Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47204 del 07/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47204 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUSSO SALVATORE N. IL 10/10/1979
avverso la sentenza n. 3235/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fy\c„
che ha concluso per
“ne– At93,

Udito, per la parte vile, l’Avv
Uditi difensoreAvv.

CULI\

Data Udienza: 07/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

Con provvedimento del 26 febbraio 2015, in parziale riforma

dell’appellata sentenza del Tribunale di Palermo del 20 aprile 2014, ritenuta la
continuazione con i reati di cui alle sentenze emesse dal Gup presso il Tribunale
di Palermo del 12 ottobre 2010 (irrevocabile il 5 luglio 2011) e dell’8 novembre
2011 (irrevocabile il 5 ottobre 2012), la Corte d’appello della stessa città ha
rideterminato nei confronti di Musso Salvatore la pena complessivamente
inflittagli in anni nove e mesi otto di reclusione e 48.000 euro di multa in

G2) (la prima imputazione riguarda la detenzione di sette involucri di sostanza
stupefacente del tipo eroina rinvenuti in un’intercapedine nel muro perimetrale di
un edificio, mentre le ulteriori contestazioni riguardano cessioni di singole dose di
eroina a diversi acquirenti; la prima e la terza contestazione con l’aggravante di
aver commesso il fatto nelle immediate vicinanze di un plesso scolastico).
2.

Avverso la sentenza ha presentato personalmente ricorso Musso

Salvatore, difeso dall’Avv. Giuseppina Gangi, e ne ha chiesto l’annullamento per i
seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo E2), per avere la
Corte d’appello attribuito a Musso sia la cessione, sia la detenzione di
stupefacente, sebbene il sequestro dei sette involucri di sostanza sia avvenuto a
carico di ignoti e nell’annotazione di P.G. si legga che l’imputato fosse visto non
prelevare un sacchetto dal nascondiglio nel muro, ma soltanto avvicinarvisi.
2.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309/1990 in riferimento ai reati di cui ai capi E2), F2) e G2),
per avere la Corte escluso la sussistenza dei presupposti dell’ipotesi lieve,
seppure compatibile con un’attività di spaccio non occasionale.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile, mentre la difesa di Musso Salvatore ha insistito per l’accoglimento
del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le deduzioni mosse e va pertanto
rigettato.
2. Con riguardo al primo motivo, va evidenziato come tutte le censure
dedotte si sviluppino sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre
un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai
decidenti di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli
delineati nell’art. 606 cod. proc. pen., il che fuoriesce dal perimetro del sindacato
rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo
2

relazione a diverse violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 sub capi E2), F2) e

tracciata da questa Corte regolatrice, l’epilogo decisorio non può difatti essere
invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura”
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma
assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da
preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come
maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità
esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata
(Cass. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del

3.

D’altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella

motivazione sviluppata in relazione al reato di cui al capo E2). I Giudici della
cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale ed adeguata, le ragioni
per le quali abbiano ritenuto fondata la detenzione delle sette dosi di
stupefacente oggetto di contestazione, sebbene il sequestro di esse sia avvenuto
a carico di ignoti, argomentando come Musso fosse osservato dagli operanti di
RG. avvicinarsi al muro, prelevare un sacchetto ed estrarvi un qualcosa e quindi
– controllato dopo il fugace contatto con il conducente di un’auto – trovato in
possesso della somma di 305 euro.

4. Infondato è anche il secondo motivo con il quale il ricorrente ha eccepito
la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla denegata
applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

5. Al riguardo giova rammentare come, secondo il consolidato insegnamento

di questa Corte in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del
diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73,
comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 (diventata fattispecie autonoma di reato
con L. n. 79/2014), il giudice sia tenuto a valutare complessivamente tutti gli
elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi,
modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto
materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della
condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento
dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che
la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (Sez. 4, n. 6732 del
22/12/2011, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 3, n. 23945 del
29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651).
In altri termini, ferma la possibilità di configurare la lieve entità del fatto
anche in caso di un’attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, detta
3

16/11/2006, Rv. 235507).

fattispecie non può ravvisarsi quando, nonostante l’esiguità dei singoli
quantitativi di droga ceduti, le modalità e le circostanze del fatto impediscano di
inquadrare la condotta in termini di modesto disvalore.
7. Di tali coordinate ermeneutiche ha fatto corretta applicazione il Collegio
della cautela là dove ha escluso la ravvisabilità nella specie della lieve entità del
fatto, evidenziando, per un verso, la continuità e la professionalità dell’illecito
agire, per altro verso, la disponibilità da parte dell’imputato di quantitativi
rilevanti di stupefacente, seppure frazionati nelle dosi di volta in volta cedute.

configurabile la fattispecie delineata nel comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990,
in quanto la continuità e sistematicità del commercio al minuto di sostanze
stupefacenti ed i quantitativi di sostanza complessivamente trattati nonché le
modalità professionali della condotta, evidenziate dai Giudici di merito, si
pongono in evidente distonia rispetto alla ratio della lieve entità del fatto, che come già rilevato – si giustifica in presenza di condotte di minor disvalore
sociale: le modalità e le circostanze dell’agire ed il complessivo dato ponderale
della sostanza – come ricostruiti nel processo di merito – presentano connotati
inconciliabili con l’invocata ipotesi lieve, in quanto dimostrativi di un agire teso a
favorire la circolazione degli stupefacenti, con conseguente non trascurabile
entità della lesione o della messa in pericolo del bene protetto dalla norma
incriminatrice, che va riferito all’interesse sociale ad evitare ogni diffusione delle
sostanze droganti.
8. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.

P.Q•M•

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2015

Il consigliere estensore

Con considerazioni pertinenti ed adeguate il Tribunale ha allora stimato non

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