Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47197 del 12/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 47197 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia
avverso la sentenza emessa il 13/05/2015 dal Gup del Tribunale di Vibo Valentia
all’esito del processo penale celebrato nei confronti di
Mancini Concetta, nata a Vibo Valentia il 04/11/1962
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Gup del Tribunale di Vibo Valentia
dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Concetta Mancini, imputata in
ordine al delitto di cui agli artt. 216, comma secondo (con riferimento, all’art. 16,
n. 3) e 223 legge fall.: il giudicante riteneva non sussistente il fatto-reato
addebitato alla Mancini, consistito nell’avere ella, tre giorni dopo la dichiarazione
di fallimento della Etty Mancini Moda s.r.I., della quale era stata legale

Data Udienza: 12/11/2015

rappresentante, sottratto una serie di documenti contabili (in gran parte,
ricevute inerenti acquisti di valori bollati e bollettini di pagamento). Secondo il
Gup, il reato ascritto alla donna richiedeva pur sempre la strumentalità della
condotta a rendere impossibile la ricostruzione delle vicende societarie e/o un
fine di pregiudizio per i creditori: al contrario, le risultanze dei libri contabili
comunque acquisiti collimavano con i dati di cui alla documentazione sottratta
(che era stata poi allegata dalla difesa a corredo di una consulenza di parte,
nell’ambito di un diverso processo per fatti di bancarotta fraudolenta

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia ricorre
dinanzi a questa Corte, lamentando vizi di motivazione della sentenza
impugnata.
Ad avviso del P.M. ricorrente, vertendosi nel caso di specie in una ipotesi di
bancarotta documentale post-fallimentare, il reato si perfeziona
indipendentemente dall’impossibilità di ricostruire la contabilità dell’impresa;
perciò, «il solo fatto della mancata consegna al curatore dei documenti per cui è
contestazione avrebbe dovuto logicamente e coerentemente» portare ad
«esprimere un giudizio di idoneità degli elementi raccolti a sostenere l’accusa in
giudizio».

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
1.1 Deve innanzi tutto ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, il Giudice dell’udienza preliminare deve – anche nelle ipotesi di cui all’art.
425, comma 3, del codice di rito – «se gli elementi acquisiti risultino insufficienti,
contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non
potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere,
quindi, un giudizio di colpevolezza dell’imputato ed essendogli inibito il
proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni
alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate» (Cass.,
Sez. II, n. 48831 del 14/11/2013, Maida, Rv 257645). Da ultimo, si è ribadito
che «in sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza di non
luogo a procedere non deve incentrarsi su distinzioni astratte tra valutazioni
processuali e valutazioni di merito, ma deve avere riguardo – come per le
decisioni emesse all’esito del dibattimento – alla completezza ed alla congruità
della motivazione stessa, in relazione all’apprezzamento, sempre necessario da
parte del Gup, dell’aspetto prognostico dell’insostenibilità dell’accusa in giudizio,
sotto il profilo della insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti

2

patrimoniale).

nella fase dibattimentale» (Cass., Sez. VI, n. 29156 del 03/06/2015, Arvonio, Rv
264053).
1.2 Tanto premesso, e venendo all’esame della fattispecie concreta, il
collegio rileva che, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 216, comma secondo, legge
fall., la pena prevista per le ipotesi di bancarotta fraudolenta si applica altresì
“all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare,
commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero
sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili”. Nel caso in

la documentazione poi riutilizzata ai fini della redazione della consulenza di
parte, sottrazione che – stando al tenore letterale della norma richiamata assume rilievo penale indipendentemente dalla circostanza che ne derivi
l’impossibilità, per gli organi della procedura concorsuale, di ricostruire il
patrimonio od il movimento degli affari dell’impresa.
Infatti, già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di
precisare che «in tema di bancarotta fraudolenta, nelle prime tre ipotesi previste
dall’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., al quale rinvia il comma secondo,
parte seconda, dello stesso articolo per la bancarotta documentale postfallimentare, il reato si perfeziona indipendentemente dall’impossibilità di
ricostruire la contabilità dell’impresa, in quanto l’evento della non ricostruibilità
non è riferito a dette ipotesi (sottrazione, distruzione o falsificazione), ma
soltanto alla quarta, che concerne l’omessa o irregolare tenuta dei libri contabili»
(Cass., Sez. VI, n. 4038 del 13/01/1994, D’Episcopo, Rv 198453; nella
motivazione della pronuncia appena richiamata si precisa che il principio
affermato vale a fortiori per il caso di bancarotta documentale post-fallimentare,
atteso che la lettera della norma neppure menziona la citata quarta ipotesi). Né
il medesimo reato di bancarotta documentale post-fallimentare deve avere
necessariamente come oggetto materiale la totalità delle scritture, ben potendo
riguardare anche un solo documento od atti comunque determinati (v. Cass.,
Sez. V, n. 17084 del 09/12/2014, Caprara).
Perciò, il dato assunto come decisivo dal Gup, secondo cui le risultanze
contabili disponibili avevano consentito di definire la situazione patrimoniale e
finanziaria della Etty Mancini Moda s.r.I., senza trovare smentita nei documenti
de quibus, non poteva considerarsi dirimente; mentre la sola circostanza della

accertata sottrazione di quei bollettini, note o ricevute avrebbe dovuto fondare
un giudizio di sostenibilità dell’accusa e – per converso – di non inutilità del
dibattimento. Vero è che, come sopra evidenziato, il Procuratore della
Repubblica si sofferma sul particolare della “mancata consegna al curatore” della
documentazione indicata, piuttosto che su una vera e propria sottrazione: ma

esame, l’addebito mosso alla Mancini è evidentemente quello di avere sottratto

tale inciso, peraltro coerente con l’espresso richiamo all’art. 16, n. 3, legge fall.
che si legge in rubrica, non incide sulla conclusione della rilevanza penale della
fattispecie concreta, potendo semmai comportare implicazioni in punto di
corretta qualificazione giuridica dell’addebito (in ipotesi, ex art. 220 legge fall.),
da rimettere al giudice procedente.

2. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, ufficio
del Giudice dell’udienza preliminare, per nuovo esame.
Così deciso il 12/11/2015.

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA