Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4719 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4719 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CANNITO COSIMO DAMIANO N. IL 19/04/1956
avverso l’ordinanza n. 1/2012 CORTE ASSISE APPELLO di BARI, del
23/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/scatite le conclusioni del PG Dott. 4a4- 1.7,2,4
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/12/2012

Ricorreva per cassazione la difesa. Premesse le vicende del procedimento (instaurato a seguito
dell’applicazione dell’indulto su una delle condanne successivamente cumulate per pena di gran
lunga maggiore ai 30 anni e pertanto senza alcun effetto pratico), deduceva con unico motivo
violazione di legge (artt. 78 e 174 cp): l’indulto andava applicato solamente in relazione a pene
suscettibili di esecuzione e quindi, nel caso, a quella risultante dopo l’applicazione in favore del
condannato del criterio moderatore.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., richiamata sul tema la pacifica giurisprudenza di
legittimità favorevole alla tesi, opposta a quella del ricorrente, dell’applicazione dell’indulto sul
cumulo materiale e non su quello giuridico delle pene, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso perché manifestamente infondato.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Invero, come correttamente ricordato dal PG concludente,
la giurisprudenza di questa Corte è del tutto costante nel ritenere (v., da ultimo, Cass., sez.
feriale, sent. n. 32955 del 29/7/08, rv. 240610) che “in tema di indulto, la previsione di cui
all’art. 174, comma secondo, cod. pen. circa l’applicabilità del beneficio una sola volta sul
cumulo materiale delle pene, comporta che da esso il giudice dell’esecuzione deve innanzitutto
detrarre in un’unica soluzione la diminuzione per l’indulto, e soltanto successivamente può
applicare il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen.”_ Conformi i precedenti (si veda a es.
Cass., sez. I, sent. n. 46279/07, rv. 238427, anche sull’esigenza di evitare la duplicazione del
beneficio con un duplice abbattimento della pena: inesistente, pertanto, anche la disparità di
trattamento paventata dal ricorrente con chi abbia goduto del beneficio prima del cumulo).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Pq m
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 11/12/12
Il

Con ordinanza 23/2/12 la Corte di Assise di Appello di Bari, in accoglimento dell’opposizione
del PG in sede avverso l’ordinanza 13/12/11 della stessa Corte cha applicava a Cannito Cosimo
Damiano il beneficio dell’indulto (ex lege 241/06) nella misura di anni 3 sulla pena di anni 30
di reclusione derivante dal cumulo giuridico applicato al condannato per maggior pena ex art.
78 cp, rigettava la richiesta del Cannito nel senso accolto dall’ordinanza opposta.

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