Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47190 del 14/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 47190 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TARALLO CIRO STEFANO N. IL 19/02/1949
D’ANDRIA RENATO N. IL 01/01/1946
avverso la sentenza n. 6808/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2015 la relazione fatta dal
Coir.iglierc Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 14/05/2015

- udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
4 Dott. Pinelli Mario Maria Stefano, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
per prescrizione del capo Al, previa esclusione dell’aggravante ex art. 219/1 L.
Fall., e conseguente rideterminazione della pena in anni quattro e mesi sei per
Tarallo, anni sei e mesi nove per D’Andria, con rigetto nel resto;
-udito il difensore delle parti civili, avv. Alfredo Gaito, che ha concluso per il
rigetto del ricorso, come da conclusioni scritte depositate con nota spese;
– udito il difensore di Tarallo Ciro Stefano, avv. Giuseppe Di Noto, che si è

– udito il difensore di D’Andria Alessandro, avv.to Vitale Stefanelli, che si è
riportato ai motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa in data 27.5.2014 la Corte d’Appello di Roma, in
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 4.12.2008, ha
assolto

Tarallo Ciro Stefano

e D’Andria Renato

dal reato sub

limitatamente alla distrazione di £ 13.700.000.000 ed all’ipotesi di cui all’ultimo
capoverso del capo Al) (atti in frode ai creditori), perché i fatti non sussistono,
eliminando la relativa pena e, concesse al solo Tarallo le attenuanti generiche,
equivalenti alle contestate aggravanti, ha determinato la pena, per il Tarallo, in
anni cinque di reclusione e, per il D’Andria,.in anni sette e mesi sei di reclusione,
confermando nel resto la sentenza di primo grado, anche nella parte riguardante
le statuizioni civili.
1.1. Tarallo Ciro Stefano e D’Andria Renato, in particolare, all’esito del
giudizio di appello, sono stati ritenuti responsabili di plurimi fatti di bancarotta
fraudolenta per distrazione e documentale, in relazione a società del cd. “gruppo
D’Andria”, ruotanti intorno alla holding “Investimenti Strategici s.p.a.”, fatti che
avevano determinato l’instaurarsi di due diversi procedimenti, oggetto di
riunione, e specificamente, quello n. 14411/95,
-per reati: di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui agli artt. 110 c.p.,
223, 219 e 216 L. Fall., poiché agendo in concorso tra loro, Tarallo Ciro Stefano,
quale amministratore unico e legale rappresentante sino al 1991 e
costantemente cogestore di fatto e D’Andria Renato, quale presidente del
collegio sindacale dal 10.1.1992, socio di riferimento e gestore di fatto, sin dalla
costituzione della società “Investimenti Strategici s.p.a.”, fallita il 14.07.1994,
distraevano, al solo scopo di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, un
complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto, loc. Monte Tufello, del
valore all’epoca oscillante fra i 50 e i 62 miliardi di lire- mediante cessione in
data 10.10.1991, senza alcun reale corrispettivo- alla Ajaccio Immobiliare s.r.I.,
società anch’essa riconducibile al D’Andria, quale socio di riferimento, ed in

riportato ai motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento;

violazione dell’impegno che avevano assunto verso l’I.C.C.R.I., ente finanziatore,
a non alienare l’immobile, senza il suo preventivo consenso; di bancarotta
fraudolenta documentale, perché tenevano le scritture contabili in guisa tale da
non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio (per le distrazioni delle
somme di denaro gli imputati erano stati assolti in primo grado), con le
aggravanti dell’aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta, con danno di
rilevante gravità per i creditori, ammontando il passivo ad £ 55.914.586.382;
quello n. 5050/97 -per i reati: capo Al), di bancarotta fraudolenta per

sindaco effettivo, dal 1994 al 1996, della società “Depositi e Finanziamenti
s.p.a.”, fallita in data 04.07.96, controllata dagli Investimenti Strategici s.p.a.,
già fallita il 14.7.94, di un cespite immobiliare, sito in Castelnuovo di Porto, del
valore di circa 7 miliardi di lire, mediante cessione, avvenuta nel luglio 1996,
senza alcun corrispettivo, alla Centri commerciali s.r.I.; il D’Andria ed il Tarallo,
quest’ultimo quale amministratore unico dal 21.04.1988 al 28.10.994 della
indicata società, dell’importo di £ 21.300.000.000 provenienti da un
finanziamento ICCRI nel 1991; entrambi di bancarotta fraudolenta
documentale, per aver tenuto i libri, le scritture e la contabilità, in guisa tale da
rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali della società,
omettendo di presentare i bilanci dal 1990 al fallimento; capo B), il Tarallo,
quale amministratore, e il D’Andria quale socio di riferimento e cogestore di
fatto, della società

Finanziaria d’Affari,

fallita il 04.07.96, di bancarotta

fraudolenta per distrazione dell’intero pacchetto di quote della controllata
Gecoim s.r.I., titolare di un complesso immobiliare sito in Capri, del valore di lire
35 miliardi di lire, mediante cessione, senza alcun corrispettivo, alla Domina
Capri s.r.I.; di bancarotta fraudolenta documentale, per aver tenuto in frode al
creditori, libri, scritture e contabilità, in guisa tale da rendere impossibile la
ricostruzione delle vicende patrimoniali della società, omettendo di presentare i
bilanci dal 1990 al fallimento, con le aggravanti dell’aver commesso più fatti di
bancarotta fraudolenta, con danno di rilevante gravità per i creditori,
ammontando il passivo ad 47 miliardi di lire.
-Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli
imputati.
2. Il D’Andria ha proposto due ricorsi, lamentando, con quello a firma dell’avv.
Vitale Stefanelli, affidato a due motivi:
2.1. con il primo motivo, plurimi vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 606, primo
comma lett. e) c.p.p., in ordine a vari punti della sentenza impugnata, partendo
dalla premessa generale che quest’ultima presenta numerose lacune
argonnentative, che rendono impossibile la comprensione dell’iter argonnentativo,

2

distrazione, il solo D’Andria, socio di riferimento e gestore di fatto, nonchè

sulla base del quale la Corte d’Appello è pervenuta alla parziale riforma delle
sentenza di primo grado, traducendosi in affermazioni di tipo assertivo, che si
limitano a richiamare principi di diritto, senza però, consentire di rilevare il
ragionamento giuridico posto a fondamento della decisione, liquidando in poche
righe la risposta all’appello; in particolare, è ravvisabile vizio motivazionale, non
avendo la Corte territoriale dato adeguata risposta alle doglianze svolte:

2.1.1. con riferimento alla distrazione degli immobili di Castelnuovo di Porto,
Anacapri e Centro Commerciale Avellino, circa la natura non fraudolenta delle
origine

dall’erogazione, da parte dell’ICCRI -Istituto di Credito delle Casse di Risparmio
Italiane -di fondi pari a 90 miliardi di lire alle società Depositi e Finanziamenti,
Finanza D’affari e Investimenti Strategici, sulla base di un mutuo cd. di scopo a
brevissimo termine (18 mesi), avendo all’evidenza valutato il programma
imprenditoriale delle tre società, consistente: per “Investimenti Strategici”, nel
rilevare aree edificabili, site nel Comune di Castelnuovo di Porto, provvedere alle
opere di urbanizzazione più urgenti, iniziare la costruzione e procedere alla
vendita del costruito e del costruendo, onde provvedere alla restituzione dei
finanziamenti all’ICCRI; per “Finanziaria d’Affari”, nel rilevare un imponente
complesso immobiliare esistente ad Anacapri per destinarlo, in seguito alle
opportune modificazioni e ristrutturazioni, a struttura alberghiera; per “Depositi
e Finanziamenti”, nel realizzare un centro commerciale ad Avellino; al termine
dei 18 mesi, tali finanziamenti avrebbero dovuto essere sostituiti da mutui
fondiari e l’ICCRI, proprio per tutelarsi dai rischi connessi a tale ambizioso
programma, aveva iscritto ipoteca su alcuni immobili, di notevole valore, delle
società in questione; il fatto che si trattasse dì mutuo di scopo, nonché
l’avvenuta iscrizione di ipoteca su più immobili, a garanzia del credito
consentono di escludere la configurazione di condotte distrattive, essendo stati
gli immobili alienati in fedele attuazione del programma pattuito con l’ICCRI al
momento dell’erogazione del finanziamento; l’alienazione, peraltro, è avvenuta
dietro corrispettivo (restando irrilevante che le società acquirenti non abbiano poi
onorato il mutuo che si erano accollate), laddove l’ICCRI era garantito
dall’ipoteca e, comunque, l’alienazione non ha neppure comportato pregiudizio
per i creditori, dal momento che gli immobili in questione erano destinati a
soddisfare in via privilegiata il creditore ipotecario, che, stante l’ambulatorietà
dell’ipoteca, non ha subito danno alcuno rispetto alla possibilità di vedere
soddisfatto il proprio credito; la Corte territoriale, nel trattare congiuntamente
tutte le distrazioni immobiliari, ha effettuato soltanto una sintetica cronistoria
delle vicende, ricalcata sul capo di imputazione, senza fornire motivi idonei ad

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operazioni riguardanti tali immobili; in particolare, la vicenda trae

esplicitare il ragionamento effettuato per ritenere sussistenti i reati contestati;
con riguardo specifico:
-a) all’immobile di Castelnuovo di Porto ed alla sua cessione alla Ajaccio
Immobiliare da parte della Investimenti Strategici, è stato sottolineato nell’atto
di appello che il corrispettivo per la cessione dell’immobile era stato pattuito e
corrisposto, coincidendo con l’accollo del mutuo nei confronti dell’ICCRI; per di
più l’ICCRI, a fronte di un finanziamento di 30 miliardi di lire, erogato alla
Investimenti Strategici, era stato ammesso al passivo del fallimento per un

dell’immobile su cui era stata iscritta ipoteca; il mero rilievo, secondo il quale
l’ICCRI non era l’unico creditore, non può essere ritenuto sufficiente, atteso che
essendo l’istituto di credito l’unico creditore ad aver iscritto ipoteca sull’immobile
in questione, era anche quello che doveva soddisfarsi in via privilegiata sullo
stesso e che, di conseguenza, avrebbe potuto ricevere pregiudizio dalla
contestata distrazione; sul punto non si rilevano dalla sentenza di appello
elementi utili per comprendere se tale motivo sia stato effettivamente valutato e
le ragioni per le quali i rilievi difensivi non sono stati ritenuti degni di nota;
-b) alla cessione dell’immobile di Castelnuovo di Porto ad opera della Depositi e
Finanziamenti, del pari, è stato sottolineato nell’atto di appello, che non poteva
parlarsi di distrazione, evidenziando che le conclusioni cui era giunto il Tribunale
in primo grado, circa la vendita dell’immobile per un prezzo inferiore alla metà
del suo effettivo valore, non consideravano che tra l’acquisto del bene e la sua
successiva cessione, erano intervenute alcune vendite di immobili che
evidentemente avevano ridotto il valore del cespite in questione, per di più la
presenza di un corrispettivo per la cessione, sotto forma di accollo del mutuo
verso il Banco di Sicilia, consentiva di concludere per una mera cessione,
avvenuta per fini sociali, a fronte di adeguato corrispettivo e, dunque, senza
danno per i creditori; anche sul punto non si rileva dalla sentenza di appello
l’indicazione delle ragioni per cui le deduzioni svolte sono state ritenute prive di
pregio;
-c) alla contestata distrazione dell’immobile di Anacapri, mediante cessione della
società Gecoim s.r.l. (nel cui patrimonio rientrava l’immobile) da parte di
Finanziaria d’Affari alla società Domina Capri

è stato sottolineato che il

trasferimento delle quote della società Geicom, era contrattualmente
condizionato alla liberazione dello stesso dalle garanzie ipotecarie vantate
dall’ICCRI, ma, non essendosi verificata tale liberazione, neppure il trasferimento
è mai avvenuto e, pertanto, nessuna distrazione si è consumata; la cessione non
avrebbe, comunque, pregiudicato l’ICCRI, creditore ipotecario, e dunque

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importo superiore ai 44 miliardi di lire, integralmente garantiti dal valore

privilegiato, che avrebbe in ogni caso potuto rivalersi sul cespite, anche se fosse
stato trasferito ad altro proprietario.
2.1.2. con riferimento alla distrazione dei finanziamenti dell’ICCRI, la Corte
d’Appello ha confermato la condanna degli imputati per la pretesa condotta
distrattiva di quelli erogati a Depositi e Finanziamenti e specificamente per E
21.300.000.000 (avendo la Corte parzialmente riformato quella di primo grado ,
ritenendo che 13 miliardi e 700 milioni dei 35 miliardi concessi fossero stati
impiegati formalmente per uno scopo sociale); per tale cifra, tuttavia, la

contraddittoria, atteso che, a fronte di precisa e puntuale indicazione da parte
dell’imputato della destinazione di tutti i 35 miliardi di lire di cui constava il
finanziamento, la pronuncia impugnata sì è limitata a statuire che
l’amministratore non è stato in grado di giustificare il mancato reperimento dei
beni, ovvero di indicarne la destinazione al soddisfacimento di effettive
necessità dell’impresa, sicchè deve presumersi la dolosa sottrazione; la
relazione del Carlascio e la testimonianza del Canale, in particolare,
consentivano, invero, di ricostruire la sorte dell’intero finanziamento, utilizzato,
in aderenza ai fini sociali delle singole società, nonché allo scopo per cui era
stato erogato il mutuo; con riferimento, poi, alla somma di 18 miliardi e 600
milioni del finanziamento ICCRI risultante dalla differenza tra l’originario
ammontare del finanziamento pari a 25 miliardi e la somma di 6 miliardi e 400
milioni, erogato in favore di Finanziaria d’Affari, nell’atto di appello veniva
indicata puntualmente la destinazione dei fondi, ma ciò non è stato considerato
nella sentenza impugnata e, comunque, illogica appare la motivazione, laddove
a fronte di identiche operazioni poste in essere dalle tre società, tutte conformi
agli scopi sociali, la Corte territoriale ha optato in alcuni casi per l’assoluzione
ed in altri per la condanna dell’imputato;
2.1.3. con riferimento al rapporto intercorrente tra le singole condotte e la
dichiarazione di fallimento, circa la mancata dimostrazione del nesso eziologico
tra le pretese distrazioni e lo stato di insolvenza, alla luce di un orientamento di
legittimità (Sez. V, n. 47502 del 24.9.2012); i giudici di merito avrebbero dovuto
verificare l’efficacia causale delle singole condotte distrattive, in relazione alla
successiva dichiarazione di fallimento, nonché la prefigurazione da parte
dell’imputato del suo comportamento depauperativo rispetto al dissesto della
società, aderendo psicologicamente a tale rappresentazione; il dolo richiesto
dall’art. 216 L.fall. è stato ritenuto sussistente per il sol fatto che le relazioni dei
curatori e del perito d’ufficio hanno evidenziato l’estrema confusione della
contabilità delle tre società;

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motivazione della sentenza impugnata appare lacunosa, illogica e

2.1.4. con riferimento alla sussistenza del reato di bancarotta documentale,
circa la puntuale ricostruzione del patrimonio delle tre società, essendo state
indicate le entrate e le uscite, nonché l’utilizzo dei finanziamenti e la ratio delle
cessioni immobiliari, risultando così effettiva la ricostruzione della situazione
patrimoniale delle tre società fallite, privando di fondamento la contestazione
del reato di bancarotta documentale; anche il perito nominato in sede di
incidente probatorio ed il consulente del P.M. hanno ritenuto che le scritture
contabili, sebbene non tenute perfettamente, permettevano la ricostruzione delle

ragioni per cui i rilievi effettuati siano stati ritenuti privi di pregio;
2.1.5. con riferimento alla responsabilità dell’imputato per il reato di bancarotta
patrimoniale, circa la qualifica di amministratore di fatto, essendo necessari
elementi probatori ben più robusti rispetto alla chiamata in correità del Tarallo e
delle generiche dichiarazioni dei testi Squillino e Vincelli; la responsabilità
dell’amministratore di fatto è affermata dalla giurisprudenza, a condizione che
ricorrano prove certe circa l’effettiva partecipazione dell’amministratore stesso
alle operazioni penalmente rilevanti, ma nel caso di specie la sentenza di appello
reca una motivazione carente ed inadeguata, meramente riproduttiva delle
vaghe argomentazioni già adoperate in primo grado;
2.1.6. con riferimento alla responsabilità dell’imputato per il reato di bancarotta
documentale, stante il ruolo del D’Andria di amministratore di fatto, per cui
occorreva le verifica di determinate condizioni, al fine di ritenerlo soggetto attivo
della bancarotta documentale, in presenza di amministratori di diritto, peraltro
dotati delle qualità e professionalità per adempiere correttamente ed
autonomamente gli obblighi previsti dalla legge; in ogni caso, la responsabilità
dell’imputato per l’irregolare tenuta delle scritture contabili andava esclusa, dal
momento che non era provato che egli si ingerisse in tali attività, né che
l’amministratore di diritto non fosse solito provvedervi;
2.1.7.

con riferimento all’applicazione dell’art. 219/1 L. Fall., risultando

applicata l’aggravante del danno di rilevante entità, con motivazione del tutto
apparente ed illogica; il Giudice del gravame, in particolare, avrebbe dovuto non
solo dimostrare che l’irregolare tenuta delle scritture contabili rendeva
impossibile la ricostruzione della situazione patrimoniale, ma anche quantificare
l’entità del danno conseguente alla bancarotta, provando che l’eventuale
rilevante entità del danno fosse strettamente connessa alle stesse condotte di
bancarotta documentale; nel valutare il danno ai fini dell’applicazione
dell’aggravante, invero, occorre considerare non il danno causato dal fallimento,
ma quello derivante dal fatto di bancarotta e la necessità di motivazione in
ordine alla effettiva entità del danno è necessaria; il principio generale, secondo

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vicende societarie, ma sul punto i giudici d’appello non hanno dato conto delle

il quale nella valutazione del danno bisogna considerare i fatti di bancarotta e
non il fallimento, vale anche nel caso di bancarotte patrimoniali, in ordine alle
quali è stato evidenziato che l’ICCRI è stato integralmente risarcito con
un’operazione che ha portato all’integrale ristoro delle pretese dell’istituto che
ha, infatti, revocato la dichiarazione di costituzione di parte civile; sul punto la
Corte di Appello ha ritenuto, comunque, di applicare l’aggravante speciale senza
fornire alcuna motivazione in tal senso; neppure assume rilevanza la circostanza
che l’ICCRI non fosse l’unico creditore delle società fallite, atteso che la Corte di

dell’eventuale credito nei confronti delle tre società fallite;
2.1.8. con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante
prevista dall’art. 219/3 L. fall., essendosi limitata la Corte d’appello, ad
escludere il riconoscimento delle generiche, ignorando del tutto la diversa ed
ulteriore richiesta di applicazione dell’attenuante speciale del danno patrimoniale
dì speciale tenuità; pur volendo rigettare tale richiesta, il Giudice del gravame
avrebbe dovuto quantomeno fornire un’argomentazione in merito e dimostrare
l’esistenza di un danno, tale da impedire il riconoscimento dell’attenuante, atteso
che, ai fini della concessione dell’attenuante in questione, occorre aver riguardo
non già all’entità del passivo, bensì alla effettiva diminuzione patrimoniale
cagionata ai creditori dai fatti di bancarotta dei quali l’imputato deve rispondere;
2.2. con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo
comma, lett. b) c.p.p., in relazione agli articoli 1 c.p., 219/1 e 223 R.D. n. 267
del 1942, avendo erroneamente la Corte d’Appello applicato al caso di specie
l’aggravante del danno di rilevante entità, prevista dall’art. 219/1 R.D. 267 del
1942, laddove l’aggravante in questione riguarda solo le condotte di bancarotta
propria; non appare condivisibile, infatti, l’orientamento che tenta di superare
una lacuna normativa, ritenendo sussistente una sorta di richiamo circolare tra
gli articoli 223 e 216 L.Fall., in tal senso determinando la violazione del divieto di
analogia in

malam partem,

non essendo configurabile un'”interpretazione

estensiva”;
2.3. con quello a firma dell’avv. Pasquale Bartolo, affidato a 15 motivi:
2.3.1. con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo
comma,

lett. c), c.p.p., per inosservanza dell’art. 33, co. 2, c.p.p. e per

violazione dell’art. 110 Ord. Giud., in relazione all’art. 178 lett. a) c.p.p., così
come interpretato dalla sentenza Sez. III, 18.7.2012, n. 4841, secondo la quale,
l’arbitraria designazione del giudice, realizzata al di fuori di “ogni previsione
tabellare” per costituire un “giudice ad hoc” rappresenta una situazione nella
quale non può più affermarsi che la decisione della regiudicanda è stata emessa
da un Giudice precostituito per legge (cfr. Cass. I, 30.3.2005, n.13445,
7

Appello non ha indicato gli ulteriori creditori, né tantonneno l’importo

Perronace); in particolare, nel caso di specie, era stata eccepita con i motivi di
appello la

nullità della sentenza impugnata per

giudice, atteso che, nel corso

del

(e redattore della

era stato

sentenza)

processo

difetto di capacità del
il Presidente del collegio

trasferito

al Tribunale di

Rieti; con provvedimento del 23-6-2008, tuttavia, il Presidente della Corte di
appello di

Roma, su

l’applicazione del
udienze

del Presidente del Tribunale, disponeva

istanza

dott. Bresciano al Tribunale di Roma, limitatamente

alle

dedicate alla trattazione del processo penale a carico del Tarallo

l’istruttoria già svolta»; il provvedimento del 23-6-2008 non contiene alcuna
delle indicazioni di cui alla circolare del CSM n. P. 21241 del 10 agosto 2008 Delibera del 17 luglio 2008 e succ. mod. ed, anzi, fa riferimento ad un
presupposto- quello di non vanificare l’istruttoria svolta- del tutto ipotetico, non
necessitato, potendo le parti dare il consenso allo svolgimento dell’attività svolta,
ed oltre tutto inerente non alle esigenze dell’Ufficio, nemmeno citate, ma a
quelle del processo, sicchè l’applicazione del dr. Bresciano è

avvenuta in

violazione dell’art. 110 ord. giud. e, dunque, di quelle norme che, ai sensi del
citato art. 178 c.p.p., determinano nullità assoluta; la sentenza impugnata, sul
punto, ha evidenziato che non si ravvisa nullità della sentenza di primo grado per
difetto di capacità del giudice, atteso che il mutamento del giudice, in relazione
alle esigenze di ripartizione interna a ciascun ufficio giudiziario degli affari e della
relativa decisione, rileva esclusivamente sotto il profilo tabellare e non può dar
luogo alla nullità, ai sensi dell’art. 178 lett. a) c.p.p., non riguardando la
fattispecie la capacità del giudice, secondo la chiara dizione dell’art. 33/2°
comma c.p.p.; la valutazione in questione, tuttavia, non ha tenuto conto dei
principi espressi dai Giudici di legittimità, con la sentenza indicata n. 4841/2012
ed alla luce di tale orientamento la sentenza impugnata non poteva non
dichiarare nulla la sentenza di primo grado, in applicazione del combinato
disposto dell’art. 33 e 178, lett. a, c.p.p., considerato che, nel caso di specie,
non si può non ritenere che si sia realizzata una di quelle situazioni “extra
ordinem”, caratterizzate dall’arbitrio nella designazione del Giudice, al di fuori di
ogni previsione tabellare, proprio per costituire un Giudice “ad hoc”, e, quindi,
una tipica situazione dinanzi alla quale “non può più affermarsi che la decisione
della regiudicanda è stata emessa da un Giudice precostituito per legge”;
2.3.2. con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo
comma, lett, c) ed e), c.p.p., per inosservanza degli artt. 522, co. 2, e 604
c.p.p., che sanciscono che la sentenza di condanna è nulla nella parte in cui sia
stata pronunciata per una circostanza aggravante, senza che siano state
osservate le disposizioni di cui agli artt. 516 c.p.p.; in particolare, in relazione
8

ed altri, onde «evitare il rischio di vanificare con il mutamento del collegio

al capo Al, e cioè ai fatti di bancarotta collegati alla gestione della società
“Depositi e Finanziamenti”, i primi giudici hanno condannato l’imputato per i
reati in questione, considerandoli aggravati,

ex

art.

219

L. Fall., dal

danno di particolare rilevanza, benchè tale aggravante non fosse stata
contestata; la Corte territoriale investita con l’appello della questione della
nullità della sentenza, nella parte in cui aveva riconosciuto la sussistenza
dell’aggravante, benchè non contestata, ha confermato la sentenza di primo
grado, osservando che, nel caso di specie

“sarebbe assolutamente illogico

contestata negli altri due fallimenti”; sui punto la sentenza impugnata è nulla
per violazione del combinato disposto degli artt. 516, 522 e 604 c.p.p. e,
comunque, per manifesta illogicità della motivazione, non potendo la
contestazione di un’aggravante essere fatta per analogia, o similitudine, atteso
che il ragionamento svolto dalla Corte di appello può benissimo essere ribaltato,
osservando, che proprio perché negli altri due capi c’è stata la contestazione
formale e sostanziale, la mancata contestazione della stessa aggravante
nell’altro capo non può considerarsi alla stregua di un mero errore materiale;

2.3.3. con il terzo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 606, co. 1, lett. a)
c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 e ss. c.p.,
dovendo tutti i reati di cui al capo Al essere dichiarati estinti per essere il
termine di prescrizione maturato alla data del 1° ottobre 2011, non potendosi
computare l’aumento per l’aggravante speciale del danno grave, non contestata;
la richiesta di prescrizione è stata avanzata anche dal Procuratore Generale di
udienza, il quale, nella sua memoria, dopo aver affrontato il delicato tema della
omessa contestazione dell’ aggravante di cui all’art. 219 L. Fall., ha precisato, sul
punto, che “il reato è pertanto prescritto, anche considerando le sospensioni che,
secondo quanto riportato dalla difesa d’Andria, ammontano ad anni uno mesi
nove e giorni 22 alla fine del giudizio di primo grado”, ma sul punto la sentenza
impugnata manca di motivazione, probabilmente, in ragione del fatto che
l’aggravante del danno per il capo Al è stata ritenuta sussistente, anche se non
contestata;

2.3.4. con il quarto motivo, la nullità della sentenza, ex art. 606, primo comma,
lett. b) c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 223/1 legge
fallimentare, avendo la sentenza impugnata considerato la bancarotta
fraudolenta un reato di pura condotta e la distrazione perfezionata nel momento
in cui i beni sarebbero usciti da patrimonio sociale, laddove la condotta può
considerarsi rilevante soltanto se cagiona lo stato di insolvenza (rectius il
dissesto), che dà luogo al fallimento, così come statuito da Sez. V, 24.9.2012, n.
47502, Pres Zecca, imp. Corvetta; in particolare, sulla natura di reato di evento
9

considerare non contestata l’aggravante che, invece, è stata ritualmente

del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, tale sentenza si è espressa
chiaramente nel senso di ritenere il fallimento quale elemento costitutivo del
reato dì bancarotta e sulla scia di tale indirizzo, quantunque le norme sulla
bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione sembrano, dal punto di vista
letterale, considerare il fallimento quale condizione oggettiva di punibilità (tale
interpretazione consentirebbe di unificare la struttura dei vari reati di bancarotta)
va, tuttavia, privilegiata un’interpretazione ove possibile, maggiormente
conforme alla Costituzione; in particolare, considerare il fallimento quale

distrazione è consentito dalle norme della legge fallimentare, con la conseguenza
che la situazione di dissesto, che dà luogo al fallimento deve essere
rappresentata e voluta (o quanto meno accettata come rischio concreto della
propria azione) dall’imprenditore e deve porsi in rapporto di causalità con la
condotta di distrazione patrimoniale; nel caso di specie, la sentenza impugnata,
considerando la bancarotta contestata come un reato di pura condotta e senza
evento ha svuotato il fatto del suo disvalore, attribuendo rilevanza soltanto alla
parte meno significativa dello stesso, e cioè alla condotta; così facendo, nel
presente processo si è giunti a considerare penalmente rilevanti e tipici tutti,
indistintamente, i fatti, anche quelli avvenuti molti anni prima del fallimento, sia
le vendite degli immobili acquistati con i soldi dei finanziamenti concessi dalle
banche, intervenute anni dopo che erano stati concessi i finanziamenti;
2.3.5

con il quinto motivo, il vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. c),

c.p.p., per violazione dell’art. 192, co. 2, c.p.p., atteso che la sentenza
impugnata, dopo aver affermato che, in linea di principio, “una volta accertato
che la società fallita ebbe a disposizione determinati beni ed accertato che
l’amministratore non è stato in grado di giustificare il loro mancato reperimento
ovvero di indicare la destinazione al soddisfacimento di effettive necessità
dell’impresa, deve presumersi che lo stesso li abbia dolosamente sottratti”,

ha

applicato tale criterio nella ricostruzione dei singoli episodi, senza tener presente
che gli indizi possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di
riscontri, a condizione che siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle
obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non
generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c)
concordanti, cioè non contrastanti tra loro e più ancora con altri dati o elementi;
nel caso in esame, è pacifico che i finanziamenti che sono stati concessi sono
stati utilizzati per acquistare gli immobili, o costruire immobili e che, d’altra
parte, proprio perché tutto ruota su immobili è del tutto errato parlare nel caso
in esame di beni spariti, perché gli immobili che sono, ovviamente rimasti
sempre dove erano, vincolati peraltro da ipoteche di primo grado, sono stati
10

elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per

soltanto ceduti ad altre società che li hanno acquistati, nella maggior parte dei
casi, rilevando i relativi debiti;
2.3.6. con il sesto motivo, la nullità della sentenza, ex art. 606, primo comma,
lett. b) ed e) c.p.p., per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 219
L.Fall., atteso che è stata ritenuta applicabile l’aggravante speciale del danno
grave, anche alla bancarotta c.d. impropria degli amministratori, laddove, il
rinvio dell’art. 223/1 L.Fall. soltanto all’art. 216 della stessa legge, implica che la
sola aggravante, eventualmente, applicabile sia quella di cui all’art. 61 n. 7 c.p.,

dell’aggravante speciale di cui all’art. 219 L.F. anche alla bancarotta fraudolenta
impropria, di cui al comma 1 dell’art. 223 L.F., rappresenta una tipica
applicazione analogica, che, sebbene non investa una fattispecie incriminatrice,
non può non considerarsi in netto contrasto con il principio di tassatività della
legge penale e/o di divieto di analogia;
2.3.7. con il settimo motivo, la ricorrenza dei vizi ex art. 606, primo comma,
lett. b) ed e), c.p.p., per errata interpretazione ed applicazione dell’art. 2639
c.c. e mancanza di motivazione; la sentenza ha considerato il D’Andria un
amministratore di fatto, senza tener conto che la figura è oggi “disegnata”
dall’art. 2639 c.c., potendo essere considerato amministratore solo colui che
“esercita in modo continuativo o significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o
alla funzione” di amministratore e sul punto, invero, la sentenza risulta
mancante di motivazione; né la qualifica di amministratore di fatto può essere
attribuita, richiamando alcuni momenti della attività svolta da un soggetto
nell’arco di anni; colui che non riveste la carica, come stabilisce, l’art. 2639 c.c.,
può essere equiparato all’amministratore, nel momento in cui si accerta che
abbia esercitato “in modo continuativo o significativo i poteri tipici inerenti alla
qualifica o alla funzione”; nel caso di specie, quindi, la sentenza impugnata prima
di attribuire al D’Andria un qualsiasi ruolo, avrebbe dovuto acclarare quali ruoli o
poteri questi aveva esercitato, per poi verificare se questi ruoli o poteri erano
stati esercitati non solo in modo continuativo, ma anche e soprattutto
significativo;
2.3.8. con l’ottavo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo
comma, lett. c) c.p.p., per violazione dell’art. 192/ 3, c.p.p. e 111 Cost., atteso
che la sentenza impugnata ha attribuito al D’Andria il ruolo di amministratore
di fatto, travisando il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dal dott.
Valter Squillino e dalla dott.ssa Maria Vincelli, svolgendo argomentazioni
contraddittorie ed illogiche, nonché considerando le dichiarazioni rese dal
coimputato Tarallo, all’udienza del 15 gennaio 2006; in particolare, la Corte
territoriale ha considerato la dichiarazione con la quale lo stesso Tarallo ha
11

in ossequio al principio di tassatività; la questione della applicabilità

indicato il D’Andria nel “padrone della società che faceva il bello e il cattivo
tempo”, alla stregua di una prova testimoniale, senza svolgere quei riscontri
esterni ed interni, che rappresentano la condizione necessaria a far assurgere
una chiamata in correità a prova; i due testi Squillino e Vincelli hanno riferito
delle mere impressioni che non possono essere considerate rilevanti, perché
hanno sempre riferito che loro avevano avuto la “sensazione” che il D’Andria
“trattava come se fosse il proprietario”; la chiamata in correità del Tarallo nei
confronti del D’Andria doveva essere assistita da riscontri esterni ed interni;

lett. e), c.p.p., per manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione: la
sentenza ha considerato come “corretto” l’uso dei 13 miliardi e 700 milioni
versati da Depositi e Finanziamenti, quale parte dei 35 miliardi di cui al capo Al,
per l’acquisto della Coedir, osservando che un siffatto uso dei finanziamenti non
può non considerarsi conforme allo scopo sociale, ma ha ritenuto
inspiegabilmente sussistenti le altre ipotesi contestate, nonostante sia stato
accertato che i finanziamenti concessi dall’ICCRI sono stati utilizzati, per
acquistare terreni o immobili e per costruire sui terreni non ancora edificati; in
particolare, il processo a carico dell’imputato ha ad oggetto una assurda ed
ingiustificata duplicazione delle accuse, perché, il D’Andria è stato processato e
condannato per aver distratto, sia i finanziamenti che le banche hanno concesso
alle società per acquistare degli immobili, poi realmente acquistati, sia per avere
le società che hanno ottenuto i finanziamenti venduto questi stessi immobili
(ovviamente, dopo averli acquistati) ad altre società; illogica, poi, in relazione
all’elemento oggettivo del reato, è la valutazione che ha riconosciuto che i
finanziamenti dati dalle banche per acquistare gli immobili sono sempre stati
utilizzati per gli scopi prestabiliti, ma, nel caso dell’acquisto della Gecoim ha
prosciolto l’imputato perché il fatto non sussiste, laddove negli altri ha
considerato l’uso di quegli stessi finanziamenti come delle distrazioni; in
relazione all’elemento soggettivo del reato, ha ritenuto sussistente il dolo della
distrazione anche in relazione ai finanziamenti bancari concessi dalle banche ai
primordi della attività, osservando che, comunque, per quanto concerne la fase
iniziale di tutte le operazioni finanziarie ed immobiliari non vi sono elementi per
ritenere che il D’Andria non abbia agito in perfetta buona fede, e, quindi, senza
alcun dolo;
2.3.10. con il decimo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo
comma, lett. c) ed e), c.p.p., per mancanza ed illogicità della motivazione in
relazione alle distrazioni dei finanziamenti concessi dall’ICCRI alle società
Investimenti Strategici, Depositi e Finanziamenti (capo Al) e Finanziaria di Affari
(capo B), nonché in ordine alle distrazioni degli immobili di cui ai capi A), Al) e

12

2.3.9. con il nono motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606 primo comma

B); in particolare, nei motivi di appello era stato dedotto che il Tribunale aveva
ravvisato la distrazione dei finanziamenti erogati dall’ICCRI a Depositi e
Finanziamenti ed a Finanziaria D’Affari, mentre l’aveva esclusa per gli altri, e
quantunque la sentenza impugnata abbia inteso operare un distinguo tra le
differenti operazioni, esse nascono tutte nell’ambito dello stesso identico
programma, noto e condiviso da parte dell’istituto mutuante, che l’ aveva
approvato e sostenuto, consistente nel rilevare aree edificabili site nel comune di
Castelnuovo di Porto, provvedere alle opere di urbanizzazione più urgenti,

onde procedere alla restituzione dei finanziamenti ICCRI, ovvero rilevando un
imponente complesso immobiliare esistente ad Anacapri per destinarlo, in
seguito alle opportune modificazioni e ristrutturazioni, a struttura alberghiera e
nel realizzare un centro commerciale ad Avellino; tutti i finanziamenti avevano
la medesima caratteristica di essere dei bridge, vale a dire finanziamenti a
brevissimo termine (18 mesi) che, nei programmi, avrebbero dovuto essere
sostituiti con mutui fondiari a lungo termine che le banche avrebbero erogato a
fronte della presentazione di progetti di costruzione in stato di avanzata
realizzazione; è documentato in atti e comprovato da numerose testimonianze
che, a cagione di alcuni ritardi nella esecuzione dei lavori, i progetti non si sono
potuti realizzare nei tempi programmati da qui le cessioni intervenute tra le
varie società nel tentativo di frazionare e di rendere, dunque, più praticabile il
conseguimento dei mutui fondiari che avrebbero dovuto consentire la chiusura
della seconda fase dell’operazione; i finanziamenti sono nati come di scopo, cioè
come finalizzati a realizzare le tre operazioni ed a tal fine la prova decisiva, oltre
alle dichiarazione del notaio che curò le varie ipoteche pretese all’ICCRI sui
cespiti delle tre società, è costituita dalla relazione ICCRI, confermata in
dibattimento dalla dott.ssa Vincelli; specificamente quanto:
-alla destinazione dei finanziamenti ICCRI alla Depositi e Finanziamenti alla
società sono stati erogati due finanziamenti di 20 mil. il 20-12-1990 e di 15 nnld.
il 17-6-2991, con obbligo di restituzione entro 18 mesi e l’operazione era
finalizzata come emerge anche dall’iscrizione ottenuta sull ‘immobile di Avellino,
alla realizzazione del centro commerciale sul terreno edificabile di proprietà della
Centro Commerciali s.r.l. (già COEDIR srl); i fondi ricevuti sono stati utilizzati per
pagare l’acquisto del terreno e per la realizzazione del centro commerciale come
risulta anche dalla relazione del curatore, in base al prospetto dallo stesso
redatto ed emerge la destinazione di tutte le somme a fini sociali; in particolare,
per quanto concerne le somme versate alle società Diego, Edilscavo ed altre,
esse come riferito dall’arch. Canale, responsabile tecnico della Diego, si

13

iniziare la costruzione e procedere alla vendita del costruito e del costruendo,

riferiscono a lavori per un importo di circa 12/15 mld. di lire di lavori per
realizzare il centro commerciale;
-alla cessione dì una parte del compendio di Castelnuovo di Porto, ad opera
della Investimenti Strategici, emerge dalla relazione del Curatore che la società
l’aveva ceduta per il corrispettivo di 30.100.000.000 di lire, in favore della
Immobiliare Ajaccio, che aveva corrisposto il prezzo, in parte mediante accollo
del mutuo verso l’ICCRI ed in parte- in misura di 100.000.000 di lire- in contanti,
ma tale ultima parte del corrispettivo non fu mai pagata o, comunque, mai

non si è realizzata distrazione, essendo l’immobile de quo sostanzialmente
destinato a garantire l’ICCRI che, sullo stesso, aveva iscritto ipoteca, sicchè non
solo l’ immobile “circolava”, come una sorta dì cambiale, con tutto il peso della
garanzia ipotecaria, ma nella circolazione, essendo le cessioni avvenute con
accollo del mutuo, avrebbe certamente consentito di avvantaggiare la cedente,
aggiungendo alla propria anche la garanzia della cessionaria; in merito, poi, al
valore del cespite al momento della sua estromissione dal patrimonio della
società, l’ICCRI al momento della concessione del finanziamento aveva
verificato, attraverso la perizia dell’ing. Fraschetti, che la lottizzazione di
Castelnuovo di Porto valeva, ultimata, 118 miliardi, richiedendo, per tale
ultimazione 62 miliardi e valendo 44,2 miliardi il cespite de quo nello stato di
consistenza in cui si trovava; benché il capo di imputazione affermi che il cespite
di cui si tratta valesse al momento della cessione un valore oscillante tra 50 e 62
miliardi, tale valore di riferimento è del tutto indimostrato e la relazione del
dott. Fraschetti, infatti, aveva preso come punti di riferimento, i valori nello stato
di consistenza al momento della erogazione ed a quello dell’ ultimazione; non è
emerso nel corso del processo quanto fosse stato incrementato il valore del
cespite, per effetto delle costruzioni medio tempore eseguite, e dunque quanto
effettivamente valesse l’immobile allorquando lo stesso era stato ceduto alla
Immobiliare Ajaccio, sul punto, il dott. Carlacio ha svolto una serie di
considerazioni, sulle quali il tribunale non motivato, per dimostrare che il
corrispettivo pattuito, attraverso l’accollo di mutuo fosse effettivamente
corrispondente al valore dell’immobile nella consistenza fisica in cui si trovava al
momento della cessione; l’ICCRI per i finanziamenti concessi per complessivi 30
miliardi, è stato ammesso al passivo del fallimento per lire 44.541.921.088, che,
per effetto della iscrizione ipotecaria, era integralmente garantito dal valore
dell’immobile, sicchè di fronte ad una situazione del genere non è possibile
ravvisare una distrazione dell’immobile dal patrimonio, in quanto con la cessione
di cui si tratta sono stati, per così dire, ceduti anche i debiti gravanti su di esso
senza che al patrimonio della società cedente siano derivati effetti

14

incassata dalla cedente fallita la quale, dunque, non poteva distrarlo; nella specie

pregiudizievoli; né può sostenersi la presenza di un danno cagionato all’ICCRI in
virtù della violazione della clausola di non cessione, atteso che, a parte il fatto
che si tratterebbe di clausola che varrebbe solo a fini civilistici, con l’ICCRI è
intercorsa una notevolissima corrispondenza dalla quale emerge
ragionevolmente che l’istituto di credito avesse sostanzialmente manifestato il
proprio consenso al trasferimento del complesso immobiliare;
– alla cessione dell’immobile di Castelnuovo di Porto da parte della Depositi e
Finanziamenti s.p.a. valgono le considerazioni già svolte; in particolare, non

acquistato dalla Innmobilgest al valore di 13. 000. 000. 000 di lire, oltre IVA ed
essendo la cessione avvenuta in data 16.2.1996 a favore della Centro
Commerciali al prezzo di 6.640. 000.000 di lire, oltre IVA, mediante accollo di
mutuo, la distrazione sarebbe palese, in quanto la fallita società avrebbe ceduto
per meno della metà del suo valore un cespite acquistato solo pochi mesi prima;
tuttavia, lo stesso curatore ha evidenziato che tra l’acquisto e la cessione erano
avvenute alcune vendite di immobili, che evidentemente andavano dedotte dal
valore complessivo del cespite ceduto per stabilirne il valore effettivo, per
l’importo complessivo di oltre 5 nnld. di lire, quasi pari al corrispettivo pagato;
inoltre, la cessione è avvenuta mediante accollo dei mutui garantiti
dall’immobile in questione ed in particolare di quello acceso con il Banco di
Sicilia, a sua volta accollato dalla Depositi e Finanziamenti all’atto della
rilevazione del cespite da Innmobilgest pari a £ 8. 749. 000. 000 ed alla data
del 31.12.1995 il debito verso il Banco di Sicilia era di 7.846.000.000, pari cioè
ad oltre un miliardo in più rispetto a quanto indicato nell’atto di cessione,
importo che copre certamente la differenza tra il valore dell’immobile al netto
delle cessioni e quello al quale era stato acquistato dalla Depositi e
Finanziamenti;
-alla cessione della partecipazione della Finanziaria d’Affari in Gecoim- nel
patrimonio della quale rientrava l’immobile in Capri- a Domina Capri, il
contratto risultava sottoposto ad una serie di condizioni, che ne sospendevano
l’efficacia alla liberazione, mai avvenuta, dall’ICCRI delle garanzie ipotecarie,
sicchè nella sostanza trattavasi di cessione solo virtuale, come del resto
documentato dalla corrispondenza con l’ICCRI che nel 1994; all’atto in cui la
Finanziaria d’Affari vendeva senza corrispettivo la sua partecipazione, tale
partecipazione aveva un valore zero, atteso che l’ICCRI aveva iscritto ipoteca
per l’intero finanziamento erogato alla Finanziaria d’Affari, pari a 25 miliardi,
oltre che per il finanziamento erogato alla Depositi e Finanziamenti; né si può
ritenere che per effetto di tali cessioni ne sia uscita in qualche modo indebolita la
posizione dell’ICCRI, la quale era informata delle trattative in corso dalla

15

appare condivisibile l’assunto accusatorio, secondo cui essendo stato l’immobile

Finanziaria d’Affari, tanto da imporre proprie condizioni e mantenere integra la
propria garanzia e la facoltà di esecuzione su di essa giuridicamente insensibile
rispetto alle operazioni;
-alle cessioni dei beni immobili nel loro complesso, non si è verificata alcuna
distrazione, non essendo stato sottratto alcun bene alla garanzia dell’unico
creditore che, su di essi, avrebbe potuto rivalersi; le società avevano
semplicemente tentato di frazionare gli immobili e renderli più facilmente
cedibili, ma nelle singole operazioni come in quella di cessione della Gecoinn non

sì sono viste svuotate di partecipazioni o cespiti dal valore nullo o addirittura
negativo, il che rende ontologicamente non configurabile l’ipotesi di bancarotta
per distrazione;
2.3.11. con l’undicesimo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo
comma, lett. a), c) ed e), c.p.p., atteso che la sentenza muove da una errata
interpretazione della fattispecie incriminatrice della bancarotta documentale ed è
priva di motivazione in ordine alle numerose censure alla sentenza di primo
grado mosse con i motivi di appello (da considerarsi integralmente riportati);
2.3.12. con il dodicesimo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo
comma, lett. b), c) ed e) c.p.p., per errata interpretazione ed applicazione
degli artt. 43 e 47 e 223 e 216 della legge fallimentare e mancanza e
contraddittorietà della motivazione, in relazione al dolo delle distrazioni dei mutui
erogati dall’ICCRI, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente il
dolo “che si concretizza nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale
una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa e di compiere atti che
possano cagionare danni ai creditori”, attribuendo, quindi, al dolo i tratti tipici
dell’agire colposo, non potendo, invece, non rientrare nel dolo della bancarotta
per distrazione anche la consapevolezza di cagionare un danno ai creditori
fallimentari e, quindi, la consapevolezza che la condotta posta in essere “rischia”
di cagionare il dissesto ed il fallimento della società; sul punto la sentenza non
può non considerarsi viziata da una motivazione contraddittoria ed illogica, visto
che, da un lato, riconosce che “è probabile che nella fase iniziale l’intendimento
dell’imputato e dei suoi collaboratori fosse quello di intraprendere lecite iniziative
immobiliari”, dall’altro, assume che il dolo sarebbe in re ipsa nelle distrazioni;
2.3.13. con il tredicesimo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606,
primo comma,

lett. c) ed e) c.p.p., atteso che la sentenza impugnata non è

motivata in ordine all’esatta durata della sospensione del termine di prescrizione,
pur essendo stato sul punto, eccepito con i motivi di appello, espressamente che
tale termine, computato dal Tribunale in 1010 giorni, doveva essere calcolato in
base alle nuove disposizioni più favorevoli e non poteva non essere “ricalcolato”
16

si è verificato alcun depauperamento del patrimonio delle cedenti che, al limite,

correttamente nella misura di anni uno, mesi 9 e giorni 22; ne consegue che la
sentenza di appello pertanto non poteva, semplicemente, rideterminare questo
termine nella misura di anni 2 mesi 8 e giorni 27;
2.3.14. con il quattordicesimo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606,
primo comma, lett. c) ed e) c.p.p., per errata interpretazione ed applicazione
dell’art. 62 bis e dell’art. 133 c.p. e mancanza e contraddittorietà della
motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla
determinazione della pena base operata in violazione del ne bis in idem

la sentenza impugnata per motivare sulla pena e sulle generiche utilizza delle
formule standard che, nel caso di specie, non consentono di verificare se gli
stessi elementi sono stati presi in considerazione prima per determinare la pena
base e, poi, per negare le circostanze attenuanti generiche;
2.3.15. con il quindicesimo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606,
primo comma, lett. c) ed e) c.p.p., per mancanza e contraddittorietà della
motivazione, in ordine alle statuizioni civili prese dai giudici di primo grado e
confermate dalla sentenza di appello, nonostante nelle more dell’appello l’ICCRI
abbia rinunciato alla costituzione di parte civile; sulle statuizioni civili, con i
motivi di appello, erano state mosse censure da intendersi integralmente
trascritte in questa sede.
3.Tarallo Ciro Stefano ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore di fiducia,
affidato a due motivi, con i quali lamenta:
3.1.con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma,
lett. b) ed e) c.p.p., per inosservanza, erronea applicazione della legge penale ai
sensi dell’art. 521 c.p.p., avendo la Corte di Appello ritenuto sussistente con
riferimento al capo Al) della contestazione l’aggravante speciale del danno
patrimoniale di rilevante gravità, laddove tale aggravante non è mai stata
contestata all’imputato, né tantomeno il pubblico ministero ha mai richiesto la
modifica del capo d’imputazione con la relativa contestazione nel corso
dell’istruzione dibattimentale, ai sensi dell’art. 517 c.p.p.; né l’aggravante in
questione poteva ritenersi implicitamente contestata, come erroneamente
ritenuto dalla Corte di Appello, per il fatto che le stessa era stata puntualmente
indicata dall’accusa nei capi di imputazione relativi ad altre società; nel caso di
specie la Corte di Appello avrebbe dovuto escludere l’aggravante mai contestata
e rideterminare la pena, dichiarando, nel caso specifico, l’intervenuta
prescrizione del reato;
3.2. con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo
comma,

lett. c) ed e) c.p.p., atteso che la Corte d’Appello ha confermato la

condanna dell’imputato per tutte le imputazioni contestate, ad esclusione del

17

sostanziale, considerando come più gravi i fatti di cui al capo B); in particolare

reato di cui al capo Al), limitatamente alla distrazione di Lire 13.700.000.00 ed
all’ipotesi di cui all’ultimo capoverso del medesimo capo Al), con una
motivazione del tutto contraddittoria ed apparente, senza tener conto di quanto
argomentato dalla difesa nei motivi di appello; con riferimento al finanziamento
di 35 miliardi provenienti dall’ICCRI, i giudici d’appello, dopo aver assolto
l’imputato perché il fatto non sussiste per la distrazione di 13 miliardi e 700
milioni rispetto ai 35 contestati, inspiegabilmente hanno ritenuto l’imputato
responsabile della distrazione della restante somma “non essendo stata provata

l’analitica ricostruzione della destinazione di tutte le somme prospettata dalla
difesa nei motivi di appello; quanto alla bancarotta documentale la
documentazione in possesso del curatore aveva permesso la ricostruzione delle
vicende societarie, come ribadito dallo stesso consulente del P.M.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei limiti di cui si dirà, mentre vanno respinti nel resto.
1.Va premesso, in linea generale, che i ricorrenti in questa sede
ripropongono in buona parte le medesime questioni già sollevate con gli atti di
appello, alle quali la Corte territoriale, quantunque in maniera sintetica, ha
fornito- ad eccezione della tematica riguardante l’aggravante ex art. 219/1 L.
Fall. del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui al capo Al) e pur con le
precisazioni che si effettueranno- espressa od implicita corretta risposta,
supportata da motivazione non manifestamente illogica e coerente al compendio
probatorio disponibile, di guisa che i vizi di carenza motivazionale, denunciati con
i motivi di ricorso si presentano privi di fondamento. D’altra parte, il vizio
di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive,
può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi
trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività,
nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente
portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una
decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012,
Rv. 253445). Tale principio, invero, si coniuga con l’altro secondo cui la sentenza
di merito non è tenuta, in particolare, a compiere un’analisi approfondita di tutte
le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le
risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione
globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le
ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto
presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni

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la destinazione delle somme”, ma detta motivazione non tiene in alcun conto

difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente
incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4^, 13 maggio 2011 n. 26660).
2. Tanto premesso, vanno innanzitutto esaminate le censure di rito e
sostanziali, comuni ai proposti ricorsi, e quelle che, pur sollevate da un solo
ricorrente, si presentano, comunque, significative anche per l’altro, per
l’eventuale estensibilità ex art. 587 c.p.p..
3.Non è fondata la questione sollevata con il primo motivo di ricorso di
D’Andria Renato, a firma dell’avv.to Bartolo, circa la nullità della sentenza di

nella fattispecie in esame non è dato ravvisare una di quelle situazioni extra
ordinem, caratterizzate dall’arbitrio nella designazione del giudice, al di fuori di
ogni previsione tabellare, invocata dal ricorrente. Ed invero, sebbene si presenti
poco argomentata, non merita censure la valutazione conclusiva della Corte
territoriale, secondo cui nella fattispecie in esame non si verte in un’ipotesi di
“capacità del giudice”, con le precisazioni che di seguito si effettueranno.
3.1.Giova premettere che nell’interpretazione del disposto di cui all’art. 33/2
c.p.p. questa Corte si è costantemente espressa nel senso di ritenere che solo il
difetto delle condizioni concernenti la capacità del giudice, cioè il complesso dei
requisiti richiesti per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali (cd. capacità
generica), dà luogo a nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett.
A) e art. 179 c.p.p., mentre, in assenza di analoga previsione, non comporta
alcuna nullità l’inosservanza delle altre disposizioni elencate nell’art. 33 c.p.p.,
comma 2, ovvero di quelle riguardanti la destinazione dei giudici agli uffici
giudiziari, l’assegnazione degli affari agli uffici giudiziari e alle sezioni, la
formazione dei collegi e l’assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici,
ossia le regole cd. tabellari, attinenti la cd. “capacità specifica” (cfr. in tal senso
anche la pronuncia invocata dal ricorrente n. 4841/2012).
3.2. Al fine di scongiurare il rischio di vanificare la tutela di tali principi
costituzionali, si è venuta affermando un’ interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 33 c.p.p., comma 2, che, partendo dai rilievo che il precetto
costituzionale dell’art. 25 Cost. prevale sulla regola di esclusione di cui al
medesimo art. 33/2 c.p.p., ritiene sussistente un’ipotesi di nullità assoluta -e
non di mera irregolarità, sanzionabile sul piano amministrativo e/o disciplinareanche in presenza di inosservanza delle altre disposizioni elencate nell’art. 33
c.p.p., comma 2, sulla destinazione interna dei giudici e sulla distribuzione degli
affari- tutte le volte che tale violazione possa pregiudicare il rispetto del principio
costituzionale. L’assegnazione dei processi, in violazione delle tabelle di
organizzazione dell’ufficio, può incidere, pertanto, sulla costituzione e sulle
condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all’art. 33 c.p.p.,

19

primo grado, in relazione agli artt. 33/2 c.p.p. e 178 lett. a) c.p.p., atteso che

comma 1, non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative,
ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principii e dei canoni
essenziali dell’ordinamento giudiziario, per la violazione di norme come quelle
riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti
degli uffici e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti (ex multis, v.
Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015;Sez. 6^, n. 39239 del 04/07/2013, dep.
23/09/2013, Rv. 257087; Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, dep. 29/08/2013,
Rv. 256570; Sez. 6^, n. 46244 del 15/11/2012, dep. 27/11/2012, Rv. 254284).

violazione delle regole tabellari non esclude – come si rileva dalla stessa
relazione ai progetto preliminare delle norme per l’adeguamento
dell’ordinamento giudiziario – che una rilevanza processuale possa essere
prevista per il caso in cui risulti che nell’assegnazione dei giudici e degli affari si
siano adottate soluzioni determinate allo scopo di eludere o violare il precetto
costituzionale della pre-costituzione del giudice (Sez. 1, n. 16214
del 05/04/2006).
3.3. In definitiva, le irregolarità in tema di formazione dei collegi incidono
sulla capacità del giudice, con conseguente nullità ex art. 178, lett. a), cod. proc.
pen., solo quando sono volte ad eludere o violare il principio del giudice naturale
precostituito per legge, attraverso assegnazioni “extra ordinem”, perché del tutto
al di fuori di ogni criterio tabellare, caratterizzate dall’arbitrio nella designazione
del giudice, proprio per costituire un giudice “ad hoc”, situazioni dinanzi alle quali
non può più affermarsi che la decisione della regiudicanda è stata emessa da un
giudice precostituito per legge (Sez. 6, n. 39239 del 04/07/2013;Sez. 1,
n. 13445 del 30/03/2005).
3.4. Nel caso di specie, il D’andria ha dedotto che, nel corso del processo di
primo grado, il Presidente (e redattore della sentenza), dr. Bresciano, era stato
trasferito al Tribunale di Rieti e con provvedimento del 23-6-2008,11 Presidente
della Corte di Appello di Roma, su istanza del Presidente del Tribunale,
disponeva l’applicazione del predetto magistrato al Tribunale di Roma,
limitatamente alle udienze dedicate alla trattazione del processo penale a carico
del Tarallo ed altri, onde «evitare il rischio di vanificare con il mutamento del
collegio l’istruttoria già svolta».

Per quanto è dato comprendere

dall’argomentare del ricorrente- che in larga parte ha riportato il contenuto della
sentenza n. 4841/2012, non innovatrice, peraltro, dei principi espressi in
materia, sopra evidenziati- il provvedimento di applicazione del dr. Bresciano, da
parte del Presidente della Corte d’appello, sarebbe stato emesso in violazione del
disposto dell’art. 110 Ord. Giud., non ricorrendo i presupposti per l’adozione di
siffatto provvedimento, sicchè si configurerebbe una di quelle situazioni
20

-1/

extra

In particolare, la disciplina che attribuisce valore meramente interno alla

ordinem,

caratterizzate

dall’arbitrio

nella

designazione

del

giudice.

L’infondatezza di tale assunto emerge nella fattispecie dalla semplice
constatazione che l’applicazione del giudice trasferito ad altro ufficio non è stata
funzionale alla costituzione di un giudice ad hoc, ma, al contrario, a consentire
la definizione del processo da parte del collegio che aveva già in corso la
celebrazione del dibattimento, ipotesi questa senz’altro rientrante tra le
previsioni generali di cui all’art. 110 Ord. Giud. Tuttavia, anche a voler per un
attimo argomentare nel senso che tecnicamente non ricorreva alcuna delle

Giud.- a prescindere dall’infondatezza dell’assunto- in ogni caso, ne confina la
rilevanza nell’ambito del comma secondo dell’art. 33 c.p., escludendo ogni
ipotesi di nullità (Sez. 1, n. 16214 del 05/04/2006).
3.5. Peraltro, lo stesso indirizzo di legittimità invocato dal ricorrente non ha
omesso di evidenziare che la mera inosservanza delle disposizioni tabellari, in
conseguenza della modifica della composizione del collegio giudicante, non è
idonea di per sè sola ad integrare la nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., comma 1,
lett. A), attinente alla capacità del giudice, ma, al più, una semplice irregolarità
aniministrativa, occorrendo, affinchè possa ritenersi sussistente una lesione dei
principi costituzionali integrante la invocata nullità, che la diversa composizione
sia frutto di un’iniziativa del tutto arbitraria, non sorretta da alcun
provvedimento del presidente della sezione, titolare del potere di assegnazione
e, dunque, legittimato a disporre la modifica tabellare. E tale non è all’evidenza
la situazione del caso di specie, nel quale l’irregolarità dell’applicazione del
giudice trasferito ad altro ufficio, non è stata funzionale, come già evidenziato,
alla costituzione di un giudice ad hoc, ma, al contrario, a consentire la definizione
del processo da parte del collegio che aveva da tempo in corso la celebrazione
del dibattimento.
4. Fondati si presentano il secondo ed il terzo motivo del ricorso del
D’Andria, a firma dell’avv. Bartolo, nonché il primo motivo di ricorso del Tarallo,
relativi all’ illegittima condanna degli imputati per il capo Al, per i fatti di
bancarotta fraudolenta, collegati alla gestione della società “Depositi e
Finanziamenti”, considerando l’aggravante di cui alli art. 219/1 L. Fall.
dell’ aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, nonostante tale
aggravante non fosse stata contestata, ed all’intervenuta prescrizione del
medesimo reato. Ed infatti, come si rileva dalla descrizione della condotta di cui
al capo Al, non vi è alcun riferimento in tale imputazione al “danno patrimoniale
di rilevante gravità”, cagionato dalle bancarotte fraudolente poste in essere
dagli imputati, nella gestione della società Depositi e Finanziamenti s.p.a., ma,
ciononostante, tale aggravante è stata, comunque, ritenuta dai siudici di merito.
21

ipotesi per le quali era consentita l’applicazione del giudice ex art. 110 Ord.

Non si presenta in proposito condivisibile la valutazione operata dalla Corte
territoriale, che affida la ricorrenza dell’aggravante in questione all’argomento
logico, secondo cui, essendo stata essa contestata negli altri due fallimenti, non
potrebbe non ritenersi estensivamente contestata al fallimento di cui al capo
Al). Tale interpretazione, infatti, contrasta con i principi costantemente affermati
da questa Corte, secondo i quali, ai fini della contestazione di una
circostanza aggravante non è indispensabile una formula specifica espressa con
enunciazione letterale, né l’indicazione della disposizione di legge che la prevede,

l’imputato abbia piena cognizione degli elementi di fatto che la integrano,
conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, che implica
che l’imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli
elementi di fatto integranti l’aggravante.
(Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008;Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012;Sez. 2, n. 4
7863 del 28/10/2003). Più volte questa Corte ha, invero, evidenziato come
sussiste la violazione del diritto di difesa nel caso in cui sia ritenuta in sentenza
una aggravante non adeguatamente e correttamente esplicitata nella
contestazione, anche alla luce dei vincoli posti dalla giurisprudenza della Corte
EDU (sent. Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007).
La ritenuta aggravante di cui all’art. 219 L. Fall., in relazione al capo Al),
va, pertanto, esclusa.
4.1. Per effetto di tale esclusione, la sentenza impugnata va annullata senza
rinvio, limitatamente al reato Al), per essere tale reato estinto per prescrizione.
Ed invero, essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado in data
4.12.2008, successivamente alle modifiche introdotte agli artt. 157 e ss. c.p.
dalla legge n. 251/2005, occorre guardare ai termini di prescrizione più
favorevoli, nel raffronto tra la vecchia e la nuova disciplina, in base all’art. 10
della medesima legge e, nella specie, una volta esclusa l’aggravante di cui all’art.
219 L. Fall., più favorevoli si presentano le novelle disposizioni che prevedono
quale termine massimo di prescrizione quello di anni dodici e mesi sei di
reclusione. Pertanto, essendo stato dichiarato il fallimento della società Depositi
e Finanziamenti in data 4.7.1996, considerando il termine dì anni 12 e mesi sei,
a decorrere da tale data, oltre al termine di anni 1 e mesi 11 e giorni 29 di
sospensione, maturata nel corso dei giudizi di merito, per un totale di anni 14
mesi 5 e giorni 29, il termine di prescrizione è maturato, antecedentemente alla
sentenza di secondo grado, in data 2 gennaio 2011.
4.2.In proposito si osserva che non ricorrono nel caso di specie ragioni per
non far luogo alla immediata declaratoria di estinzione del reato in questione, ai
sensi del primo comma dell’art. 129 c.p.p., non ricorrendo in modo evidente una
22

ma occorre la chiara e precisa enunciazione “in fatto” della stessa e che

ragione di proscioglimento degli imputati dalle plurime condotte di bancarotta
fraudolenta descritte al capo Al), alla luce della regola di giudizio posta dal
secondo comma del medesimo art. 129 c.p.p., rilevabile, tuttavia, soltanto nel
caso in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la
commissione del medesimo e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in
modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve
compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di
percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia, quindi,

n.10221 del 24/01/2013).
Nel caso di specie, in particolare, anche per quanto si evidenzierà innanzi, nella
trattazione specifica dei motivi riguardanti l’insussistenza dei vari fatti di
bancarotta fraudolenta per cui è processo, rilevanti quanto al capo Al), per gli
effetti civili scaturenti dalla sentenza impugnata, non si ravvisano in modo
evidente ed assolutamente non contestabile ragioni di proscioglimento degli
imputati per tale reato, pur considerando le ampie argomentazioni sviluppate dai
difensori del D’Andria, nei ricorsi proposti.
Per effetto dell’intervenuta prescrizione andrà, dunque, eliminato nei
confronti degli imputati l’aumento di pena -di mesi nove di reclusione per il
D’Andria e di mesi sei di reclusione per il Tarallo- connesso alla condanna per
tale reato in continuazione con quello di cui al capo B), ritenuto più grave.
5. Infondati si presentano il quarto motivo di ricorso a firma dell’avv. Bartolo
e la doglianza al punto 2.1.3. del primo motivo di ricorso dell’avv. Stefanelli,
nell’interesse dell’imputato D’Andria, con i quali si argomenta in merito alla
collocazione della dichiarazione di fallimento nella struttura del reato di
bancarotta fraudolenta ed al dolo necessario per configurare tale ipotesi
delittuosa, condividendosi un indirizzo di recente maturato in questa stessa
Sezione della Corte (Sez. V, 24.9.2012, n. 47502, Pres Zecca, imp. Corvetta), in
base al quale nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di
insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato,
in qualità di evento dello stesso e, pertanto, deve porsi in rapporto causale con
la condotta dell’agente e deve essere, altresì, sorretto dall’elemento soggettivo
del dolo.
5.1.Tale interpretazione non è condivisibile, dovendosi, in proposito, ribadire
il consolidato insegnamento di questa Corte – del quale l’isolata sentenza n.
47502 del 24/09/2012 non vale ad infirmare la granitica solidità – secondo il
quale il reato di bancarotta fraudolenta è reato di pericolo a dolo generico, per
la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l’agente abbia consapevolezza
dello stato di insolvenza dell’impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare

23

incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014), non essendo richiesta
l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell’impresa

(Sez. 5, n. 26542 de/ 19/03/2014); una volta intervenuta la dichiarazione di
fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati
commessi e, quindi, anche quando l’impresa non versava ancora in condizioni di
insolvenza (Sez. 5, n. 27993 del 12 febbraio 2013, Di Grandi e altri, Rv. 255567;
Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014), risultando sufficiente aver cagionato il
depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla

ragioni per le quali l’indirizzo invocato dal ricorrente non si presenta idoneo a
scalfire i principi di legittimità ripetutamente enunciati è sufficiente richiamare la
recente pronuncia di questa Corte- Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014
Rv. 261942, imp. Tanzi ed altri- della quale vale la pena indicare i passaggi
argomentativi salienti, secondo cui:
– alla stregua di un insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte,
risalente alla sentenza n. 2 del 1958 (imputato Mezzo) e rimasto costante nel
tempo, la dichiarazione di fallimento non costituisce una condizione obiettiva di
punibilità, ma una condizione di esistenza del reato; si tratta, in definitiva, di un
elemento costitutivo della fattispecie criminosa che, nella bancarotta
prefallimentare, segna il momento consumativo del reato ad ogni effetto di
legge;
– ciò, tuttavia, non significa che le si possa attribuire la qualifica di evento,
come se non fosse data via di uscita rispetto all’alternativa tra condizione
obiettiva di punibilità ed evento del reato; di contro, può certamente affermarsi
che è facoltà del legislatore inserire nella struttura dell’illecito penale elementi
costitutivi estranei alla cennata dicotomia; e con altrettanta certezza può dirsi
che il legislatore, quando a un determinato accadimento intende assegnare la
valenza di evento del reato, lo esplicita in termini inequivocabili, col ricorso a
forme lessicali immediatamente evocative del rapporto causale (“causare”,
“cagionare”, “determinare”) e basti pensare, al riguardo, proprio alle norme
incriminatrici contenute nel già citato art. 223, comma 2, della stessa legge
fallimentare, nelle quali l’indefettibilità del nesso eziologico fra condotta e
dissesto, o fallimento, viene in immediata evidenza in virtù dell’utilizzo, al n. 1),
dell’espressione “hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della
società…” e, al n. 2, dell’espressione “hanno cagionato con dolo o per effetto di
operazioni dolose il fallimento della società”);
– va in particolare valorizzata l’analisi del tipo descrittivo delineato nella L.
Fall., art. 216, comma 1, che consente di rimarcare l’assenza di qualsiasi
accenno alla necessità di un collegamento causale fra le condotte vietate e la
24

sua attività (Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014). Per una compiuta disamina delle

dichiarazione di fallimento; quest’ultima, invero, essendo evocata nella forma
sintattica della protasi (“se è dichiarato fallito”) partecipa a comporre un’endiadi
che individua il soggetto attivo del reato nell’imprenditore dichiarato fallito ( Sez.
U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398, in motivazione); mentre
l’oggetto del divieto legislativo consiste, quanto alla bancarotta distrattiva,
nell’impoverimento della consistenza patrimoniale dell’impresa, che è l’asse
portante della garanzia per i creditori; mentre nella bancarotta documentale
consiste nella soppressione – o nell’irregolare tenuta – della contabilità, dalla

affari. E proprio nelle conseguenze or ora descritte si individua l’evento del reato,
nella sua accezione giuridica e non naturalistica;
-proprio il fatto che nell’art. 216 L. Fall., siano accomunate nel medesimo
comma le ipotesi criminose della bancarotta fraudolenta patrimoniale e quella
documentale, cui congiuntamente si riferisce la protasi in discussione, porta un
ulteriore argomento contrario alla tesi della sentenza “Corvetta”: non si vede,
infatti, in base a quale costruzione logico-giuridica potrebbe pervenirsi a
configurare un necessario rapporto di causalità fra la violazione dell’obbligo di
corretta tenuta delle scritture contabili e l’evento fallimentare; e l’espressione
“se è dichiarato fallito” non consente di differenziare le due ipotesi criminose dal
punto di vista della struttura del reato; e, per altro verso, rimane del tutto
oscura la “funzione diversa” da attribuirsi alla dichiarazione di fallimento nella
bancarotta documentale, una volta che si rifiuti la possibilità di una terza via, al
di fuori dell’alternativa “condizione obiettiva di punibilità o evento del reato”;
-onde va ribadito una volta di più che la dichiarazione di fallimento non
costituisce l’evento del reato di bancarotta distrattiva, sicché sarebbe arbitrario
pretendere un nesso eziologico tra la condotta, realizzatasi con l’attuazione di un
atto dispositivo che incide sulla consistenza patrimoniale di un’impresa
commerciale, e il fallimento;
con la conseguenza per cui ne’ la previsione dell’insolvenza come effetto
necessario, possibile o probabile, dell’atto dispositivo, ne’ la percezione della sua
stessa preesistenza nel momento del compimento dell’atto possono essere
condizioni essenziali ai fini dell’antigiuridicità penale della condotta (v. Sez. 5^,
n. 316 del 27/11/1985 – dep. 15/01/1986, Benedetti, Rv. 171578; Sez. 5^, n.
15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185883; Sez. 5^, n. 8327 del 22/04/1998,
Bagnasco, Rv. 211366; Sez. 5″, n. 36088 del 27/09/2006, Corsatto, Rv.
235481; Sez. 5^, n. 232 del 09/10/2012 – dep. 07/01/2013, Sistro, Rv. 254061;
Sez. 5^, n. 7545 del 25/10/2012 – dep. 15/02/2013, Lanciotti, Rv. 254634; Sez.
5^, n. 27993 del 12/02/2013 – dep. 26/06/2013, Di Grandi, Rv. 255567).

25

quale dipende la possibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli

5.2. Nel contesto descritto, pertanto, non merita censure la sentenza
impugnata nella parte cui, sia pur sinteticamente, ha affrontato la tematica,
richiamando il consolidato orientamento di questa Corte che, in linea generale,
afferma che la condotta di distrazione si perfeziona allorquando il fallito faccia
uscire coscientemente dal patrimonio sociale il bene, senza alcuna giustificazione
in termini di logica d’impresa, venendosi a creare un divario tra la massa attiva e
quella passiva, con conseguente danno per i creditori, non essendo necessario
sotto il profilo soggettivo il dolo specifico- inteso come volontà di cagionare il

patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa e di
compiere atti che possano cagionare un danno ai creditori.
6. Del tutto generico si presenta il quinto motivo di ricorso nell’interesse del
D’Andria, a firma dell’avv. Bartolo, non confrontandosi le doglianze svolte con
quanto evidenziato nella sentenza impugnata. Ed invero, la Corte territoriale, ha
richiamato il principio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui la prova
della distrazione dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può
essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della
destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento (ex nnultis Sez. 5
n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, rv 243295; Sez. 5, n. 11095
del 13/02/2014 ). L’amministratore, infatti, è posto dal nostro ordinamento in
una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni dell’impresa sul patrimonio di quest’ultima.
Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua
conservazione in ragione dell’integrità della garanzia, danneggiando la perdita
ingiustificata del patrimonio o l’elisione della sua consistenza le aspettative della
massa creditoria ed integrando l’evento giuridico sotteso dalla fattispecie di
bancarotta fraudolenta (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014).
6.1.All’esito di tale richiamo, la Corte territoriale ha, quindi, specificamente
rapportato i principi esposti alla condotta attribuita all’imputato al capo Al, per
la quale, a fronte della contestazione della distrazione di 35 miliardi del
finanziamento ICCRI in favore della Depositi e Finanziamenti s.p.a., rilevata
l’insussistenza della prova effettiva di una distrazione quanto a Lire
13.700.000.000, ha ritenuto, invece, la ricorrenza dell’attività distrattiva per il
restante importo, essendo stato, parte del finanziamento, incassato da altre
società del gruppo D’Andria, tra cui la Diego s.p.a., la Innmobil Tecno la Oderfla
ed altre amministrate dallo stesso Tarallo. Immune da vizi sul punto si presenta,
pertanto, la conclusione, secondo cui, non essendo stata provata la destinazione
delle somme, è da ritenere che vi sia stata distrazione per un impiego estraneo
all’oggetto sociale.

26

dissesto- essendo sufficiente il dolo generico, inteso come volontà di dare al

6.2. Quanto agli immobili, la Corte territoriale ha messo in risalto, senza
incorrere in vizi, come tali beni siano stati ceduti a ritmo vorticoso a società a
loro volta fallite e proprio il sistema dei trasferimenti da una società all’altra
appare sintomatico di un preordinato disegno criminoso indirizzato a
depauperare il patrimonio delle tre società oggetto di giudizio attraverso le
fittizie cessioni tra soggetti giuridici del medesimo gruppo.
7. Infondato si presenta il sesto motivo di ricorso, a firma dell’avv. Bartolo
ed il secondo motivo di ricorso dell’avv. Stefanelli nell’interesse del D’Andria, con

dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all’art. 219/1
L.Fall., alla bancarotta c.d. impropria contestata agli imputati, richiamando l’art.
223/1 L.Fall. soltanto all’art. 216 L. Fall. Sul punto, è sufficiente richiamare gli
approdi della più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. V, 8 novembre
2011 n. 127; Sez. V, 25 gennaio 2012 n. 10791;
Sez. V, n. 38978 del 16/07/2013; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di
Risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247320; Sez. 5, n. 30932 del 22/06/2010, Poli,
Rv.247970), secondo cui,

“in tema di reati fallimentari, la circostanza

aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui alla L. Fall., art.
219, comma 1, è applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria previste dalla L.
Fall., art. 223, comma 1, atteso che la diversa struttura del reato di bancarotta
cd. “impropria” di cui all’art. 223, rispetto alla fattispecie “propria” contemplata
dal precedente art. 216, non può condurre ad una indiscriminata preclusione
verso l’applicazione dell’aggravante di cui si discute e ciò in quanto il citato art.
223, comma 1, contenendo un rinvio formale a tutti i reati di bancarotta propria
puniti dagli artt. 216 e 217 della legge, rende compatibile l’applicazione
dell’aggravante in virtù del “raccordo normativo tra la norma incriminatrice e la
statuizione della L. Fa/I., art. 219, comma 1, costituito dall’inciso che rinvia alle
“pene stabilite dall’art. 216″, inciso che si coniuga con quello della L. Fa/I., art.
219, disposizione quest’ultima che richiama la prima”.
L’integralità del richiamo contenuto nell’art. 223 alla fattispecie di cui all’art. 216
L.Fall. non può che intendersi come implicitamente riferito anche all’elemento
accidentale di quest’ultima, costituito dalla circostanza aggravante della rilevanza
del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall’art. 219, comma
1; norma che deve, pertanto, ritenersi anch’essa indirettamente richiamata
dall’art. 223, comma 1, come applicabile al reato di bancarotta impropria ivi
previsto (Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo;
Sez.5, n. 2903 del 22/03/2013).
7.1-L’aggravante del danno rilevante- applicata anche ai reati commessi da
persone diverse dal fallito- dunque, non è frutto di una applicazione analogica

27

i quali si censura la ritenuta applicazione da parte della Corte territoriale

delle norme sfavorevole all’imputato, che sarebbe vietata in materia penale, ma
è il risultato di un’ interpretazione sistematica della legge fallimentare, rinviando
l’art. 216 – per quel che riguarda le specifiche attenuanti e aggravanti – alla L.
Fall., art. 219, sicchè è inevitabile che tale rinvio “interessi” anche l’art. 223 (ex
multis, Cassazione penale, sez. 5, 11/10/2011, n. 121).
Ragionare diversamente comporterebbe: a) una evidente violazione del principio
di eguaglianza ex art. 3 Cost., b) una patente irragionevolezza del sistema
sanzionatorio, atteso che la bancarotta societaria rappresenta – in linea generale

individuale, atteso che, nella moderna economia, le più alte concentrazioni di
capitali assumono, come è noto, forma societaria
(Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013).
7.2.

Elementi che si oppongano alle predette conclusioni non sono

ravvisabili nella recente pronuncia di questa Corte (Sez. U, n. 21039 del
27/01/2011, Loy, Rv. 249665), in ordine alla diversa aggravante di cui alla L.
Fall., art. 219, comma 2, n. 1, costituita dalla commissione di una pluralità di
condotte tipiche del reato di bancarotta nell’ambito della stessa procedura
fallimentare, ed all’autonomia di dette condotte in una previsione
strutturalmente improntata ad un regime di cumulo giuridico, pur se
formalmente qualificata in termini circostanziali. Invero, la lettura integrale della
motivazione della citata sentenza sul punto (per la quale “è agevole osservare, in
aderenza al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, che il richiamo
contenuto nelle norme incriminatici della bancarotta impropria allo stesso
trattamento sanzionatorio previsto per le corrispondenti ipotesi ordinarie, non
legittima margini di dubbio sull’applicabilità del relativo regime nella sua
interezza, ivi compresa l’aggravante sui generis di cui si discute. D’altra parte,
avendo il legislatore posto su un piano paritario i reati di bancarotta propria e
quelli di bancarotta impropria, non v’è ragione, ricorrendo l’eadem ratio, di
differenziare la disciplina sanzionatoria. L’applicazione analogica della L. Fa/I.,
art. 219, ai reati di bancarotta impropria non può ritenersi preclusa, trattandosi
di disposizione favorevole all’imputato”)

rende evidente come le Sezioni Unite

abbiano puntualmente recepito i rilievi sull’inclusione, nell’oggetto del rinvio
posto dalla L. Fall., art. 223, di tutte le componenti del trattamento sanzionatorio
della fattispecie della bancarotta fraudolenta, fra le quali non può che
comprendersi l’aggravante di cui si discute, e sulla sostanziale equiparazione
normativa delle fattispecie della bancarotta propria e di quella impropria, che
rende irragionevole la limitazione alle prime dell’operatività dell’aggravante in
parola; puramente aggiuntivo, dovendosi intendere, nel complessivo articolato
dell’argomentazione, l’ulteriore accenno al favor rei, che co raddistingue in
28

– fenomeno criminale molto più grave di quello costituito dalla bancarotta

concreto la particolare posizione della disciplina della pluralità di fatti di
bancarotta” (Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo). Si tratta di
argomentazioni, queste, che si muovono ancora nel solco del superamento
dell’interpretazione suggerita dalla sentenza Truzzi del 2009, analizzando
unitariamente i casi di bancarotta impropria ex art. 223 L. Fall., e che questa
Corte ritiene di condividere e confermare pienamente
(Sez.5, n. 2903 del 22/03/2013).
8. Infondati si presentano il settimo e l’ottavo motivo di ricorso del D’Andria

2.1.5., in merito al riconosciuto ruolo dell’imputato di amministratore di fatto
delle società fallite, di cui al presente processo.
8.1.Va premesso che la nozione di amministratore di fatto, introdotta
dall’art. 2639 c.c., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei
poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e
continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri
dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività
gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova
della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di
elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive
– in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale
dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i
clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso
aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale
costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità,
ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. V, 09/10/2014 n. 8864;
Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 15065 del
02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094; Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998,
Galimberti, Rv. 212145; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli, Rv.
234254).

8.2. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, nel
riconoscere, con ragionamento logico immune da censure, al D’Andria- persona
senz’altro competente, trattandosi di un dottore commercialista- il ruolo di
amministratore di fatto delle società fallite e precisamente di gestore di una
galassia di società, facenti parte del cd. “gruppo D’Andria”, utilizzate per una
serie di passaggi di proprietà di beni finalizzati al depauperamento del patrimonio
delle società, poi fallite -e ciò sulla base delle emergenze acquisite e
seg nata mente:
-la testimonianza del dott. Valter Squillino, all’epoca vice direttore generale
e responsabile del settore affari e fidi dell’ICCRI, il quale ha avuto contatti diretti

29

a firma dell’avv. Bartolo ed il primo motivo di ricorso dell’avv. Stefanelli al punto

con D’Andria proprio in occasione delle richieste di finanziamenti, riferendo,
all’uopo, che il D’Andria ed il Tarallo illustravano le iniziative immobiliari e si
ponevano come rappresentanti degli altri soci; il D’Andria, in particolare, non
appariva quale mero professionista, bensì diretto interessato, mostrando di
avere poteri decisionali, mentre il Tarallo seguiva maggiormente gli aspetti
burocratici;
– le dichiarazioni della dr.ssa Maria Vincelli, all’epoca legale dell’ICCRI, la
quale ha ricostruito i rapporti dell’istituto con le società, specificando che il

le delibere dell’ICCRI si parlava di “gruppo D’Andria”;
– la chiamata in correità del Tarallo, il quale ha indicato nel D’Andria il
padrone delle società che “faceva il bello e cattivo tempo”;
– la circostanza che le tre società erano controllate dalla “Partecipazione
Industriale

Immobiliare”,

della

quale

il

D’Andria

era

azionista.

Tali elementi, complessivamente considerati sono stati, senza illogicità, ritenuti
rappresentativi della posizione di amministratore di fatto del D’Andria, risultando
l’attività di gestione diretta dei finanziamenti nei confronti degli istituti di credito
in favore delle società, senz’altro attività cruciale ed elemento sintomatico
dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nelle

società,

successivamente depauperate e, quindi, fallite.
8.3. Del tutto generiche si presentano, poi, le doglianze relative sia al
travisamento delle dichiarazioni dei testi indicati Squillino e Vincelli- non
risultando specificamente indicati i punti in cui le prove in questione presentano
risultati obiettivamente ed incontestabilmente diversi da quelli reali- sia alla
necessità di riscontri alle dichiarazioni del Tarallo posto che tali riscontri sono
senz’altro ravvisabili nelle dichiarazioni dei testi escussi.
9. Infondati -ai limiti dell’inammissibilità- si presentano il nono e decimo
motivo di ricorso a firma dell’avv. Bartolo ed i punti 2.1.1 e 2.1.2. del primo
motivo di ricorso a firma dell’avv. Stefanelli, nell’interesse del D’Andria, relativi
alle plurime condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritte
all’imputato.
9.1. Va premesso, in linea generale, che in larga parte i difensori sollecitano
con i suddetti motivi valutazioni alternative del medesimo materiale probatorio
già esaminato dai giudici di merito e, quindi, un ulteriore giudizio di merito,
come tale non consentito in questa sede. L’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del
legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari
punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle
30

D’Andria si era sempre presentato come proprietario di esse, tanto che in tutte

argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo
convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai
poteri della Corte di cassazione quello della “rilettura” degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e
altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

che, per quanto concerne il complesso sito in Castelnuovo di Porto del valore tra
i 50 e 62 miliardi di lire, ceduto dalla Investimenti Strategici s.p.a. alla Ajaccio
Immobiliare s.r.I., anch’essa facente capo ai D’Andria, senza alcun reale
corrispettivo ed in violazione del divieto di alienare l’immobile senza il preventivo
consenso dell’ICCRI, la valutazione dei giudici d’appello, secondo la quale tale
cessione costituisce condotta distrattiva, non merita censure. Invero,
l’operazione riguardante il predetto complesso immobiliare viene ricostruita
nella sentenza impugnata, non in maniera frammentaria, così come fatto nei
ricorsi, bensì in una visione d’insieme che senz’altro dà conto degli intenti illeciti
degli imputati, chiaramente emergenti dal fatto che la cessione dei complesso
immobiliare in questione, di valore ben più consistente ( 50/62 mld.), ad un
prezzo di 30 miliardi e 100 milioni di lire- di cui 100 milioni mai versati ed il resto
mediante accollo di mutuo nei confronti dell’ICCRI, mutuo questo mai onorato- è
stata effettuata ad una società, pur sempre ruotante in capo al D’Andria,
anch’essa fallita, l’Ajaccio Immobiliare s.r.I., che a sua volta innestava una serie
successiva di vendite dello stesso immobile alla Immobilgest 93 s.r.I., alla
Building Towers s.r.I., alla Shopping Towers s.r.l. e alla Trade Towers s.r.l.
(tutte società anch’esse facenti parte del “gruppo D’Andria”) sino a che l’ultima
parte del complesso veniva ceduta alla Depositi e Finanziamenti per 13 miliardi
di lire, con frazionamento di tutto il complesso.
9.2.1.

E’ sufficiente, al fine di ritenere integrata la

condotta in

contestazione, il fatto che il prezzo di cessione è stato sensibilmente inferiore al
valore del plesso e che alla vendita del bene della società non è corrisposta
alcuna utilità, neppure l’incameramento dei 100 milioni ulteriori rispetto
all’accollo del mutuo. Anche a voler considerare, infatti, che l’accollo era
cumulativo, in mancanza della liberazione del debitore originario e che sul bene
gravava, comunque, l’ipoteca dell’ICCRI a garanzia del mutuo, resta il fatto
saliente che la cessione del bene ha costituito un depauperamento del
patrimonio della società, poi fallita, in danno dei creditori ed a vantaggio di una
società facente capo al D’Andria.
31

9.2. Partendo dalle bancarotte patrimoniali relative agli immobili, si osserva

Invero, l’operazione con la quale si estrometta un bene dal patrimonio
dell’impresa, senza che l’equivalente entri nel patrimonio acquisito al fallimento è
idonea, a configurare l’ipotesi di bancarotta per distrazione, qualora ad essa non
faccia seguito alcuna attività intesa al recupero del prezzo della cessione,
(Sez. 5, n. 5408 dei 26/11/1997, Rv. 209883) nei confronti del cessionario
(nella fattispecie anch’esso ruotante intorno al D’Andria) e non risulti fornita
alcuna giustificazione in proposito. Più volte, questa Corte ha, infatti, affermato il
principio, per il quale integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la

inferiore ai valore reale (Sez. 5, n.17965 •del 22/01/2013).
La deduzione secondo cui l’ICCRI ben poteva soddisfarsi Sui bene, essendo
creditore privilegiato, non incide su quanto correttamente evidenziato dai giudici
d’appello, in merito al fatto che VICCRI non era creditore della società,
come emerge dal fatto che il passivo della ‘fallita InVestimenti Strategici s.p.a. è
stato di oltre 55 miliardi di lire, • a’ fronte di un attivo inesistente e di quanto
dichiarato dallo stesso ricorrente circa l’ammissione al passivo del predetto
istituto di credito per 44 miliardi di lire.
Le deduzioni, poi, relative al minor valore del complesso immobiliare ceduto
si traducono in deduzioni in punto di fatto, inammissibili in questa sede e,
comunque, lo stesso ricorrente sembra dar conto di un significativo divario nei
valori indicati.
9.3. Per quanto riguarda le doglianze relative alla cessione da parte della
Depositi e Finanziamenti s.p.a. di altra parte del complesso immobiliare sito in
Castelnuovo di Porto, alla Centri Commerciali s.r.I., di cui al capo Al), -che
vengono analizzate in questa sede, come già evidenziato, quanto agli effetti civili
scaturenti dalla sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizionesi osserva che la Corte territoriale, senza illogicità, ha ritenuto sussistente in tale
operazione una condotta distrattiva, in considerazione del fatto che l’immobile
era stato acquistato dalla Depositi e Finanziamenti al prezzo di 13 miliardi, di cui
8 miliardi e 749 milioni, con accollo di mutuo concesso da; Banco di Sicilia,
laddove, appena cinque mesi prima della dichiarazione di fallimento, quando la
società era già decotta, lo rivendeva alla Centri Commerciali per 6 miliardi e 640
milioni, materialmente non corrisposti.
9.3.1. Anche per tale cessione vanno richiamate le considerazioni innanzi
svolte, con la precisazione secondo cui, a fronte dell’operazione in questione,
compiuta pochi mesi prima del fallimento, in una situazione di irreversibile
decozione, appare decisivo per la configurazione del reato di bancarotta
distrattiva attribuito al D’Andria il fatto che, a prescindere dal prezzo di
cessione del bene- oltre che dimezzato dopo pochi mesi dall’acquisto della

cessione a terzi di un bene della società senza corrispettivo, o con corrispettivo

Depositi e Finanziamenti- all’uscita del bene dal patrimonio della società non è
corrisposta un’entrata equivalente, non potendo ritenersi tale un mero accollo di
mutuo, in una situazione di irreversibile decozione della società.
Le considerazioni svolte in ricorso circa il rapporto tra il prezzo di acquisto del
bene il valore del mutuo, ed il prezzo della cessione dell’immobile in relazione
ad alcune alienazioni effettuate si traducono in rilievi in fatto inammissibili in
questa sede, non supportatì, comunque, da precisi elementi di conforto.
9.4. La cessione di cui al capo B) da parte della Finanziaria d’Affari delle quote

prezzo di 35 miliardi, del pari, correttamente, è stata ritenuta dai giudici di
merito integrante una condotta distrattiva, non corrispondendo alla cessione la
corresponsione del prezzo indicato. La versione dei fatti del ricorrente, secondo
cui il contratto di cessione era solo virtuale- essendo esso sottoposto ad una
serie di condizioni, che ne sospendevano l’efficacia alla liberazione, mai
avvenuta, dall’ICCRI delle garanzie ipotecarie- oltre a non essere ancorata ad
elementi a comprova dell’assunto, in ogni caso non elide il dato di fatto che
all’uscita delle quote sociali non è corrisposta un’utilità.
D’altra parte, il fatto che l’ICCR1 avesse

iscritto ipoteca per l’intero

finanziamento erogato alla Finanziaria d’Affari, pari a 25 miliardi, oltre che per il
finanziamento erogato alla Depositi e Finanziamenti, non esclude la ricorrenza
del reato, non potendo senz’altro ritenersi che l’iscrizione di ipoteca sull’immobile
in Anacapri, rientrante nel patrimonio sociale della Gecoim, rendeva pari a zero il
valore delle quote sociali.
9.5. Infondate si presentano le deduzioni di cui al nono motivo di ricorso
dell’avv. Bartolo ed al punto 2.1.2. del primo motivo di ricorso dell’avv.
Stefanelli, relative alle distrazioni dei finanziamenti e precisamente quella
relativa al capo Al). Ed invero, non merita censure la valutazione operata dalla
Corte territoriale, secondo cui a fronte della concessione del finanziamento da
parte dell’ICCRI alla Depositi e Finanziamenti s.p.a. di lire 35 miliardi per la
realizzazione di un centro commerciale ad Avellino, solo per l’importo di £ 13
miliardi e 700 milioni è stata raggiunta la prova del legittimo impiego per rilevare
la Coedir, proprietaria del terreno sul quale realizzare il centro. Per il restante
importo £ 21.300.000.000, la sentenza impugnata ha, invece, rilevato
l’insussistenza della prova circa l’impiego di esso per il soddisfacimento dì
effettive necessità dell’impresa, laddove risulta che una parte del finanziamento
è stata incassata da società facenti parte del gruppo D’Andria, quali la Diego ed
altre, amministrate dallo stesso Tarallo, come evidenziato sub 6.1. In mancanza
di prova, pertanto, della destinazione da parte della società delle somme in
questione per la realizzazione degli scopi sociali e di qu 1 . impressi al

3_3

della controllata società Gecoim s.r.I., titolare dell’immobile in Anacapri, al

finanziamento, non essendo all’evidenza sufficiente la mera allegazione “di
destinazione” effettuata in appello, la conclusione dei giudici di merito, circa
l’impiego delle somme per finalità estranee all’oggetto sociale, non merita
censure. Il fatto che una parte delle somme sia stata versata ad alcune società
facenti parte del “gruppo” tra cui la Diego s.p.a. ed altre, senz’altro non implica
la prospettata “liceità” della destinazione delle somme stesse, in un contesto in
cui, le altre società del gruppo D’Andria sono state sistematicamente utilizzate
per i fini spoliativi di quelle poi fallite.
10. Passando all’esame dei motivi di ricorso del D’Andria, relativi alle bancarotte
documentali, sviluppati ai punti 2.1.4. e 2.1.6 del primo motivo di ricorso, a
firma dell’avv. Stefanelli, e all’undicesimo motivo di ricorso a firma dell’avv.
Bartolo, va subito detto che quest’ultimo si presenta inammissibile, siccome
privo di specificità, limitandosi il ricorrente a denunciare il difetto di motivazione
della sentenza impugnata, in relazione alle bancarotte documentali contestate,
pur a fronte di varie doglianze svolte in appello. Invero, il ricorrente avrebbe
dovuto in questa sede esattamente specificare quali censure la Corte d’appello
non avrebbe esaminato ed indicare la decisività di esse rispetto alle valutazioni
compiute dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.
10.1. Con il punto 2.1.4 del primo motivo di ricorso dell’avv. Stefanelli, il
ricorrente si duole del fatto che con l’atto d’appello sarebbero state ricostruite le
entrate e le uscite delle società e l’impiego dei finanziamenti, sicchè era ben
possibile, pur considerando la non perfetta tenuta della contabilità, ricostruire il
patrimonio delle società.
Tale deduzione è infondata, non confrontandosi specificamente con quanto
evidenziato dalla Corte territoriale, secondo cui dalle relazioni dei curatori
fallimentari e dall’elaborato del perito d’ufficio emerge l’estrema confusione della
contabilità delle tre società, rinvenuta solo parzialmente presso la sede comune
di esse. Inoltre, l’inattendibilità della contabilità risulta confermata da tutti i testi
escussi ed è provata dal fatto che nonostante gli sforzi compiuti non è stato
possibile ricostruire pienamente il movimento degli affari, circostanza questa
sufficiente ad integrare i reati in contestazione. D’altra parte, come già è stato
evidenziato con riguardo alle bancarotte patrimoniali, anche l’assenza di
documentazione contabile attestante l’impiego dei finanziamenti, ha determinato
la valutazione della ricorrenza delle condotte distrattive a carico degli imputati.
10.2. Il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216/1 n. 2 L.
Fall. è configurabile anche con riferimento alla tenuta “confusa” della
contabilità, che rende impossibile la ricostruzione del patrimonio o del
movimento degli affari e ben può essere ricavata dagli accertamenti effettuati
dal curatore e dalle disposte consulenze di ufficio. Per l’integrazione del reato

34

di bancarotta fraudolenta documentale è sufficiente il dolo generico- ossia la
.

consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere

l

impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Infatti, la
locuzione “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del
movimento degli affari”, formulata in relazione alla fattispecie di irregolare
tenuta delle scritture contabili, connota la condotta e non la volontà dell’agente,
sicché è da escludere che configuri il dolo specifico
(Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006).
10.3. La circostanza, secondo cui il perito d’ufficio ed il consulente del P.M.
hanno ritenuto “possibile” la ricostruzione delle vicende societarie, a prescindere
dal fatto che non si ricava dalla sentenza impugnata, in ogni caso non determina
l’insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che esso
si configura alla luce dei principi affermati da questa Corte, non solo quando
la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture
contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli
organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con
particolare diligenza (Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010). Peraltro, è stato in
proposito evidenziato che, anche la ricostruzione “aliunde” della
documentazione non esclude la bancarotta fraudolenta documentale, atteso che
la necessità di acquisire presso terzi la documentazione costituisce la riprova che
la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da non rendere possibile
la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari della società
(Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014).
10.4. Le doglianze di cui al punto 2.1.6 del primo motivo di ricorso dell’avv.
Stefanelli, circa l’impossibilità di configurare a carico dell’imputato la
responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, stante il ruolo
di amministratore di fatto rivestito dal D’Andria, sono infondate. Ed invero, la
circostanza che il prevenuto sia stato chiamato a rispondere anche del reato di
bancarotta documentale nella qualità di amministratore di fatto costituisce
applicazione dei principi ripetutamente espressi da questa Corte, secondo cui
l’amministratore “di fatto”, in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639
c.c., è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto
l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine
oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i
comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5,
n. 39593 del 2011; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011; Sez. 5, n. 7203 del
11/01/2008, Rv. 239040). In particolare, il soggetto che assuma la qualifica di
amministratore “di fatto”, essendo tenuto ad impedire ex art. 40, comma
secondo, cod. pen. le condotte illecite riguardanti l’amministrazione della società

35

o a pretendere l’esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge, è
• responsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi che commissivi, posti in essere
dall’amministratore di diritto, al quale è sostanzialmente equiparato
(Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, Rv. 253269).Nel caso di specie, dunque, il
D’Andria è stato chiamato a rispondere in una veste perfettamente equiparata a
quella dell’amministratore di diritto delle società dichiarate fallite e tale qualità
era esaustiva dei requisiti soggettivi della fattispecie criminosa ritenuta
sussistente ex L. L. Fall., ex art. 216/1 n. 2 L. Fall.

ricorrente ripropone la questione del dolo della bancarotta per distrazione che,
come già evidenziato, è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è
necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo
dì recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di
dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle
obbligazioni contratte (Sez. 5, n. 52077del 04/11/2014). Sul punto si rinvia a
tutto quanto già evidenziato sub 5.
11.1. Non risulta affetta da vizi, pertanto, la valutazione della Corte territoriale
che ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo delle bancarotte per le
distrazioni oggetto di contestazione, ravvisandosi nelle operazioni compiute
dall’imputato appunto la volontà di dare ai beni costituenti il patrimonio sociale
una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa, della quale costituisce
senz’altro indice sintomatico il “sistema” comune alle tre società coinvolte nella
vicenda di trasferimento dei beni ad altre società del “gruppo”, tale da
vanificare i tentativi di recupero delle somme erogate, compiendo atti tali da
cagionare un danno ai creditori. Né illogica appare l’affermazione contenuta nella
sentenza impugnata, secondo cui

“è probabile che nella fase iniziale

l’intendimento di D’Andria e dei suoi collaboratori fosse quello di intraprendere
lecite iniziative immobiliari”, atteso che le modalità delle operazioni compiute
oggetto di contestazione hanno convinto i giudici che ove esistente tale iniziale
intendimento, esso è senz’altro mutato in relazione alla evidente attività
spoliativa posta in essere dagli imputati.
12. Infondata si presenta la doglianza di cui al punto 2.1.7. del primo motivo di
ricorso dell’avv. Stefanelli, con la quale si censura la valutazione della ricorrenza
dell’aggravante di cui all’art. 219/1 L. Fall..Giova sul punto, innanzitutto,
richiamare i principi espressi da questa Corte, ai quali il Collegio ritiene di
attenersi,

condividendoli integralmente, secondo cui, in tema di reati

fallimentari, l’entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta
patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati
sottratti all’esecuzione concorsuale; ne consegue che il giudizio relativo alla

36

11. Con il dodicesimo motivo di ricorso a firma dell’avv. Bartolo, in sostanza, il

particolare gravità del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra
fallito e creditore ammesso al concorso, nè a singole operazioni commerciali o
speculative dell’imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione,
t

(non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato
nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero
verificati gli illeciti indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del
passivo (Sez. 5, n.49642 del 02/10/2009, Rv. 245822;
Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000;Sez. 5, n. 8027 del 03/06/1998).
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi, pur non essendo stata
compiutamente illustrata dalla Corte territoriale la sintetica affermazione,
secondo la quale sussiste per le bancarotte in esame l’aggravante di cui all’art.
219/1 L. Fall. (con esclusione del capo Al di cui si è già detto sub 4) “da valutare
al momento della dichiarazione di fallimento”,

tuttavia, la conclusione del

ragionamento è corretta, atteso che, per quanto si evince nella sentenza
impugnata e sulla base di quanto già evidenziato, senz’altro emerge che i beni
(finanziamenti e beni immobili), di ciascuno dei fallimenti oggetto del presente
processo, sottratti all’esecuzione concorsuale, sono senza dubbio di ingentissimo
valore e conseguentemente la loro distrazione ha prodotto una danno di
rilevante gravità.
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo alla bancarotta
documentale ove la diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dalla confusa
contabilità delle società si presenta senz’altro rilevante in base a tutto quanto
evidenziato.
13. Ragionando a contrario deve, nel contempo, ritenersi infondata la doglianza
di cui al punto 2.1.8 del primo motivo di ricorso del D’Andria, circa il mancato
riconoscimento del danno di speciale

tenuità di cui all’art. 219/3 L. Fall..

Simmetricamente, infatti, una volta ritenuta la ricorrenza del danno di rilevante
entità, non può farsi questione, nel contempo, di “tenuità” per i medesimi fattiattenuante questa prevista dall’art. 219, comma terzo, L. Fall.- configurabile
quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manchi del tutto,
in considerazione delle dimensioni dell’impresa, del movimento degli affari e
dell’ammontare dell’attivo e del passivo,

(Sez. 5, n. 17351 del 02/03/2015,

Rv. 263676)-sicchè alcun vizio motivazionale sul punto potrebbe ravvisarsi,
avendo la Corte territoriale implicitamente disatteso le deduzioni difensive che,
anche se non espressamente confutate, si presentano all’evidenza logicamente
incompatibili con la decisione adottata.
14. Per quanto concerne il tredicesimo motivo di ricorso a firma dell’avv. Bartolo,
in merito all’errato calcolo del termine di sospensione della prescrizione per i
reati di bancarotta in contestazione (diversi dal capo Al, per il quale è stato già
37

rilevato in questa sede il decorso del termine di prescrizione) si osserva che, al di
• là della genericità della censura, non risultando specificamente enunciate in
questa sede le ragioni per le quali sarebbe corretto il diverso calcolo operato
dall’imputato- in ogni caso si osserva che, sia per i reati connessi al Fallimento
Investimenti Strategici, che per quelli connessi al fallimento Finanziaria d’Affari
il termine complessivo di sospensione in dipendenza dei rinvii delle udienze
cagionati da ragioni di salute, concomitanti impegni professionali o adesione agli
scioperi va calcolato per i primi due gradi di giudizio in anni 1, mesi 11 e giorni

favorevole- considerando l’aggravante del danno di rilevante entità- di anni 18 e
mesi nove, a decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento, dà il termine
finale di anni venti, mesi otto e giorni 29. In definitiva per i reati di cui al
fallimento Investimenti Strategici il termine di prescrizione dalla data di
dichiarazione di fallimento (14.7.94) andava a scadere il 12 aprile 2015, termine
al quale va aggiunto quello ulteriore di sospensione dal 2.4.2015 alla data
odierna per la sospensione dichiarata in questa sede, sicchè nessuna
prescrizione è maturata, così come per i reati di cui al fallimento Finanziaria
d’Affari per i quali il termine di prescrizione dalla data di dichiarazione di
fallimento (4.7.1996) andrà a scadere il 3.7.2017.
15.

Manifestamente infondato si presenta il quattordicesimo motivo di ricorso

dell’avv. Bartolo, avendo la Corte territoriale compiutamente illustrato le ragioni
del diniego delle attenuanti generiche nei confronti del D’Andria, riconducibili ai
precedenti specifici da cui risulta gravato, alla

gravità dei reati, alla

spregiudicatezza della condotta ed al ruolo predominante nell’organizzazione
delle condotte distrattive in danno della massa dei creditori.
La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato
alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben
essere motivato implicitamente attraverso l’esame esplicito di tutti i criteri di cui
all’art. 133 cod.pen. (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003). In ogni caso, le
circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di
adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di
situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento
dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il
riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo
(Sez. III, 27/01/2012, n. 19639), che all’evidenza non sono stati ravvisati nella
fattispecie in esame.
16.

Manifestamente infondato, siccome generico, si presenta il quindicesimo

motivo di ricorso, a firma dell’avv. Bartolo, relativo alle statuizioni civili, non
indicando esattamente il ricorrente quali censure non sarebbero state esaminate
38

29, che aggiunto al termine massimo di prescrizione nella disciplina attuale più

dai giudici di appello, considerato che l’imputato è stato condannato a risarcire il
danno in

favore delle parti

civili

da

liquidarsi

in

separata sede.

Per quanto concerne le provvisionali, si osserva che costituisce principio
consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui non è deducibile
con il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della
somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale
(Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010), nell’ambito di una statuizione pronunciata in
sede penale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente

17.

Il ricorso del Tarallo, come detto, va accolto quanto al primo motivo di

ricorso relativo alla prescrizione del capo Al), come evidenziato sub 4, mentre
va respinto nel resto, richiamandosi tutte le considerazioni svolte sub 9 e
specificamente sub 9.5.
18.

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio

limitatamente al delitto di bancarotta, relativo ai fallimento della Depositi e
Finanziamenti s.p.a. perché il reato è estinto per prescrizione; nel resto i ricorsi
vanno respinti e la pena residua va determinata in anni 4 e mesi 6 di reclusione
per Tarallo e in anni sei e mesi 9 di reclusione per D’Andria. I ricorrenti vanno
condannati in solido al rimborso delle spese in favore del curatore del fallimento
Investimenti Strategici s.p.a., liquidate in complessivi C 3800,00 oltre accessori
come per legge.
p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di bancarotta
relativo al fallimento della Depositi e Finanziamenti s.p.a. perché il reato è
estinto per prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido
al rimborso delle spese in favore del curatore del fallimento Investimenti
Strategici s.p.a., liquidate in complessivi C 3800,00, oltre accessori come per
legge. Determina la pena residua in anni 4 e mesi 6 di reclusione per Tarallo e
in anni sei e mesi 9 di reclusione per D’Andria.
Così deciso il 14.5.2015

delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015).

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