Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4720 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4720 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BONACCORSI ALESSANDRO N. IL 25/02/1978
avverso l’ordinanza n. 550/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
MESSINA, del 31/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/seetite le conclusioni del PG Dott. QtrVAtz.,0 54£tVZ412
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01.42

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/12/2012

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge: il Tribunale, nel negare la
proficua partecipazione all’opera di rieducazione, aveva immotivatamente collegato il pur grave
ma estemporaneo reato presuntivamente commesso dal Bonaccorsi nel 2010 ai precedenti suoi
periodi di detenzione, da valutare frazionatamente, iniziati nel 2005. Chiedeva l’annullamento
dell’ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenuta corretta la motivazione del provvedimento,
chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. E’ giurisprudenza del tutto consolidata
che “in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare
la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, non
può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi
in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione” (Cass., sez. I, sent.
n. 47710 del 22/9/11, rv. 252186: la Suprema Corte ha precisato che, qualora il condannato
abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare
come sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato
di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all’opera di rieducazione). Nel
caso in esame va poi osservato che la seconda delle infrazioni disciplinari (successiva al reato)
ricade nell’ultimo semestre in valutazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di un’adeguata sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo
e della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 11/12/12

Con ordinanza 31/1/12 il Tribunale di Sorveglianza di Messina rigettava il reclamo del detenuto
Bonaccorsi Alessandro avverso l’ordinanza 12/5/11 del Magistrato di Sorveglianza di Messina
che rigettava la sua istanza di liberazione anticipata con riferimento al periodo di pena espiata
dal 19/7/05 al 18/1/11. Ciò perché il soggetto aveva commesso illeciti disciplinari per cui era
stato sanzionato il 22/1/06 e il 4/9/10 e il 10/3/10, mentre si trovava agli arresti domiciliari,
aveva commesso un fatto di reato (detenzione, porto e ricettazione di armi da sparo comuni e
da guerra) per il quale aveva riportato condanna non definitiva con sentenza 27/12/10 del Gup
del Tribunale di Catania a pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione (ridotta in appello il 31/10/11
ad anni 4, mesi 3 e giorni 10).

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