Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4720 del 06/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4720 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTORO VALERIO N. IL 20/01/1990
avverso la sentenza n. 136/2012 TRIB.SEZ.DIST. di GALATINA, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Fatto e diritto

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
perché proposto per motivi manifestamente infondati. Come questa
Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla
particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto
qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, ovvero
implicitamente, come nella fattispecie di cui è processo, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione
giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il
giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la
concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la
efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli
negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche
implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge
e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta
delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti
assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le
anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse
preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata
applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali
specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere
applicata nel momento del giudizio.
In particolare, per quanto attiene all’applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il
giudice ha fatto corretto riferimento alla sussistenza
dell’aggravante di cui al comma 1 bis dell’art.187 del Codice
della Strada che dispone appunto l’applicazione di tale sanzione
amministrativa accessoria.

Santoro Valerio, imputato in ordine al reato di cui all’articolo
187 comma 1 bis del Codice della Strada, ricorre per cassazione
contro la sentenza di applicazione concordata della pena in
epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e difetto di
motivazione della medesima sull’esistenza dei presupposti di
applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile. Segue, a
norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della
somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

q.

m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2014

P.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA