Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4720 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4720 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALIAJ TOMOR N. IL 20/02/1985
avverso l’ordinanza n. 900/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 15/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/serrtite le conclusioni del PG Dott. (< C_A O Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 20/11/2013 Ritenuto in fatto. 1.11 15 gennaio 2013 il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate da Aliaj Tomor in relazione alla pena di due anni, nove mesi e ventitré giorni di reclusione, costituente il residuo della sanzione di tre anni di reclusione inflitta in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. anche dall'UEPE, che riferiva di non avere potuto effettuare l'indagine sociofamiliare in vista dell'udienza, in quanto il soggetto, nonostante le varie convocazioni e le diverse visite domiciliari, era risultato irreperibile. 2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Aliaj Tomor, il quale formula le seguenti censure. Lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione relativamente alla valorizzazione dell'assenza del condannato dal territorio dello Stato, non ascrivibile a volontà di sottrazione o di non collaborazione, ma ad una situazione di impossibilità oggettiva, dovuta al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Teramo. Deduce, inoltre, violazione ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'omesso rispetto, da parte dell'UEPE, delle formalità previste per la ricerca degli irreperibili. Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato. Il suo esame impone una duplice premessa. 1. Le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie l'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare), possono essere, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno (Sez. U, n. 14500 del 28 marzo 2006; Sez. 1, n. 17334 del 4 aprile 2006). Pertanto l'accertamento delle effettive probabilità di recupero sociale dello straniero condannato, anche se destinatario di espulsione amministrativa, deve essere compiuto in concreto, tenendo conto delle specifiche condizioni personali dello stesso e delle diverse opportunità trattamentali offerte da ciascun tipo di misura alternativa. 1 Il Tribunale fondava la sua decisione sullo stato di irreperibilità, documentato 2.L'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale implica il necessario svolgimento in Italia, in quanto i centri di servizio sociale per adulti sono deputati a svolgere solo in ambito nazionale la loro attività che, per le sue peculiarità e la sua specifica natura, non é ricompresa tra le funzioni statali esercitabili all'estero da parte di uffici consolari (Sez. 1, n. 18862 del 27 marzo 2007). 3.Ciò posto, nel procedimento di sorveglianza per la concessione della misura sorveglianza, al fine della formulazione del giudizio prognostico sulla idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del condannato e ad assicurare la prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati, è libero di disporre le indagini più opportune, atte a fornire elementi di giudizio, compresa l'acquisizione del parere, non vincolante degli Uffici locali di esecuzione penale esterna (UEPE) previsti dall'art. 72 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche che collaborano con i Centri di servizio sociali ai quali espressamente è affidato, ai sensi dell'art. 118, comma 7, del Regolamento, il compito di osservazione esterna per l'applicazione delle misure alternative. Attesa la centralità dell'osservazione, il Tribunale di sorveglianza ben può trarre utili elementi, per valutare credibilità e resipiscenza del condannato, dalla sua omessa presentazione allo incontro sollecitato dal servizio stesso. Di conseguenza il comportamento del condannato che, dopo aver chiesto la concessione di una misura alternativa in questione, non si adoperi per rendersi reperibile e per stabilire i necessari contatti con gli assistenti sociali è indubbiamente indicativo della mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale, e tale comportamento ben può essere valutato in chiave negativa dal Tribunale di Sorveglianza ai fini del diniego delle misure alternative richieste. 4.Nel caso in esame il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi in precedenza illustrati, in quanto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha valorizzato, ai fini del diniego delle misure richieste, la circostanza che il condannato, pur avendo avuto rituale notifica dell'udienza camerale, nel luogo indicato ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis c.p.p., ha omesso di attivarsi per rendersi reperibile e per stabilire i doverosi contatti con i competenti uffici territoriali di esecuzione penale esterna che, nel rispetto della normativa vigente, avevano provveduto alla sua convocazione per intraprendere l'osservazione. 2 alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma, il 20 novembre 2013.

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