a
svolgere in questa sede motivi palesemente generici e come tali inammissibili
su profili peraltro già ampiamente valutati dalla corte territoriale, con ciò
dimostrando anche un evidente difetto di correlazione con la sentenza che si
pretenderebbe di criticare.
Basterà ricordare come la Corte di appello abbia da un lato argomentato
sull’indubbio fatto di appropriazione indebita per come ampiamente
riscontrato dalla documentazione raccolta in istruttoria e di come sussistesse
in capo all’imputato sicuramente il dolo di reato attesa la sua qualifica
professionale di amministratore condominiale ed avendo egli agito
appropriandosi di somme messe a sua disposizione dai condomini per lo
svolgimento dei compiti assegnati.
Da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le norme
sulla prescrizione del reato – non ancora maturata alla data della decisione di
appello – dal momento che – secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di
questa Corte – l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla
mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’articolo 581
cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il
formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’articolo 129 cod. proc. pen. (cfr.: Cass. Sez. Un., sent. n. 21 del
11.11.1994 dep. 11.2.1995 rv 199903; Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22.11.
2000 dep. 21.12.2000 rv 217266).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.

PQM

2

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deliberato il 13.11.2013

Fabrizio Di Marzio

Il P sidente
Anton

sposito

Il Consigliere estensore

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