Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4720 del 20/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4720 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALIAJ TOMOR N. IL 20/02/1985
avverso l’ordinanza n. 900/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 15/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/serrtite le conclusioni del PG Dott. (< C_A O Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 20/11/2013 Ritenuto in fatto. 1.11 15 gennaio 2013 il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate da
Aliaj Tomor in relazione alla pena di due anni, nove mesi e ventitré giorni di
reclusione, costituente il residuo della sanzione di tre anni di reclusione inflitta in
ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. anche dall'UEPE, che riferiva di non avere potuto effettuare l'indagine sociofamiliare in vista dell'udienza, in quanto il soggetto, nonostante le varie
convocazioni e le diverse visite domiciliari, era risultato irreperibile.
2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Aliaj Tomor, il quale formula le seguenti censure.
Lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione
relativamente alla valorizzazione dell'assenza del condannato dal territorio dello
Stato, non ascrivibile a volontà di sottrazione o di non collaborazione, ma ad una
situazione di impossibilità oggettiva, dovuta al decreto di espulsione emesso dal
Prefetto di Teramo.
Deduce, inoltre, violazione ed erronea applicazione della legge penale con
riguardo all'omesso rispetto, da parte dell'UEPE, delle formalità previste per la
ricerca degli irreperibili.
Osserva in diritto.
Il ricorso non è fondato. Il suo esame impone una duplice premessa.
1. Le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie l'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare), possono essere,
qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, applicate
anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello
Stato e sia privo del permesso di soggiorno (Sez. U, n. 14500 del 28 marzo 2006;
Sez. 1, n. 17334 del 4 aprile 2006). Pertanto l'accertamento delle effettive
probabilità di recupero sociale dello straniero condannato, anche se destinatario di
espulsione amministrativa, deve essere compiuto in concreto, tenendo conto delle
specifiche condizioni personali dello stesso e delle diverse opportunità trattamentali
offerte da ciascun tipo di misura alternativa.
1 Il Tribunale fondava la sua decisione sullo stato di irreperibilità, documentato 2.L'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale implica il
necessario svolgimento in Italia, in quanto i centri di servizio sociale per adulti sono
deputati a svolgere solo in ambito nazionale la loro attività che, per le sue
peculiarità e la sua specifica natura, non é ricompresa tra le funzioni statali
esercitabili all'estero da parte di uffici consolari (Sez. 1, n. 18862 del 27 marzo
2007).
3.Ciò posto, nel procedimento di sorveglianza per la concessione della misura sorveglianza, al fine della formulazione del giudizio prognostico sulla idoneità della
misura a contribuire alla rieducazione del condannato e ad assicurare la prevenzione
dal pericolo di commissione di ulteriori reati, è libero di disporre le indagini più
opportune, atte a fornire elementi di giudizio, compresa l'acquisizione del parere,
non vincolante degli Uffici locali di esecuzione penale esterna (UEPE) previsti
dall'art. 72 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche che collaborano con i Centri di
servizio sociali ai quali espressamente è affidato, ai sensi dell'art. 118, comma 7,
del Regolamento, il compito di osservazione esterna per l'applicazione delle misure
alternative. Attesa la centralità dell'osservazione, il Tribunale di sorveglianza ben
può trarre utili elementi, per valutare credibilità e resipiscenza del condannato, dalla
sua omessa presentazione allo incontro sollecitato dal servizio stesso.
Di conseguenza il comportamento del condannato che, dopo aver chiesto la
concessione di una misura alternativa in questione, non si adoperi per rendersi
reperibile e per stabilire i necessari contatti con gli assistenti sociali è
indubbiamente indicativo della mancanza di volontà collaborativa con gli operatori
del servizio sociale, e tale comportamento ben può essere valutato in chiave
negativa dal Tribunale di Sorveglianza ai fini del diniego delle misure alternative
richieste.
4.Nel caso in esame il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione
dei principi in precedenza illustrati, in quanto, con motivazione esente da vizi logici
e giuridici, ha valorizzato, ai fini del diniego delle misure richieste, la circostanza
che il condannato, pur avendo avuto rituale notifica dell'udienza camerale, nel
luogo indicato ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis c.p.p., ha omesso di attivarsi per
rendersi reperibile e per stabilire i doverosi contatti con i competenti uffici
territoriali di esecuzione penale esterna che, nel rispetto della normativa vigente,
avevano provveduto alla sua convocazione per intraprendere l'osservazione.
2 alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma, il 20 novembre 2013.